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venditam beni mobili
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Roberta Antonica
REGGIO EMILIA (RE)19/05/2014 13:03venditam beni mobili
Buongiorno,
il mio quesito riguarda l'emissione di fatture da parte del fallimento in seguito alla vendita di beni mobili effettuata tramite l'IVG.
Come si procede? una volta venduti i beni, l'IVG consegna al curatore gli assegni, la relazione della vendita e copia delle fatture che ha emesso e consegnato agli aggiudicatari.
Nelle fatture viene indicata sia la somma corrisposta dall'aggiudicatario, sia l'importo della provvigione spettante all'IVG.
Il fallimento a questo punto come deve procedere?
Come emettere e registrare le fatture per poi versare correttamente l'IVA incassata insieme al prezzo di aggiudicazione?
Deve emettere fattura nei confronti dell'IVG con imponibile pari al prezzo di aggiudicazione ed al netto della provvigione?
Deve registrare in acquisto la fatture dell'IVG per la parte riguardante la sua provvigione?
Quasi sono i termini entro i quali il fallimento deve emettere fattura e procedere alla liquidazione ed il versamento dell'IVA?
Come procede nel caso in cui uno degli aggiudicatari abbia prodotto lettera d'intento e l'IVG abbia emesso fattura non imponibile ex art. 8 lettera c dpr 633/72?
Deve essere inviata una dichiarazione d'intento intestata anche al fallimento al fine di poter emettere fattura senza IVA? Chi deve inviare la comunicazione ad essa relativa all'Agenzia Entrate?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/06/2014 23:23RE: venditam beni mobili
Partiamo dal terzo periodo del quesito per precisare che al momento della vendita l'IVG emette due fatture, una intestata all'acquirente per la cessione dei beni, l'altra intestata alla procedura per la sua provvigione; riscuote il prezzo di vendita dall'acquirente e trasmette poi alla Curatela la differenza gli importi delle due fatture citate.
Ciò premesso, la fattura emessa a carico dell'acquirente si intende emessa per conto della procedura ed il Curatore dovrà quindi:
- registrare la fattura emessa dall'IVG all'acquirente, come fattura di vendita emessa dalla procedura
- registrare la fattura emessa dall'IVG a carico della procedura, come fattura di acquisto della procedura stessa
- considerare l'IVA vendite e IVA acquisti portate da tali fatture nella liquidazione periodica, ed effettuare l'eventuale versamento dell'IVA a debito che risultasse da tale liquidazione.
I termini di registrazione sono quelli ordinari:
- entro quindici giorni dall'emissione, ma comunque con riferimento alla data di emissione, per la fattura di vendita (art. 23 D.P.R. 633/72)
- anteriormente alla liquidazione nella quale viene esercitata la detrazione, per la fattura di acquisto (art. 25 D.P.R. 633/72).
Nel caso sia stata prodotta dall'acquirente lettera d'intento e conseguentemente emessa fattura in sospensione d'imposta, faranno capo al Curatore gli ordinari obblighi di:
- annotazione della dichiarazioni d'intento ricevuta in apposito registro, ovvero in apposita sezione del registro delle fatture emesse
- trasmissione dell'elenco delle dichiarazioni d'intento ricevute, in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.
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