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CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

  • Giuseppe Donnici

    CROTONE
    27/02/2018 16:11

    CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

    Salve, su conforme autorizzazione del Giudice delegato , il sottoscritto curatore ha intrapreso, a mezzo legale all'uopo nominato, un giudizio dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale.
    Il legale nominato, in sede di iscrizione a ruolo, ha specificato che il Contributo unificato era "prenotato a debito" posto che, al momento, il fallimento non disponeva dei fondi necessari. Qualche mese dopo l'iscrizione a ruolo, la Direzione della CTP ha notificato un provvedimento di applicazione delle sanzioni al curatore ed al legale rapp.te della società fallita (trattasi di un sas, quindi fallito pure lui) per omesso pagamento del contributo unificato tributario. Depositata istanza in autotutela per ottenere l'annullamento della sanzione, la risposta è stata in sintesi :" la curatela fallimentare non può beneficiare dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo unificato Tributario poiché, lo stesso, è previsto a beneficio dello stato, dell'amministrazione finanziaria, delle agenzie fiscali, o altri enti impositori previsti per legge, nonché di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e delle procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del DPR 115/02... il fallimento, quindi, viene in rilievo solo in relazione a quanto previsto dagli artt. 144 e 146 del DPr citato"
    continua .. " in caso di ammissione al gratuito patrocinio, la prenotazione a debito è sempre ammessa ".
    la domanda è:
    1. la sanzione è rivolta alla curatela fallimentare od al curatore personalmente?
    2. E' vero che il CUT prenotato a debito non è previsto allorquando sia una curatela fallimentare ad intraprendere le azioni giudiziarie dinnanzi la CTP?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/03/2018 17:02

      RE: CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

      La risposta alla seconda domanda dipende dal fatto che la procedura sia stata ammessa al gratuito partrocinio:

      - se ciò non è avvenuto, allora ci pare corretto quanto affermato nella risposta della direzione della C.T.P.: i casi di possibilità di prenotazione a debito sono rigorosamente elencati nell'art. 146 del D.P.R. 115/2002, e il contributo unificato tributario non rientra in quella lista

      - se invece il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio, come peraltro indicato anche nella comunicazione della C.T.P. riportata nel quesito, la prenotazione a debito è assolutamente legittima (dal sito www.giustiziatributaria.gov.it: "Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. 2002, n° 115/2002, usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11 del D.P.R. n° 115/2002)".


      Qualora ci si trovi nel primo caso, per quanto riguarda la sanzione l'art. 16 del citato D.P.R. 115/2002 rinvia all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/4/1986, n. 131; riteniamo quindi applicabili le norme generali sulle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, e quindi:

      - l'art. 2, II comma, il quale afferma che "La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione", quindi riteniamo che il destinatario della sanzione sia il Curatore

      - ma anche, cercando una linea di difesa, l'art. 6, V comma, il quale recita "Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore": se il mancato pagamento è dovuto al fatto che la procedura non aveva le somme necessarie, riteniamo che la sanzione non sia irrogabile.
      • Giuseppe Donnici

        CROTONE
        05/03/2018 17:30

        RE: RE: CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

        L'ammissione al gratuito patrocinio è avvenuta con decreto del 2.3.2018. Lo stesso verrà portato all'attenzione del soggetto che ha applicato la sanzione.