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ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    19/06/2017 12:54

    ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI


    MI SCUSO E RIPETO QUI QUANTO INVIATO ERRONEAMENTE IN DIVERSA
    SEZIONE DEL FORUM :


    DEVO PROVVEDERE PER UN FALLIMENTO DI CUI SONO CURATORE
    ALL' ASTA DI UN CAPANNONE

    I PASSAGGI LOGICO-GIURIDICI ( ALQUANTO MACCHINOSI )
    MI SEMBRANO QUESTI :

    1) VA IN ASTA UN BENE IMMOBILE STRUMENTALE
    DUNQUE ESENTE IVA

    2) IL CURATORE PUO' ESERCITARE OPZIONE PER IMPONIBILITA' IVA

    3) A QUESTO PUNTO, SE ESERCITO TALE OPZIONE, SCATTA IL REVERSE CHARGE

    4) SE LA CURATELA NON OPTA RIMANE ESENTE IVA,
    MA ALLORA SCATTA LA RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI ( RICALCOLO PRO RATA
    SI CHIAMA ? )

    5) PERO' SOLO PER IL COSIDDETTO PERIODO DI TUTELA FISCALE
    OSSIA PER DIECI ANNI DALL' ACQUISTO DELL' IMMOBILE.

    6) MA SOLO SE LA CESSIONE ( ATTUALE ASTA DELL' IMMOBILE ESENTE)
    AVVIENE NEI DIECI ANNI DALL' ORIGINARIO ACQUISTO
    ALTRIMENTI NON SI APPLICA ALCUNA RETTIFICA.
    IN TAL CASO SEMBRA INDIFFERENTE PER IL FALLIMENTO COSA SCEGLIERE
    E ALLORA CI SI PUO' RIMETTERE ALLA SCELTA DELL' ACQUIRENTE ?


    E ' COSI ? HO CAPITO BENE ?

    GRAZIE DEI VOSTRI LUMI

    AVV. F. ANGELI
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/06/2017 11:19

      RE: ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

      Quanto esposto nel  quesito appare corretto, con una riserva, quantomeno formale, sull'ultima riga.
       
      La legge è infatti chiara nell'affermare che la scelta per l'imponibilità IVA o meno deve essere effettuata dal venditore, esprimendola nell'atto di trasferimento.
       
      Se si vuole rimettere la scelta all'acquirente, bisognerà in primo luogo evidenziare nel programma di liquidazione che il regime IVA della vendita è irrilevante, e poi evidenziarlo chiaramente nel bando, e forse il rimettere ad altri una scelta che spetta al venditore potrebbe essere ritenuto non perfettamente corretto.
       
      Non vediamo quindi insormontabili ostacoli sostanziali ma, come detto, raccomandiamo attenzione e ci rimane una perplessità formale (ed essendo in tema concorsuale, anche la forma ha non poca importanza ...).
      • Domenico Mauro Alloro

        IMPERIA
        04/04/2018 15:36

        RE: RE: ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

        Buongiorno.
        mi inserisco nella discussione per un caso analogo.

        Nel mio caso, chi vende è titolare di credito fondiario per cui la vendita verrà effettuata nell'ambito di una esecuzione, anziché dal curatore.

        In quel caso come può la curatela optare per l'opzione iva (e quindi reverse)?
        E' compito del delegato accertarsi?

        Ma se chi compra fosse un privato (quindi niente reverse) il fallimento, mi pare, dovrà applicare l'iva al 22: è giusto?

        Grazie
        Domenico Mauro Alloro - ImperiA

        • Marco Silvestrini

          Spoleto (PG)
          05/04/2018 08:56

          RE: RE: RE: ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

          Buongiorno
          segnalo che trovandomi in una situazione uguale a quella del collega Alloro, con il delegato abbiamo deciso:
          Il sottoscritto curatore comunica l'obbligo di applicazione dell'IVa trattandosi di privato aggiudicatario, ciò andrà inserito nel decreto di trasferimento emesso dalla procedura esecutiva (G.E.)
          La fattura verrà emessa all'atto del pagamento a saldo, (non per il deposito)

          cordiali saluti
          Marco Silvestrini
          Spoleto
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            15/04/2018 14:43

            RE: RE: RE: RE: ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

            Per quanto riguarda l'emissione della fattura:

            - l'art. 74-bis, II comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/72 stabilisce che: "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni"

            - l'art. 6, II comma, del medesimo D.P.R. così individua il momento di effettuazione dell'operazione: "In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità ... all'atto del pagamento del corrispettivo"

            Pertanto la fattura dovrà essere emessa entro trenta giorni dal saldo prezzo.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/04/2018 14:40

          RE: RE: RE: ASTA IMMOBILI ESENTI OPZIONE IVA REVERSE CHARGE RETTIFICA DICHIARAZIONI

          L'art. 10, I comma, n. 8-ter del D.P.R. 633/72 stabilisce che, per quanto riguarda le cessioni di fabbricati strumentali, sono imponibili, e non esenti come sarebbe la regola generale, "quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".

          Deve quindi essere esercitata specifica opzione, e tale opzione deve essere espressa nel decreto di trasferimento; è quindi necessario che Curatore e professionista delegato si coordinino sulla questione.


          Qualora venga esercitata tale opzione, a l'art. 17 del D.P.R. 633/72 stabilisce:
          - al quinto comma, che "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per ... al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e
          con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve ..."
          - al sesto comma, che "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: ... a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".

          Di conseguenza:
          - se l'acquirente è titolare di partita IVA si applica il reverse charge
          - in caso contrario, dovrà essere applicata l'ordinaria aliquota del 22%.