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Dichiarazioni di intento

  • Pietro Capraro

    Vicenza
    01/02/2012 10:24

    Dichiarazioni di intento

    Spett.le Zucchetti,
    gradirei Vostra risposta sul seguente caso pratico:
    la società fallita, nel periodo ante fallimento, aveva inviato lettere di intento ai fornitori chiedendo l'emissione delle fatture senza Iva nei confronti della società ai sensi dell'art. 8. La procedura nel periodo successivo alla data di fallimento si è avvalsa di uno dei fornitori della fallita che ha emesso fattura N.I. art 8.
    La domanda è quindi se gli effetti della dichiarazione di intento inviata nel periodo ante fallimento continuino ad operare anche dopo la sentenza di fallimento.
    Grazie per la risposta
    Distinti Saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/02/2012 09:01

      RE: Dichiarazioni di intento

      Riteniamo che il punto di partenza per cercare una soluzione non possa che essere la prima parte del secondo comma dell'art. 74-bis del DPR 633/72, che recita: "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore."

      Tale locuzione pone a nostro avviso due problemi interpretativi
      - "adempimenti previsti dal presente decreto" può/deve essere interpretata estensivamente, fino a ricomprendere anche gli adempimenti previsti da disposizioni diverse, ancorchè in qualche modo comunque rientranti "nell'orbita IVA"?
      - in assenza di disposizioni specifiche, oltre agli "adempimenti" si applicano al Curatore, anzi alla procedura fallimentare, anche tutte le altre disposizioni del D.P.R. 633/72, senza soluzione di continuità?

      Riteniamo che a entrambe le domande la risposta debba essere positiva.

      Per quanto riguarda gli adempimenti, un primo fondamentale elemento viene fornito dal primo comma dell'art. 8-bis del DPR 322/98, che pone l'obbligo di trasmettere la comunicazione IVA a carico del "contribuente" e al secondo comma esonera espressamente i soggetti in procedura concorsuale: se il secondo comma di tale art. 8-bis stabilisce un esonero, significa che in assenza di esso l'obbligo si sarebbe dovuto presumere esistente.

      E se si presumeva esistente tale obbligo ciò riteniamo debba valere per tutti gli adempimenti posti ordinariamente a carico del "contribuente", ancorchè non stabiliti dal DPR 633/72 ma da norme diverse.

      Ulteriore elemento a favore di tale "generalizzazione" degli adempimenti in capo al Curatore sta nel fatto che la dottrina pare unanime nello stabilire a carico del Curatore l'obbligo di presentare i modelli Intrastat, altro adempimento "nell'orbita IVA" (Maffei Alberti, Commentario breve alle legge fallimentare, Appendice fiscale; Alessandro Solidoro, Prospetto degli adempimenti fiscali del curatore e del commissario liquidatore, in Pajardi, Codice del fallimento; M. Rosaria Grossi, Il nuovo curatore fallimentare; non sono state trovate posizioni difformi) per il quale il Curatore non è espressamente indicato fra i soggetti obbligati.

      Infine, costanti sono i documenti di prassi che pongono a carico del Curatore anche i c.d. "adempimenti minori" (p.es. la Circ. 53 del 3/10/2007 sugli elenchi clienti e fornitori IVA) mai, ci risulta, contrastati dalla dottrina.

      Per concludere il discosro relativo agli adempimenti, tutto ciò premesso ci pare gravi sul Curatore anche l'obbligo, nel rispetto dei requisiti di Legge, di emettere fatture in sospensione d'imposta in presenza di c.d. "dichiarazioni d'intento" ex art. 8, II comma, D.P.R. 633/72, e di:
      - annotare le dichiarazioni d'intento ricevute in apposito registro, ovvero in apposita sezione del registro delle fatture emesse
      - trasmettere l'elenco delle dichiarazioni d'intento ricevute, in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.


      Tale ultima considerazione riteniamo introduca e risolva anche il secondo problema: se il Curatore è tenuto a ricevere dichiarazioni di intento, e a proseguire nell'emissione di fatture in sospensione d'imposta nel caso di dichiarazioni ricevute dal fallito (questione che non ci pare in discussione), allora per quale motivo non deve poterle emettere, per richiedere l'emissione di fatture soggette a tale disciplina.

      In realtà non vediamo il motivo per cui non debbano perdurare (e non ci risulta ciò sia mai stato contestato) in capo al Curatore gli effetti di eventi anteriori al fallimento e la facoltà di avvalersene, se ciò non è vietato da norme specifiche ed è nell'interesse della procedura; per fare qualche esempio, oltre all'invio delle dichiarazioni d'intento:
      - procedere a liquidazioni IVA trimestrali (p.es per non effettuare versamenti mensili in presenza di crediti in mesi successivi del medesimo trimestre)
      - utilizzare nelle liquidazioni IVA successive al fallimento il credito IVA fino ad allora esistente (ovviamente se non si corra il rischio di contestazioni in ordine alla sua esistenza)
      - avvalersi dell'iscrizione al VIES ante fallimento.

      Infine, tornando al caso specifico, ricordiamo che la dichiarazione di fallimento non fa sorgere due distinti periodi d'imposta, rimanendo la dichiarazione IVA unica per anno solare, ancorchè debba contenere due moduli distinti.
      Per tale motivo i requisiti di esportatore abituale, che danno diritto ad acquistare in sospensione d'imposta mediante lettera d'intento, dovranno continuare a essere valutati con riferimento all'intero anno solare precedente, indipendentemente da quando è iniziata la procedura concorsuale.