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Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

  • Giannandrea Comunello

    Treviso
    16/05/2017 15:02

    Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

    La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4 co. del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193) riguarda anche i soggetti passivi IVA assoggettati a fallimento (o a liquidazione coatta amministrativa).

    Le istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione del Modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevedono che il curatore fallimentare debba presentare la comunicazione se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) vengono registrate operazioni imponibili per le quali si è tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA ai sensi dell'art. 74-bis comma 2 del DPR 633/72.

    A vostro avviso, in assenza di operazioni attive imponibili (vendite) ma in presenza di operazioni passive imponibili (acquisti), nel periodo interessato il curatore avrebbe o meno l'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e, conseguentemente, di inviare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?

    Ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/05/2017 14:06

      RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

      L'art. 74-bis, II comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72 stabilisce che in corso di procedura "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

      Poichè la legge fa riferimento alle operazioni "registrate" e non "effettuate", le liquidazioni periodiche in corso di procedura debbono essere effettuate anche se nel periodo di riferimento sono state registrate solo fatture di acquisto.

      Di conseguenza, in tal caso dovrà essere inviata anche la comunicazione in oggetto.
      • Gabriele Palazzotto

        Palermo
        20/05/2017 20:12

        RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

        Ritengo che per "operazioni imponibili" il legislatore abbia voluto intendere solo le operazioni attive (in questo senso sembra esprimersi la risposta 28-03-2000 del Ministero delle Finanze)e, quindi, nel caso di registrazione di sole fatture passive non dovrebbe essere necessario presentare la comunicazione in argomento per come chiarito dalle stesse istruzioni al modello.
        Saluti
        Gabriele Palazzotto
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/05/2017 10:02

          RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

          Da sempre scriviamo che questo Forum non è un servizio di risposta a quesiti ma un punto d'incontro fra professionisti, e vive del contributo di tutti.

          Per questo ben volentieri ringraziamo il collega Palazzotto per la segnalazione della risposta all'Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269, che sinceramente ci era sfuggita, la quale, relativamente all'obbligo di trasmissione della comunicazione IVA periodica allora vigente (obbligo che ora viene nuovamente istituito, ancorché con modalità, termini e denominazione leggermente diversi), ha dichiarato lo stesso non gravante sui curatori fallimentari, in caso di registrazione, nel periodo di riferimento, di sole fatture di acquisto.

          La sottigliezza delle motivazioni di tale risposta ci lascia sinceramente un poco perplessi, come detto l'adempimento a cui si riferisce era leggermente diverso da quello attuale, e quindi ci pare comunque opportuno raccomandare prudenza, ma ben volentieri ne prendiamo atto e rivediamo in senso conforme allo stesso la risposta data nell'intervento precedente.


          Qui di seguito, per comodità di tutti i lettori, il testo della risposta all'interrogazione.

          "Con l'interrogazione in titolo si chiedono chiarimenti in tema di obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica a carico del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.
          In particolare, ad avviso, la nozione di operazioni imponibili, richiamata sia dalla normativa vigente in materia che dalla circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, va identificata con quella di operazioni attive e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare la liquidazione periodica e di presentare la dichiarazione IVA periodica non dovrebbe sussistere, per esempio, nell'ipotesi dell'esistenza, nel periodo considerato, di una sola fattura di acquisto.
          Al riguardo, si osserva che il competente Dipartimento delle Entrate ha ritenuto pienamente condivisibile tale assunto pervenendo alla suddetta conclusione sia attraverso l'esame del dato testuale risultante dalla formula usata dal legislatore nell'art. 27 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sia in base ad una interpretazione sistematica dell'intero meccanismo IVA.
          Sotto il primo profilo il predetto Dipartimento ha evidenziato che la liquidazione periodica, secondo la costruzione del suindicato art. 27, è in definitiva la somma algebrica di due dati indicati dal legislatore: l'uno riferito alle operazioni testualmente denominate "imponibili", l'altro a quelle "che danno diritto alla detrazione d'imposta", ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972.
          Pertanto, in tale contesto, "operazioni imponibili" sta per operazioni attive, mentre "operazioni che danno diritto alla detrazione" sta per "acquisti".
          Sotto il secondo profilo, cioè quello sistematico-funzionale, il medesimo Dipartimento ha rilevato che l'annotazione delle operazioni attive si traduce in un debito d'imposta a carico del cedente, vero soggetto passivo IVA, mentre l'annotazione degli acquisti è diretta, nel calcolo algebrico, a diminuire il debito inerente alle operazioni attive, attraverso la compensazione con il diritto di credito connesso alla detrazione.
          Invero, sebbene la registrazione delle operazioni passive sia classificata dalla legge come un obbligo, l'art. 25 del DPR n. 633 del 1972 recita: "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture ... e deve annotarle ...", tuttavia, tale obbligo è stabilito esclusivamente a fini di controllo.
          Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione amministrativa, non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica e, conseguentemente, a presentare la relativa dichiarazione, nell'ipotesi prospettata nell'interrogazione, ossia allorché nel periodo di riferimento (mese o trimestre) risultino poste in essere soltanto operazioni di acquisto di merci o servizio".
          • Sonia Candela

            Castelnuovo Berardenga (SI)
            31/05/2017 23:30

            RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

            Trovo interessante la discussione. Non chiedo alcuna risposta, ma nella liquidazione successiva verrà computato un credito iva risultante dalla liquidazione precedente, sia che risulti da una liquidazione di sola iva acquisti, sia da una liquidazione iva passiva maggiore di quella attiva. Trovo che non sia di nessuna utilità la produzione di tale liquidazioni ma visto che siamo tartassati da questi adempimenti di cui non vedo la ragione, tanto vale farlo mensilmente. Certo, se la procedura produce solo passivo, mi chiedo quando mai verserà l'iva..mai!. Ma se arriva una sanzione, chi paga è il Curatore!

            Scusate lo sfogo.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              02/06/2017 11:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

              Lo sfogo è certamente comprensibile, come corretta ci pare la prima parte dell'intervento: dato che il risultato di una liquidazione periodica con sola IVA a credito causerà una variazione nel credito IVA iniziale per periodo successivo, anche noi personalmente riteniamo tutto sommato più "lineare" effettuare e trasmettere comunque la liquidazione in questione.

              Ci pare infatti operativamente più semplice effettuare un adempimento non indispensabile, che trovarsi con una segnalazione di irregolarità perché il credito IVA iniziale indicato in una liquidazione periodica non corrisponde al credito IVA finale dell'ultima dichiarazione periodica trasmessa; certamente non ne deriverà una irrogazione di sanzioni, ma una non trascurabile perdita di tempo certamente sì.
              • Vittorio Sarto

                Cesena (FC)
                05/06/2017 12:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

                Buongiorno,

                mi inserisco nella discussione per chiedere se in caso di un'unica operazione attiva esente ex art 10 comma 1 n 8bis sia necessario trasmettere la liquidazione periodica iva. E' presente anche un'unica operazione passiva imponibile.

                Grazie in anticipo

                • Lorena Galuzzi

                  Urbino (PU)
                  05/06/2017 20:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

                  Io invece vorrei inserirmi per evidenziare un ulteriore dubbio che mi è sorto...
                  Optando per la presentazione (per motivi di opportunità, come giustamente suggerisce il Dott. Andreani nella sua risposta) anche in caso di una sola operazione passiva, come comportarsi nel caso che il fallimento sia stato dichiarato il 6.3.2017? Opera una qualche "interruzione" del periodo (cioè del trimestre considerato)? Trattasi di contribuente mensile e quindi si dovrebbero comunque effettuare le comunicazioni per gennaio febbraio e marzo?
                • Simone Allodi

                  Milano
                  06/06/2017 12:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

                  Buongiorno,
                  mi unisco alla domanda posta dalla dott.ssa Galuzzi: in caso di fallimento dichiarato nel corso del primo trimestre 2017 vanno effettuate anche le comunicazioni relative al periodo pre-fallimentare o soltanto quelle relative al periodo fallimentare?

                  Ho poi un'ulteriore domanda che è una diretta conseguenza di quanto sopra:
                  il credito da riportare deve intendersi come tutto il credito complessivo maturato nel corso degli anni precedenti (credito mautrato pre-fallimento + credito maturato post-fallimento) o va secondo Voi riportato soltanto il credito maturato post-fallimento in quanto unico credito effettivamente compensabile?

                  Infine, nel caso in cui un credito sorto nell'anno precedente, voglia essere utilizzato in compensazione orizzontale (per compensare ad es. le ritenute) va comunque riportato nel "credito periodo precedente" del modello di comunicazione, o va in qualche modo "estromesso" in quanto non verrà utilizzato in compensazione verticale (IVA con IVA)?

                  Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrette fornirmi.

                  Cordiali saluti.

          • Manuel Mereu

            CAGLIARI
            08/06/2017 11:20

            RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

            Buongiorno, in costanza del precedente adempimento che prevedeva l'invio delle Comunicazioni Periodiche iva, coerentemente con la normativa iva e i termini di registrazione ivi previsti, mi sono comportato nel modo che segue:
            - registrazione di tutte le fatture d'acquisto nell'ultimo mese dell'anno (dicembre), in modo da fare un'unica liquidazione relativa al mese di dicembre e procedere all'invio solo di tale comunicazione;
            nell'ipotesi di emissione di fatture attive (imponibili), effettuazione della liquidazione iva nel mese di riferimento della fattura emessa con registrazione di tutte le fatture d'acquisto fino a quel momento pervenute.
            Credo sia l'ipotesi più corretta e in linea con la normativa iva, che consente di limitare il nuovo adempimento alle sole liquidazioni effettuate.
            Cordiali saluti
            Manuel Mereu
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              18/06/2017 10:08

              RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

              La numerosità degli interventi la dice lunga sui dubbi che sorgono da una disposizione nuova, nella quale non si è tenuto conto della particolare situazione nella quale si trova il Curatore fallimentare, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di fallimento.


              E non solo mancano disposizioni specifiche, ma anche i principi generali non sono di facile applicazione dato che:

              - l'art. 74-bis, II comma, primo periodo, del D.P.R. 633/72, recita: "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore ..."

              - l'art. 8, IV comma, primo periodo, del D.P.R. 322/98 stabilisce che "In caso di fallimento ... la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai
              curatori ... con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario"

              - e il secondo periodo di tale comma stabilisce che "Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori ... presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento...".


              La lettura congiunta di tali disposizioni ci porta alle seguenti considerazioni (e precisiamo che si tratta di elaborazioni nostre, non supportate da fonti di prassi, assenti sul punto):

              -come principio generale (art. 74-bis) il Curatore è tenuto agli adempimenti IVA solo per le operazioni effettuate (e non "per gli adempimenti che scadono") successivamente al fallimento

              - tale principio soggiace a due eccezioni, stabilite dall'art. 8: sia la dichiarazione IVA per l'anno antecedente quello del fallimento se ancora ne pendono i termini, sia quella relativa all'anno del fallimento, devono essere presentate dal Curatore.


              Di conseguenza, una applicazione letterale di questi principi ci porta ad affermare che il Curatore sia tenuto a comunicare la liquidazione periodica IVA solo se nel periodo di riferimento sono state da lui effettuate operazioni, e solo per tali operazioni.


              Nel caso di fallimenti dichiarati nel primo trimestre 2017, è forte la tentazione di suggerire il comportamento "prudente e tutto sommato spesso più comodo" di comunicare la liquidazione per tutto il trimestre, così che "i conti tornino senza problemi di coordinamento e in sede di eventuale controllo", ma riteniamo più opportuno prendere una decisione rigorosa nei termini qui sopra descritti, perché se ammorbidiamo tale rigore:

              - cosa fare se il fallimento è dichiarato dopo la fine del primo trimestre ma prima che scada il termine per la comunicazione a esso relativa?

              - cosa fare se il fallimento è dichiarato in un trimestre nel corso del quale il Curatore non ha effettuato alcuna operazione?

              - cosa fare nei frequenti casi in cui la contabilità non sia presente (tutto sommato, il più facile) o non attendibile?

              - cosa accade se appena presentata la comunicazione emergono dati nuovi relativi al periodo ante fallimento di quel trimestre?

              - e così via, naturalmente.



              Passiamo infine alle specifiche questioni sollevate negli interventi precedenti.



              Intervento Sarto) una operazione esente è comunque una operazione attiva, riteniamo pertanto che la comunicazione vada effettuata; ciò anche perché l'interrogazione sopra riportata conclude affermando che "il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione amministrativa, non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA periodica e, conseguentemente, a presentare la relativa dichiarazione, nell'ipotesi prospettata nell'interrogazione, ossia allorché nel periodo di riferimento (mese o trimestre) risultino poste in essere soltanto operazioni di acquisto di merci o servizio": se non sono state poste in essere solo operazioni passive, riteniamo che l'obbligo sussista.


              Intervento Allodi) Comune già evidenziato in altri interventi, riteniamo che per coerenza con le dichiarazioni e le comunicazioni precedenti il credito debba essere riportato per intero, tenendo memoria di quanta parte di esso sia utilizzabile e quanta invece, derivando da operazioni ante procedura, sia "credito ante" con le ben note limitazioni.

              Nel caso di credito parzialmente utilizzato in compensazione orizzontale, rinviamo alle istruzioni alla compilazione dei righi VP8 e VP9 del prospetto; in sintesi dovrà essere indicato il credito destinato alla compensazione verticale, escludendo quello chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale.


              Intervento Mereu) Che dire? Una soluzione spiccatamente pratica, non in conflitto con la norma; e a noi le soluzioni pratiche piacciono sempre molto ... Probabilmente l'unico ostacolo è di tipo informatico: dovendo annotare gli stessi documenti in ordine cronologico sul giornale della procedura, se annotarli tutti assieme al 31/12 nei registri IVA semplifichi o complichi il lavoro dipende dalle modalità, pratiche, di tenuta dei due diversi registri contabili.

              • Germano Sciarrotta

                corigliano-rossano (CS)
                03/10/2017 21:21

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

                Mi inserisco con un altro dubbio. Mi sembra che avete dato per scontato che il curatore sia obbligato ad inviare la liquidazione Iva di un periodo in cui non ha effettuato operazioni attive ma abbia un credito del periodo precedente da riportare. Quindi il curatore in tale caso si comporta come un normale cotribuente? A me resta qualche dubbio. Grazie a chi vorrà esaminare anche questa problematica.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  09/10/2017 01:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva - obbligo invio in assenza di operazioni attive

                  Non siamo certi di aver compreso il significato dell'ultimo intervento.

                  Abbiamo infatti scritto che "una applicazione letterale di questi principi ci porta ad affermare che il Curatore sia tenuto a comunicare la liquidazione periodica IVA solo se nel periodo di riferimento sono state da lui effettuate operazioni, e solo per tali operazioni", quindi se non sono state effettuate operazioni attive ma viene solo riportato un credito, la liquidazione non deve essere nè effettuata nè trasmessa.

                  Se ci è sfuggito qualcosa, chiediamo di segnalarcelo.