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Esercizio provvisorio - IVA - imponibilità caparra confirmatoria

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    29/06/2022 17:23

    Esercizio provvisorio - IVA - imponibilità caparra confirmatoria

    Buonasera, sono stato nominato curatore di una società che vende beni mobili. Si sta valutando l'esercizio provvisorio. La fallita vende beni mobili e ha ricevuto acconti a titolo di caparra confirmatoria (come indicato nei contratti di vendita) prima della dichiarazione di fallimento. Ora durante l'esercizio provvisorio si intende consegnare i beni parzialmente pagati. Una volta saldato il bene mobili la procedura dovrà versare l'iva sull'intero prezzo di vendita o solo sul saldo versato alla procedura? Ritengo che i versamenti a titolo di caparra, anche se versati prima del fallimento, debbano essere considerati imponibili Iva al momento del saldo prezzo (il contratto prevede che il bene rimane di proprietà della fallita sino al pagamento integrale del prezzo) e dunque l'iva trova origine nell'esercizio provvisorio e debba essere versata dalla curatela. Vi chiedo un cortese riscontro in merito al suddetto ragionamento. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/08/2022 12:50

      RE: Esercizio provvisorio - IVA - imponibilità caparra confirmatoria

      Si tratta di una fattispecie non affrontata da fonti ufficiali, non possiamo che cercare una soluzione basandoci sulle fonti normative applicabili, precisando che quella che scriveremo è la nostra opinione, non una certezza o un parere basato su precedenti certi.

      Precisazione oltremodo opportuna, perché le conclusioni a cui giungeremo ben potranno non essere condivise, o addirittura apparire "abnormi".


      Nel quesito si parla di "contratti di vendita" stipulati dalla società in bonis, e di caparra confirmatoria riscossa in tale occasione.

      Il punto di partenza non può a nostro avviso che essere l'art. 1326 c.c., a norma del quale "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

      È vero che si tratta di una vendita con riserva di proprietà, nella quale, come recita l'art. 1526 c.c. "il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna", e quindi la proprietà viene acquisita solo al pagamento del saldo, ma rimane il fatto che il contratto è già concluso.

      Se poi il compratore non rispetterà le obbligazioni a suo carico sono previste particolari conseguenze, ma a quel punto siamo in una fase patologica, non più nella esecuzione corretta del contratto.


      Ciò premesso, siccome il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte è che per collocare il credito/debito IVA che scaturisce da una fattura o una nota di credito bisogni ricercarne la "causa genetica", a nostro avviso la causa genetica sia dell'IVA sulla caparra che dell'IVA sul saldo prezzo è "IVA ante" procedura, pertanto debito concorsuale e non della procedura, da pagare solo a seguito di ammissione al passivo, in sede di riparto.

      L'avevamo premesso che la conclusione avrebbe potuto apparire anomala, ma sinceramente l'iter che abbiamo illustrato non ci pare possa portare a una conclusione diversa.


      Ovviamente, diverso sarà il trattamento dell'IVA sulle cessioni non già contrattualizzate prima del fallimento, imposta che sarà "IVA post" fallimento, con obbligo quindi di versamento in prededuzione, seguendo le regole stabilite dall'art. 111-bis l.fall..