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Adempimenti fiscali fallimento successivo a sequestro antimafia

  • Giacomo Barbieri

    Bologna
    10/10/2017 16:30

    Adempimenti fiscali fallimento successivo a sequestro antimafia

    Buonasera,
    Vi sottopongo un quesito in merito agli adempimenti fiscali nel caso di dichiarazione di fallimento successiva alla nomina di un amministratore giudiziario nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia.
    Nello specifico, la Società della quale sono stato nominato curatore è stata dichiarata fallita in data successiva al sequestro, disposto ai sensi della Legge 159/2011 (antimafia), che colpisce le quote societarie intestate al socio accomandatario e, con un secondo provvedimento, le somme derivanti dalla cessione dell'unica azienda effettuata in epoca antecedente ai provvedimenti di prevenzione antimafia.
    Considerato che il rapporto tra procedura fallimentare e sequestro antimafia è disciplinato dall'art. 63 del D. Lgs 159/2011, con conseguente previsione che i beni assoggettati a sequestro siano esclusi dalla massa fallimentare, la procedura non ha elementi patrimoniali da includere nella massa attiva.
    In questa ipotesi la dichiarazione dei redditi e Irap per il periodo 01/01 - data fallimento e quella relativa al periodo fallimentare devono essere comunque presentate o gli adempimenti fiscali rientrano nella competenza dell'amministratore giudiziario?
    Sarei lieto di conoscere la vostra opinione.
    Cordiali saluti,
    Giacomo Barbieri
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/10/2017 07:49

      RE: Adempimenti fiscali fallimento successivo a sequestro antimafia

      L'art. 63 del D. Lgs. 159/2011 stabilisce chiaramente che l'impresa già assoggettata a sequestro può essere dichiarata fallita, e al comma 6 che "Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

      Il fallimento non viene quindi revocato ma semplicemente aperto e successivamente chiuso con decreto, di conseguenza il Curatore è tenuto alla presentazione di entrambe le dichiarazioni dei redditi menzionate nel quesito.

      Le stesse inevitabilmente andranno in conflitto con quelle che verranno presentate dall'Amministratore Giudiziario, ma non vediamo altra soluzione rispettosa della norma.