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Plusvalenze ante-fallimento: gestione rateazione in mod. Unico

  • Fabio Gambusera

    Como
    01/04/2022 12:14

    Plusvalenze ante-fallimento: gestione rateazione in mod. Unico

    Buongiorno. Fallimento di giugno 2021, nel mod. UnicoSp per il periodo 2020 la società ha indicato in quadro RF rigo 7 la quota n. 3 di una plusvalenza patrimoniale realizzata in anni precedenti. Nel mod. UnicoSp del periodo 01/01 - giugno 2021 come gestisco le rate n. 4 e n. 5 della plusvalenza? L'art. 86 comma 4 Tuir prevede, a scelta del contribuente, la rateazione nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto specificando "in quote costanti". Se indicassi la quota, costante, n. 4 come verrebbe poi gestita la quota n. 5? Non penso certo nel maxi periodo fallimentare che segue le regole dell'art. 183 Tuir. Sarei dell'idea di indicare le rate n. 4 e n. 5, come in ipotesi di cessazione di attività e chiusura di partita iva, ma non rispetterei la previsione delle "quote costanti" nonostante la partita iva e la cancellazione della società avverranno solo a fine procedura. Grazie e complimenti per il forum.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2022 10:11

      RE: Plusvalenze ante-fallimento: gestione rateazione in mod. Unico

      Non solo è un caso più unico che raro, ma il fatto che riguardi una società di persone aggiunge un ulteriore problema: qualunque decisione si prenda, se in qualche modo li danneggia (ed è certamente possibile) si rischia che i soci sollevino contestazioni.


      Le fonti su cui possiamo basarci non ci sono purtroppo di alcun aiuto, dato che


      a) L'art. 86 T.U.I.R. consente la rateazione "in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi"; il problema è che dopo il 31/12/2020 e fino alla chiusura della procedura di esercizi semplicemente non ce ne sono più:

      - l'art. 5 del D.P.R. 322/98 definisce "periodo" e non "esercizio" quello fra il termine dell'esercizio precedente e la data della messa in liquidazione o del fallimento

      - analogamente, l'art. 183, II comma, del T.U.I.R. definisce "periodo" quello "compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale".


      b) Nella Circolare 108/1996, al punto 6.12, alla domanda su cosa accada nel caso di messa in liquidazione di una società durante il periodo di rateazione delle plusvalenze l'Agenzia delle Entrate risponde che, poiché "per i periodi intermedi di liquidazione il reddito che ne deriva è sempre determinato in base ai criteri del reddito d'impresa ... ne deriva che anche in tali esercizi intermedi dovranno essere imputate le quote di plusvalenze o di costo fiscalmente rilevanti in base alle normali regole. Le eventuali quote residue di plusvalenze dovranno necessariamente concorrere alla formazione del reddito relativo all'ultimo esercizio in cui si chiude la fase di liquidazione". Fattispecie diversa da quella qui in esame, nella quale:

      - sia quello dal 1/1 al fallimento, che quello dall'inizio alla chiusura del fallimento non sono "esercizi" ma "periodi"

      - è teoricamente possibile che dopo la chiusura della procedura la società torni in bonis e quindi vi siano "esercizi" successivi.


      E allora che fare? Ogni decisione si presta a contestazioni:

      - si potrebbero imputare le due quote residue al periodo gennaio/giugno 2021, ma è possibile che ne emerga un utile, e i soci si ritengano danneggiati da questa scelta del Curatore

      - si potrebbe imputare a tale periodo la rata 4, o una quota della rata 4, e il residuo al maxi-periodo fallimentare, ma in tal modo la dichiarazione relativa al maxi-periodo fallimentare esporrebbe la somma dell'imponibile determinato a norma dell'art. 183 T.U.I.R. (con ogni probabilità pari a zero) più la rata di plusvalenza, quindi ancora una volta un imponibile, che i soci potrebbero contestare

      - si potrebbe non imputare alcuna quota ai due periodi la cui dichiarazione è di competenza del Curatore, che non sono "esercizi", e le due rate dovranno essere incluse nelle dichiarazioni relative all'esercizio o agli esercizi successivi al fallimento (e quindi ancora una volta generare imponibile)

      - e a ben vedere, qualora l'imputazione per intero al periodo gennaio/giugno 2021 non desse luogo a materia imponibile perché più che compensata dalla perdita di periodo, è l'Agenzia delle Entrate che potrebbe sollevare critiche al comportamento del Curatore.


      Sinceramente non vediamo altra strada che proporre istanza di interpello.