Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

credito ires e irap anni precedenti il fallimento

  • Monia Buoncompagni

    Colli al Metauro (PU)
    29/09/2014 12:28

    credito ires e irap anni precedenti il fallimento

    Mi trovo in questa situazione: fallimento dichiarato a dicembre 2013. Il fallito ha presentanto l'unico 2012 anno 2011 da cui emergono crediti. Non ha poi presentato l'unico 2013 e non sono stati presentati dal curatore in quanto il fallimento è stato dichiarato dopo la scadenza dei termini di presentazione.
    Sono ormai scaduti i termini per inviare la tardiva. i crediti da unico 2012 sono persi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/10/2014 13:39

      RE: credito ires e irap anni precedenti il fallimento

      I crediti non sono assolutamente persi.

      E' possibile sia la procedura di richiesta di rimborso sia la possibilità di "trascinare" tali crediti d'imposta nella prima dichiarazione dei redditi presentata dal Curatore.

      Tale possibilità è chiaramente stabilita dalla sentenza della Corte di Cassazione 29/3/2006 n. 12012 e confermata dalla Risoluzione Ministeriale 19/4/2007 n. 74/E, che la richiama espressamente: il credito risultante da una dichiarazione correttamente presentata, seguita da annualità per le quali la dichiarazione è omessa, può essere riportato "nella prima dichiarazione utile".

      Il minimo dubbio che ci pare corretto far presente è dato dal fatto che tali documenti si riferiscono al credito IVA e non al credito per imposte dirette, ma non vediamo perchè per le imposte dirette la questione dovrebbe essere diversa.

      Infine, due precisazioni ovvie ma che per completezza ci pare opportuno ricordare:
      - si tratta di un credito ante procedura, compensabile dall'Ufficio con eventuali debiti dell'impresa sempre ante procedura
      - sia l'annualità dalla quale deriva il credito che a maggior ragione l'annualità per la quale è stata omessa la dichiarazione sono sempre accertabili dall'Ufficio, e il debito per imposta e sanzioni che venisse definito in conseguenza di tali accertamenti entrerà naturalmente nella compensazione di cui al punto precedente.