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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
pagamento dell'ICI/IMU con aliquota ridotta
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Daniela Gaudenzi
Santa Maria Capua Vetere (CE)02/09/2014 17:59pagamento dell'ICI/IMU con aliquota ridotta
In una procedura fallimentare di cui sono curatore, di recente, è stato venduto un immobile industriale inoccupato a far data dal dicembre 2002 epoca della dichiarazione di fallimento. Dovendo assolvere al pagamento delle imposte ICI e IMU per tutto il periodo di competenza della procedura ho provveduto a richiedere all'Ente creditore il calcolo dell'imposta dovuta. Per mio conto, naturalmente, ho proceduto al calcolo applicando, però, una riduzione del 50% dell'aliquota comunale stante la seguente espressa indicazione nel Regolamento Comunale ICI/IMU:" l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono le predette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000......"
La richiesta fattami dall'Ente ammonta a circa 250.000 euro ed un abbattimento del 50% sarebbe indubbiamente un risparmio significativo in favore dei creditori.
Ho insistito, pertanto, nella richiesta di riduzione in quanto, pur in mancanza di una attestazione tecnica di inagibilità, ho ritenuto che la dichiarazione di fallimento ed il completo abbandono dell'opificio, potrebbero assimilarsi alle condizioni di "inabitabilità" citate nell'articolo del Regolamento Comunale.
Gradirei sapere una Vostra opinione al riguardo e soprattutto se esiste giurisprudenza a conforto della mia tesi.
Cordialità.
Daniela Gaudenzi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/09/2014 22:04RE: pagamento dell'ICI/IMU con aliquota ridotta
Non abbiamo reperito giurisprudenza sul punto, ma la norma ci pare sufficientemente chiara: sarà sufficiente una autocertificazione, da allegare alla dichiarazione IMU, ma riteniamo che in tale autocertificazione non si possa sostenere che "la dichiarazione di fallimento ed il completo abbandono dell'opificio" valgano quale inagibilità.
In sostanza:
- se si autocertifica (assumendosene ovviamente la piena responsabilità) che l'immobile era inagibile o inabitabile (ovviamente seguendo i criteri che avrebbe dovuto seguire l'Ufficio tecnico comunale nella redazione della perizia di accertamento) la riduzione spetta
- in mancanza di tale autocertificazione, non vi è spazio per una sorta di "interpretazione estensiva" o "per analogia" della norma, trattandosi di normativa speciale esonerativa.
Qualche dubbio potrebbe poi esistere sul soggetto che deve rilasciare tale autocertificazione, atteso che il Curatore non è il titolare del diritto di proprietà, nè "il contribuente" nè, a stretto rigore di norma, il suo legale rappresentante.
Nel dubbio, per prudenza, risolveremmo la questione facendo sottoscrivere l'autocertificazione sia al fallito ovvero al legale rappresentante della società fallita che al Curatore, precisando tali loro diverse qualifiche.
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Tullio Conti
CAGLIARI07/11/2017 13:27RE: RE: pagamento dell'ICI/IMU con aliquota ridotta
mi trovo in una situazione simile solo che il punto non è tanto riconoscere l'inagibilità dell'immobile quanto attribuire la riduzione solo per l'ultimo anno di competenza imu invece che per tutto il periodo 2002-2017 e allora la convenienza per la procedura viene praticamente annullata.
cosa rispondere al Comune?
cordialità.
Tullio Conti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/11/2017 17:41RE: RE: RE: pagamento dell'ICI/IMU con aliquota ridotta
Non ci è chiara la situazione, mancano informazioni necessarie, di conseguenza la risposta vale nei limiti della correttezza delle nostre ipotesi; in caso contrario attendiamo ulteriori precisazioni.
Parrebbe di capire che il Comune riconosca l'inagibilità solo per l'ultimo anno, e non per l'intero periodo di possesso in corso di procedura.
Se così è, se:
- l'immobile è in Comune di Cagliari
- non vi sono stati precedenti accertamenti dell'inagibilità
- il Curatore non ha presentato alcuna istanza fino al momento della cessione
la posizione del Comune appare corretta, atteso che l'art. 19, III comma, del Regolamento del Comune di Cagliari, approvato con Delibera n. 50 del 18/5/2016, stabilisce che "In caso in cui l'inagibilità .... non abbia costituito oggetto di verifica/certificazione da parte degli Enti preposti ... l'ufficio tecnico del Servizio Tributi, su istanza e a spese del proprietario procede a perizia di accertamento .... Il contribuente interessato presenta a tal fine ... apposita istanza .... Qualora sia accertata l'effettiva inagibilità ... la riduzione dell'imposta decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di accertamento tecnico".
Fino alla data di presentazione dell'istanza, di conseguenza e nei limiti della correttezza delle nostre ipotesi, l'imposta appare dovuta per intero.
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