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Residuo attivo sas per pagamento imposte soci (per trasparenza)

  • Francesco Casadei Gardini

    FORLI' (FC)
    26/01/2022 11:32

    Residuo attivo sas per pagamento imposte soci (per trasparenza)

    Buongiorno, ho un caso di un fallimento di una società di persone (ove per la società vengono pagati in sede di riparto finale il 100% dei creditori della stessa, ma solo parzialmente i creditori insinuati in capo ai soci). In particolare, al termine del riparto, residua un attivo in capo alla società che ritornerà poi in bonis; dopo l'approvazione del piano di riparto, con tale residuo attivo della società, la procedura (prima della chiusura del fallimento) dovrà procedere al pagamento delle relative imposte sulle quote di reddito imputabile per trasparenza in capo ai soci (che, a mio avviso, dovrà essere calcolato includendo eventuali altri redditi percepiti dai soci nell'anno 2021). E' corretto, come penso, utilizzare tale residuo attivo in capo alla società per il pagamento delle imposte (per trasparenza) in capo ai soci (ricordo che non vi è alcun residuo attivo in capo ai soci)? Grazie ancora per il prezioso aiuto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/01/2022 11:45

      RE: Residuo attivo sas per pagamento imposte soci (per trasparenza)

      No, quanto ipotizzato nel quesito non è corretto, e il compito del Curatore è in realtà molto più "leggero".

      Il comportamento che egli deve tenere è puntualmente ed esaurientemente descritto dall'art. 5, del D.P.R. 322/1998.

      Il terzo periodo recita: "Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società" ; la società di persone non è soggetta all'imposta su reddito delle società (IRES) e quindi il Curatore non deve effettuare alcun versamento.

      Altrettanto esplicito e preciso è il periodo successivo: "In caso di fallimento ... di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore ... contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata ... a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi", che non gli competono.