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Pignoramento presso terzi. Applicazione di ritenute fiscali e loro eventuale certificazione

  • Alessandro Silei

    Ravenna
    28/06/2017 18:16

    Pignoramento presso terzi. Applicazione di ritenute fiscali e loro eventuale certificazione

    E' stato depositato il piano di riparto finale di un fallimento che prevede, tra l'altro, il pagamento ad un ex dipendente della società fallita del suo credito per retribuzioni arretrate. Contemporaneamente, nella mia qualità di curatore del medesimo fallimento, ricevo atto di pignoramento presso terzi da parte del legale di una procedura di concordato preventivo omologato (società di capitali) che vanta un credito nei confronti dello stesso lavoratore.
    Ovviamente ho reso la dichiarazione (positiva)del terzo pignorato ex art. 547 cpc evidenziando l'importo da riconoscere all'ex dipendente, come riportato nel piano di riparto; ipotizzando che il G.E. della procedura esecutiva al definitivo assegni al creditore pignoratizio (cioè al concordato preventivo) l'importo richiesto, dovrò effettuare il pagamento di quanto indicato nel piano di riparto a favore del dipendente, direttamente alla procedura concordataria.
    Se avessi corrisposto l'importo all'ex dipendente, prima avrei effettuato la ritenuta Irpef del 23% e poi pagato il netto. In questo caso, non pagando direttamente l'ex dipendente ma il creditore pignoratizio (concordato SRL), non effettuo alcuna ritenuta (neanche quella del 20% prevista nel caso di pignoramento presso terzi, trattandosi di pagamento a favore di soggetto Ires). Di conseguenza non rilascerò all' ex dipendente la CU a febbraio 2018 (perché lui non avrà percepito alcun importo), ma invierò una certificazione del pagamento avvenuto al concordato preventivo e compilerò il prospetto SY sezione II del modello 770 per l'anno 2017, indicando i dati del debitore principale (ex lavoratore), del creditore pignoratizio (concordato preventivo) e le somme erogate, senza evidenziare alcuna ritenuta.
    E' corretto il mio ragionamento oppure trattandosi di importo derivante da reddito da lavoro dipendente devo operare preventivamente lo stesso la ritenuta del 23%?
    Ed in tale caso, devo redigere e consegnare all'ex dipendente la CU(anche se non ha percepito quel reddito)?
    Grazie
    Alessandro Silei
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/07/2017 11:57

      RE: Pignoramento presso terzi. Applicazione di ritenute fiscali e loro eventuale certificazione

      La premessa da cui si deve partire è che il dipendente può disporre del proprio stipendio, per qualunque utilizzo compreso il pagamento dei propri debiti, solo dopo aver subito il prelievo delle relative imposte. E ciò vale anche se il pagamento avviene in via coattiva.

      Di conseguenza, il pagamento dovrà essere "costruito" come se venisse effettuato a favore del dipendente (e quindi operando e versando le ritenute, rilasciando e trasmettendo la C.U., presentando il Mod. 770), poi il netto verrà versato al creditore pignoratizio,