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nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    19/07/2017 16:22

    nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

    Buongiorno,

    un fornitore fa pervenire al curatore una nota di variazione ex art 26 comma 2 dpr 633/72. Il fallimento è stato dichiarato nel 2016 e il fornitore non si è mai insinuato al passivo. Ora fa pervenire detta nota di variazione senza che ad oggi la procedura sia prossima alla chiusura e neppure siano stati eseguiti riparti.
    Si chiede se riteniate legittima la nota di variazione considerato che la Procedura non è ancora chiusa e il fornitore non si è mai insinuato al passivo e in caso affermativo quali adempimenti spettino al curatore.

    grazie in anticipo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/08/2017 00:04

      RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

      La prima cosa da fare è chiedere (ovviamente via PEC) al fornitore la motivazione dell'emissione della nota di credito, che potrebbe essere stata emessa per motivi diversi dal "mancato pagamento ... a causa di procedure concorsuali ... rimaste infruttuose"; quantomeno in astratto, potrebbe infatti essere stata emessa in forza di una delle altre numerose fattispecie previste dal II comma dell'art. 26.

      Qualora non pervenga risposta, o qualora la motivazione sia la procedura concorsuale, essa dovrà semplicemente essere respinta per illegittimità dell'emissione, senza effettuare alcun altro adempimento.
      • Alessandro Terenziani

        Reggio Emilia (RE)
        29/10/2017 10:43

        RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

        Mi inserisco nella discussione per chiedere se potete dirmi qual'è la sentenza della Cassazione che afferma che il professionista ammesso al fallimento, sulla base di una fattura da emettere, in privilegio per l'imponibile e in chirografo per l'Iva, e che gli viene pagato interamente l'imponibile in privilegio ed emette fattura con l'importo del privilegio pagato aggiungendo l'Iva (quindi diversamente rispetto a quanto indicato dall'Agenzia Entrate) e l'Iva non gli viene pagata o gli viene pagata solo in minima parte, non può emettere la nota di variaizone Iva a fine procedura in quanto la fattura è stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento e non prima.
        In sostanza, secondo la Cassazione, la nota di variazione Iva a fine procedura la si può emettere solo se la fattura è stata già emessa dal professionista prima della dichiarazione del fallimento, mentre nel caso la fattura sia stata emessa in costanza di fallimento la nota di variazione a finje procedura non si può emeettere.
        Chiedo inotre se la stessa fattispecie è valida anche per il concordato preventivo liquidatorio.
        grazie in anticipo per la cortese risposta
        cordiali saluti
        Alessandro Terenziani
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/11/2017 13:07

          RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

          Non ci risulta alcuna presa di posizione della Cassazione sulla questione evidenziata nel quesito.

          La posizione dell'Agenzia delle Entrate è espressa:

          - dalla Circolare 17/04/2000 n. 77, che fra l'altro recita:

          "In particolare, si precisa che la variazione in diminuzione in rassegna deve essere operata sia riguardo all'imponibile che alla relativa imposta.
          Ciò discende oltre che dalla formulazione dell'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche dalla ulteriore considerazione che i due presupposti (mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) sono inscindibilmente legati alla cessione del bene o alla prestazione del servizio già eseguite e il loro verificarsi importa l'effetto di far venire meno, in tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, l'originaria operazione imponibile"

          - ma soprattutto proprio dalla Risoluzione 3/4/2008 n. 127, la quale afferma fra l'altro che:

          "la nota di variazione in diminuzione è disciplinata dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ... secondo cui 'se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile ... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali ... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell'art. 25 ...".

          Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. ...
          In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta".


          Abbiamo più volte contestato la Risoluzione nella parte in cui consente l'emissione della fattura per un importo IVA compresa pari all'imponibile ricevuto in sede di riparto, ma non ci sentiamo di criticare con la medesima forza questa seconda parte, dato che la lettera dell'art. 26 ci pare sul punto sufficientemente chiara, la Circolare 77 sopra citata fa continuo riferimento all' "imponibile", e la nota di credito non può essere emessa solo per IVA ma deve comprendere anche l'imponibile.
      • Umberto Canovese

        Piazzola sul Brenta (PD)
        20/11/2017 09:53

        RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

        Chiedo cortesemente se, in caso di rigetto del credito al passivo del fallimento (infruttuosità accertata), la società possa emettere la nota di variazione per il recupero almeno dell'IVA versata o deve comunque attendere la chiusura della procedura.
        Ringrazio cordialmente
        umberto canovese
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/11/2017 10:39

          RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

          Non ci è chiara la fattispecie concreta: per quale motivo è stata negata l'ammissione al passivo?
          • Umberto Canovese

            Piazzola sul Brenta (PD)
            20/11/2017 12:23

            RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

            Egregio Dr. Andreani
            ringrazio.
            Il fallimento ha escluso la società di cui in questo caso sono liquidatore come segue "escluso per euro 90 mila per asserita fornitura di servizi amministrativi in quanto non è stato prodotto alcun documento a supporto della pretesa fatta eccezione che per le fatture emesse dall'istante".
            Chiedo cortesemente se possibile il recupero almeno dell'iva certo il mancato pagamento da parte del fallimento per esclusione.
            Cordialmente
            Umberto Canovese

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              26/11/2017 23:40

              RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

              L'art. 26 del D.P.R. 633/702 consente l'emissione della nota di credito a cui si fa riferimento nel quesito "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte".

              Ora, stante la motivazione della mancata ammissione, ci pare difficile sostenere che l'operazione sia venuta meno dopo l'emissione della fattura, atteso che il motivo della mancata ammissione è proprio il fatto che non è stata in alcun modo provata l' "originaria" effettuazione dell'operazione.
              • Sonia Candela

                Castelnuovo Berardenga (SI)
                13/12/2017 23:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

                Gentili Signori,

                in data odierna mi è pervenuta una richiesta da parte di un creditore che ha fatto domanda di ammissione al passivo, ma la cui domanda non è stata esaminata per assoluta insussistenza dell'attivo, se possa emettere la nota di variazione, esaminata in questo dibattito. La domanda di ammissione era pervenuta nei termini, ma non si è tenuta udienza. In sostanza la contabilità era stata fatta "sparire", così come ogni bene della fallita. Ovviamente le persone coinvolte sono state rinviate a giudizio, ma quale sorte per l'iva addebitata dai creditori la cui domanda non è stata esaminata ed il fallimento è ora in fase di chiusura?

                Grazie di nuovo per la Vostra attenzione.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  17/12/2017 15:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

                  Dato che la fattispecie in questione non è prevista da documenti ufficiali, non siamo in grado di dare una risposta assolutamente certa e citare una fonte che la confermi, ma riteniamo che il caso prospettato sia diverso dal caso "generale" analizzato nei provvedimenti di prassi che escludono la possibilità di emettere nota di credito in assenza di ammissione al passivo e riparto finale infruttuoso: non siamo in presenza di un creditore che non si è fatto parte diligente nel presentare istanza di ammissione, sottoponendo il suo credito al vaglio degli organi della procedura, bensì di un creditore che ha percorso tale strada ma tale strada di è "interrotta" per cause indipendenti dalla sua volontà.

                  L'art. 26 del D.P.R. 633/72 richiede che si sia in presenza di "procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose", e ci pare che quello di chiusura del fallimento ex art. 102 l.fall. sia un caso assolutamente chiaro di procedura rimasta infruttuosa.

                  Per tale motivo riteniamo che la nota di credito possa essere emessa, anche se non possiamo escludere contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
                • Sonia Candela

                  Castelnuovo Berardenga (SI)
                  17/12/2017 23:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

                  Grazie per la risposta.

                  Anch'io sono arrivata a questa conclusione:come al solito le leggi non sono coordinate e quindi occorrerebbe fare un interpello. Ma penso che è il creditore che si dovrebbe attivare in tal senso. Non è un compito del curatore fallimentare visto che tali note non sono neanche da registrare nella contabilità della procedura.

                  Cordiali saluti
                • Paolo Casarini

                  Carpi (MO)
                  23/02/2018 10:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

                  Un professionista pagato in sede di riparto parziale emette fattura senza seguire la risoluzione min. (non scorpora l'iva dal pagamento ricevuto), poi emette nota di variazione ex art. 26 per sola iva e contributo. Non si ritiene corretto tale operato, però il professionista non ci sente.
                  Come comportarsi ? si contesta la illegittimità della nota di variazione tramite pec e non si registra nella contabilità della procedura fallimentare ?
                  Vi ringrazio per la collaborazione
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  26/02/2018 10:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: nota di variazione ex art 26 comma dpr 633/72

                  Per quanto riguarda la fattura, essa è emessa correttamente (e più che se fosse stata seguita la Risoluzione 127/E ...).

                  Per quanto riguarda la nota di credito, l'art. 26 ne consente l'emissione "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile".

                  Nel caso in esame, a parere dell'Agenzia delle Entrate (non formalizzato in un documento ufficiale, ma che comunque ci pare difficile contestare), l'operazione non è venuta meno, e l'ammontare imponibile non si è ridotto ma anzi è stato integralmente pagato; di conseguenza a nostro (e dell'Agenzia) avviso la nota di credito è emessa illegittimamente, deve quindi essere respinta, con una motivata PEC di accompagnamento, e ovviamente non registrata.