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Trattamento fiscale delle sopravvenienze da concordato in continuità.

  • Stefano Mazzuoli

    CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
    17/03/2017 13:11

    Trattamento fiscale delle sopravvenienze da concordato in continuità.

    Trattamento fiscale delle sopravvenienze da concordato in continuità.

    L'art. 88 c. 4-ter, così come modificato dal Dlg. 14 settembre 2015 n. 147, rende non imponibili le sopravvenienze attive da "concordato di risanamento" per la parte che eccede le perdite fiscali (di periodo e pregresse). Rilevano, nel computo delle perdite fiscali, anche "le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 e non ancora utilizzate".

    Quesito: Nel caso in cui la società soggetta al concordato di risanamento partecipi al CNM di gruppo rientrano in tale previsione tutte le perdite fiscali della "fiscal-unit" oppure ai fini del presente articolo si deve tener conto delle sole perdite, trasferiti e non ancora utilizzate, della società soggetta a concordato di risanamento?

    Se la società in concordato e' anche la capogruppo del consolidato fiscale rilevano sempre e solo le perdite fiscali prodotte dalla società oppure tutte le perdite del Gruppo?

    Ringrazio sin d'ora per l'attenzione alla problematica sopra esposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/04/2017 08:04

      RE: Trattamento fiscale delle sopravvenienze da concordato in continuità.

      La fattispecie non ci risulta essere stata trattata nè in prassi nè in dottrina; nè abbiamo trovato alcuna indicazione utile nemmeno nella relazione al D.Lgs. 147/2015; ipotizziamo quindi una risposta basata su una interpretazione strettamente letterale della norma, che ci porta a conclusioni che non ci paiono in contrasto con la ratio della stessa.


      L'ultimo periodo del comma 4-ter fa riferimento alle "perdite trasferite al consolidato nazionale", e ci pare che si possa sottintendere "dalla società in questione", pertanto riteniamo che vadano tenute in considerazione le perdite della società, sia o non sia la capogruppo, che la stessa ha trasferito al consolidato.


      Ci paiono di facile soluzione sia il caso di utilizzo integrale (perchè tutte le perdite confluite nel consolidato sono state compensate con maggiori utili), sia quello di nessun utilizzo (perchè nessuna delle società ricomprese nell'area di consolidamento ho realizzato utili): le perdite trasferite alla capogruppo saranno evidentemente considerate, rispettivamente, interamente o per nulla utilizzate.


      Di più complessa individuazione è invece cosa accada in caso di utilizzo solo parziale, ovvero il caso in cui, dopo la compensazione dei risultati delle società facenti capo al gruppo, residui comunque una perdita, ancorchè di importo inferiore alla somma delle perdite trasferite nella liquidazione di gruppo, perchè parte di esse è andata a compensare gli utili di altre partecipanti al consolidamento.

      Il tenore letterale dell'art. 188, I comma, ultimo periodo, del T.U.I.R. ("Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo") parrebbe considerare "utilizzo" il trasferimento alla capogruppo, dato che dopo il consolidamento fiscale tutte le controllate non hanno più perdite fiscali pregresse riportabili.

      Ma è proprio la norma citata nel quesito che sposa invece la tesi opposta, nel momento in cui recita "le perdite trasferite ... e non ancora utilizzate": il trasferimento alla capogruppo non è quindi utilizzo.

      Giunti così alla conclusione che se dopo il consolidamento fiscale residua una perdita di gruppo non utilizzata, tale perdita rimane di spettanza, ai fini che qui ci interessano, delle singole controllate, in caso di utilizzo parziale si tratta di decidere che porzione di essa spetti a ciascuna delle controllate. Per far ciò ci pare che il procedimento più corretto sia:
      - considerare la perdita residua spettante alle controllate in proporzione alle perdite da esse "conferite" nel consolidamento
      - se la perdita si trascina per più anni, considerare utilizzate per prime le perdite relative agli anni più vecchi.