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LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE IVA

  • Enrico Rocco

    SALERNO
    08/05/2013 16:26

    LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE IVA

    Entro subito nel caso specifico:
    data dichiarazione di fallimento imprenditore individuale: 05/10/2012
    vendita dei beni mobili del fallimento con emissione di fattura in data 31/12/2012
    DOMANDA 1: la liquidazione iva quando va fatta e quindi l'imposta quando deve essere pagata e con quale codice tributo?

    successivamente all'udienza di verifica dello stato passivo ho prodotto istanza ex art 102 insussistenza di attivo ed il Tribunale ha proceduto all'emissione del decreto.
    sono in fase di chiusura della procedura (in attesa di terminare le liquidazioni delle competenze del cancelliere, stimatore, ecc.), ho presentato dichiarazione iva modello 74 bis ora chiedo:
    DOMANDA 2: quale dichiarazione iva va ulteriormente presentata e quale adempimento fiscale posto in essere considerando che prevedo di presentare istanza di chiusura per il mese di luglio 2013.

    certo di una celere e puntuale risposta ringrazio.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/05/2013 09:40

      RE: LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE IVA

      La liquidazione IVA deve essere effettuata con la periodicità (mensile o trimestrale) scelta dall'imprenditore in bonis per l'anno 2012.
      Dato che la scelta viene effettuata per comportamenti concludenti, dovrà semplicemente essere proseguita la modalità seguita dall'imprenditore nella prima parte del 2012.

      Se le liquidazioni sono mensili, il pagamento dell'eventuale importo a credito risultante la liquidazione relativa al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16/1, con codice tributo 6012.
      Se sono trimestrali, non esiste una liquidazione del quarto trimestre e quindi il termine per il versamento è il 16/3, ovvero il 16/6 con maggiorazione di interessi; il codice tributo, trattandosi di IVA annuale, è il 6099.

      In realtà tale ultima facoltà non è del tutto pacifica, atteso che l'art. 7, I comma lett. b, del D.P.R. 542/1999, prevede la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta "entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale", senza chiarire se di tale termine possano usufruire anche i soggetti, come quelli falliti, che non possono presentare la dichiarazione unificata.

      Per quanto riguarda le dichiarazioni da presentare:
      - entro il 30/9 deve essere presentata la dichiarazione annuale per il 2012, contenente due moduli, uno relativo al periodo fino al fallimento, uno relativo al periodo successivo
      - entro il 30/9/2014, la dichiarazione relativa al 2013, ovvero dal 1/1/2013 alla cessazione della partita IVA.