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Nuovo spesometro LCA

  • Marco Baldin

    Villa Bartolomea (VR)
    20/12/2017 13:49

    Nuovo spesometro LCA

    Buongiorno,

    ho un doppio quesito. Una società posta in Liquidazione coatta amministrativa dalla data del 09 ottobre dovrà presentare la comunicazione delle liquidazioni e dei fatture emesse e ricevute, c.d. "nuovo spesometro" relativo al periodo 01 ottobre - 31 dicembre.
    L'adempimento sarà a carico mio in qualità di Commissario liquidatore, ma nell'invio dovrò inserire anche le fatture emesse e ricevute in data antecedente alla procedura, ovvero dall'01 ottobre al 09 ottobre?

    Inoltre, nel caso in cui pervenga una fattura relativa ad un credito ante-procedura, per il quale il creditore si è regolarmente insinuato, ma non ancora registrata alla data di avvio posso inserirla in liquidazione e detrarmi la relativa IVA?

    Grazie

    Cordiali saluti

    Marco Baldin
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/12/2017 08:28

      RE: Nuovo spesometro LCA

      Non è prevista una suddivisione nello spesometro fra periodo ante e periodo post, come è invece prevista per la dichiarazione IVA; ciò, unito alle diverse finalità dei due adempimenti, fa sì che riteniamo che nella comunicazione debbano essere inseriti i dati dell'intero trimestre.

      Certamente la fattura di acquisto ricevuta post apertura della procedura e relativa al periodo ante deve essere registrata, l'IVA che essa contiene sarà IVA a credito da considerare nella relativa liquidazione periodica ma, essendo relativa a una cessione o prestazione ante procedura, dovrà essere comunque trattata come IVA ante.
      • Marco Baldin

        Villa Bartolomea (VR)
        05/01/2018 11:28

        RE: RE: Nuovo spesometro LCA

        Il fatto di trattarla come "IVA ante procedura" cosa comporta?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/01/2018 20:06

          RE: RE: RE: Nuovo spesometro LCA

          Comporta che il credito che ne deriva è compensabile. ex art. 56 l.fall., con eventuali debiti fiscali sempre ante dichiarazione di fallimento (ovvero relativi a periodi ante fallimento).

          E poichè tali debiti possono emergere anche in futuro (p.es. un accertamento pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento ma relativo a una annualità ante), fino allo spirare dei termini per l'accertamento il suo utilizzo in compensazione, verticale od orizzontale, con debiti post fallimento, è estremamente rischioso per il Curatore, che si potrebbe trovare ad aver utilizzato un credito inesistente.