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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
GARANZIE IVA DI GRUPPO -Fallimento controllante
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Silvia Volpini
foligno (PG)20/09/2013 11:00GARANZIE IVA DI GRUPPO -Fallimento controllante
Anno 2012 in regime iva di gruppo e fallimento della controllante ottobre 2012.....il regime procede anche durante la procedura fino a tutto il 2012.
In ordine alle GARANZIE DA PRESTARE per i crediti trasferiti ed effettivamente compensati nella procedura di gruppo nell'anno d'imposta del fallimento (2012), visto l'espresso richiamo all'art. 38 del DPR 633/72 e seguendo il principio generale per il quale "in corso di fallimento continuano ad applicarsi le regole generali, salvo che non sia dettata una disciplina speciale ovvero le regole generali IVA non siano incompatibili con quelle speciali della legge fallimentare", possiamo dedurre che la FALLITA CONTROLLANTE IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RISULTA ESONERATA da tale obbligo!......sia per i crediti trasferiti ed effettivamente compensati nella procedura di gruppo nell'anno (2012) sia per l'eventuale credito rimanente in capo alla fallita controllante (nel caso in cui la liquidazione di gruppo non venga rinnovata nell'anno successivo)......corretto o esistono normative specifiche per garanzie Iva di gruppo in questo caso?
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/10/2013 18:16RE: GARANZIE IVA DI GRUPPO -Fallimento controllante
Riteniamo che la questione possa essere inquadrata come segue.
L'art. 30 del D.P.R. 633/72, per quanto qui ci interessa, stabilisce che "Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile" in una serie di situazioni che possiamo definire "ordinarie" (quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, quando effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento del volume d'affari, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, ecc.).
L'art. 38-bis, sempre del D.P.R. 633/72, stabilisce che "I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti … prestando … cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato … ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito … o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione", oltre a stabilire che "Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni" e fissare disposizioni particolari per casi specifici (fidejussioni prestate dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi per piccole e medie imprese, capogruppo per gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, ecc.).
L'art. 38-bis stabilisce quindi che per poter richiedere i rimborsi ex art. 30 i contribuenti debbono prestare garanzia, ed elenca le tipologie di garanzia accettate dall'Amministrazione Finanziaria a tal fine.
La disposizione dalla quale nasce il quesito è invece l'art. 6, III comma, del Decreto 13/12/79 n. 11065, che recita: "Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Detta disposizione quindi stabilisce che in caso di utilizzo di credito IVA "per compensazione infragruppo" debbono essere prestate le stesse garanzie (ovvero quelle stabilite dall'art. 38-bis) necessarie nel caso di rimborso IVA "ordinario" ex art. 30.
Da ultimo, nello specifico caso delle procedure concorsuali si applica l'art. 74-bis, III comma, sempre del D.P.R. 633/74, che dispone: "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30 … sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni".
Quantomeno stando a una interpretazione strettamente letterale delle norme qui sopra citate, l'art. 74-bis riteniamo stabilisca con sufficiente chiarezza che nel caso di procedura concorsuale l'art. 38-bis non si applichi nel (solo) caso di rimborso ex art. 30 e non, quindi, in tutte le altre occasioni nelle quali lo stesso è richiamato.
Nella fattispecie oggetto del quesito ci pare quindi che l'esonero stabilito dall'art. 74-bis non sia invocabile.
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