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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
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Gianluigi Bettiol
Treviso05/01/2010 18:25ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
Sto seguendo un fallimento aperto nel 2002. Con il prossimo riaprto parziale verrà disposto il pagamento parziale delle retribuzioni dei dipendenti insinuati relative al 2002 e non coperte dal fondo di garanzia.
Dalle ricerche che ho svolto sono giunto alla conclusione che le retribuzioni arretrate distribuite ai dipendenti sono assoggettate al regime della tassazione separata ai sensi art. 17, c. 1 lett. b) del TUIR con applicazione delle ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 21, c. 4 ( aliquota relativa al reddito medio del biennio precedente alla percezione).
Operativamente la procedura dovrebbe svolgersi con le seguenti modalità:
1) comunicazione, contestuale all'avviso di deposito del riparto parziale, con cui si chede ai dipendenti di trasmettere i loro dati anagrafici e la residenza nonche i valori del loro reddito netto degli ultimi due anni;
2) se i dipendenti non trasmetto i suddetti dati si applicherà l'aliquota del 23% sulle retribuzioni distribuite con conguaglio effettuato dall'amministrazione finanziaria;
3) Invio del CUD al dipendente con indicazione delle retribuzioni corrisposte e delle trattenute operate da indicarsi nella sezione dei redditti soggetti a tassazione separata DA NON INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
4) compilazione del mod. 770 in modo che l'amministrazione finanziaria verifichi la correttezza delle ritenute operate ovvero ne disposga il conguaglio mediante riscossione a mezzo cartella di pagamento senza applicazione di sanzioni.
Si tratta della corretta procedura o no? In caso di risposta negativa sopresti indicarmi la corretta procedura?
Grazie in anticipo della collaborazione.
Per Dott. Gianlugi Bettiol
DOtt. VIrgilio Miatto-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/01/2010 10:03RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
Riteniamo che l'obbligo di richiedere il reddito degli ultimi due anni, per poter effettuare la ritenuta in base all'aliquota media, come non grava sul datore di lavoro in condizioni "ordinarie" non gravi nemmeno sul Curatore fallimentare.
Conseguentemente, essendo ovvio che il Curatore non sia a conoscenza del reddito del biennio precedente, la ritenuta non potrà che essere operata nella misura relativa al primo scaglione di reddito (attualmente 23%), senza necessità di ulteriori adempimenti.
Corretti appaiono i passaggi 3 e 4 esposti nel quesito.
Per completezza di trattazione ricordiamo che diverso è invece il caso di pagamento, in sede di riparto, del T.F.R.(ovviamente, solo nel caso che esso venga pagato ai dipendenti, perchè nel caso di pagamento al Fondo di Garanzia INPS in surroga non si applicherà alcuna ritenuta).
Stante la peculiare metodologia di calcolo del carico fiscale sul T.F.R., sarà infatti necessario che il Curatore acquisisca, in sede di predisposizione dello stato passivo ovvero comunque entro il momento dell'effettuazione del riparto:
- la data di assunzione
- l'importo del T.F.R. maturato alla data del 31/12/2000
- l'importo del T.F.R. maturato successivamente a tale data, distinguendo l'importo relativo a T.F.R. da quello relativo a rivalutazione monetaria annuale dello stesso.
La base imponibile è infatti data dalla somma di :
- T.F.R. maturato al 31/12/2000, meno € 309,87 per anno o frazione di anno di maturazione
- T.F.R. maturato successivamente, ma escludendo la quota di rivalutazione monetaria.
Così determinata la base imponibile, l'imposta da trattenere sarà determinata come segue:
- il T.F.R. totale viene diviso per il numero di anni o frazione di anno di durata del rapporto di lavoro
- tale importo viene moltiplicato per 12 per ottenere il c.d. reddito annuo di riferimento
- a tale reddito annuo di riferimento vengono applicate le aliquote IRPEF progressive per determinare l'imposta "virtuale" su di esso
- il rapporto fra tale imposta "virtuale" e il reddito di riferimento costituisce l'aliquota da applicare alla base imponibile come sopra individuata per determinare le imposte dovute, e quindi la ritenuta da effettuare.
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Katia Malpighi
Modena14/06/2010 00:00RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti - Tfr
Mi si pone un'ulteriore problematica in sede di riparto parziale di somme maturate a titolo di tfr a favore di ex dipendenti:
La Società fallita aveva accantonato il tfr presso un istituto di assicurazione. Il mese precedente alla dichiarazione di fallimento ha licenziato i dipendenti e disposto che l'assicurazione procedesse all'erogazione delle somme accantonate direttamente a favore del personale, senza operare alcuna ritenuta a titolo di acconto. I dipendenti sono dunque stati ammessi al passivo per l'importo del tfr residuo maturato. In sede di riparto parziale (anno 2010) ritenevo corretto applicare la ritenuta fiscale sull'importo netto ammesso al passivo a titolo di tfr, salvo dichiarare con il mod. 770 per l'anno 2009 che nessuna ritenuta è stata operata sulle somme erogate a titolo di acconto sul tfr dall'assicurazione e certificare ai dipendenti le somme lorde erogate nel 2009, ante fallimento, da assoggettare a tassazione separata (Cud-2010) secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17 del Tuir.
Poichè l'INPS ha erogato ad un dipendente, che ne aveva fatto richiesta ex L. 297/82 art. 2 comma 8, l'importo in surroga del residuo tfr spettante, operando la ritenuta sull'intero importo maturato (compreso quindi le somme percepite dall'assicurazione nel precedente anno 2009), mi chiedo se la procedura che intendo seguire sia corretta, stante la non chiara applicazione dell'art. 23 , co. 2) lett.d) del Dpr 600/73 al Curatore Fallimentare.
Ringrazio anticipatamente per un Vs. gradito consiglio
Studio Rag. Katia Malpighi
(Rag. M. Teresa Volpi)-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como23/06/2010 14:23RE: RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti - Tfr
A differenza dell'INPS, che è soggetto erogatore e quindi effettua la ritenuta d'acconto e gli adempimenti ad essa connessi, l'istituto di assicurazione presso il quale l'azienda in bonis aveva effettuato l'accantonamento non riveste tale qualifica, ma è semplicemente un soggetto presso il quale sono state depositate le quote accantonate, che effettua il pagamento in nome e per conto del datore di lavoro.
Di conseguenza l'azienda in bonis avrebbe dovuto comunicare alla compagnia assicuratrice gli importi netti e occuparsi del versamento delle ritenute (con fondi propri o con fondi da richiedere all'assicurazione, se l'accantonamento era stato fatto per il lordo.
Dato che invece è stata data disposizione di pagare l'intero importo lordo, per il 2009 il Curatore dovrà inserire le relative somme nel mod. 770, indicando che non è stata effettuata alcuna ritenuta.
Per quanto riguarda il 2010, anno nel quale viene effettuato dal Curatore il pagamento del saldo, per regolarizzare la situazione il Curatore dovrebbe effettuare la ritenuta calcolandola sull'intero importo corrisposto (compreso quello pagato dall'assicurazione), considerando quindi acconto quanto pagato nel 2009.
Per la complessità dei conteggi, e in considerazione del fatto che in molti casi il saldo da pagare potrebbe essere inferiore alla ritenuta da effettuare, consigliamo comunque di rivolgersi a un consulente del lavoro.
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Luigi Mazzone
Benevento07/07/2011 21:15RE: RE: RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti - Tfr
salve
io invece oltre alle retribuzioni arretrate ed al TFR devo erogare anche un indennizzo per fine rapporto riconosciuto dal GD... come lo devo trattare fiscalmente e che obblighi ho dal punto di vista di adempimenti ??
cud
busta paga
comunicazioni
inoltre per alcune mensilità arretrate non è mai stata effettuata alcuna busta paga perchè compensi riconosciuti in sede di ammissione al passivo dal GD ... in questo caso sono tenuto a farla io per l'importo che vado ad erogare con annesse denunce rettributive etc??
grazie-
Luigi Mazzone
Benevento11/01/2012 13:33RE: RE: RE: RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti - Tfr
in relazione all'ultimo mio messaggio a seguito del pagamento dlle retribuzioni arretrate ante fallimento ho emesso buste paga, effettuato e versato silo le ritenute irpef, ora l'ENPALS mi richiede le denunce delle retribuzioni soggette a contribuzione relative a detti periodi .... io ritengo di non essere tenuto a atale adempimento voi che mi dite??
grazie a chiunque mi risponda-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/01/2012 00:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti - Tfr
Concordiamo con la sua opinione: le denunce ENPALS, come quelle INPS, devono essere presentate dall'imprenditore entro il mese successivo a quello di competenza.
Al di là del fatto che tale termine è scaduto, non esistendo una specifica disposizione in tale senso non è adempimento che possa essere richiesto al Curatore.
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Luigi Lucchetti
ROMA21/10/2015 15:43RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
Mi accingo a predisporre un piano di riparto che prevede il pagamento di arretrati ai lavoratori dipendenti, i cui crediti non hanno trovato capienza nel Fondo di Garanzia presso l'INPS.
La società fallita (che impiegava meno di 15 dipendenti) applicava il contratto dell'industria edile.
Gli arretrati da lavoro dipendente, oltre che a ritenuta IRPEF che effettuerei all'aliquota del 23% (codice tributo 1002), sono normalmente soggetti a contribuzione INPS, di cui una parte ritenuta all'ex dipendente sull'ammontare lordo attribuito in sede di riparto (9,19%) ed una parte a carico del datore di lavoro (direi 26,30%).
Per la parte a carico del datore di lavoro domando:
a) se l'aliquota di contribuzione è del 26,30% tutto incluso o se vi siano altre piccole percentuali a diverso titolo dovute dal fallimento all'INPS;
b) se la parte a carico del fallimento costituisce un onere in prededuzione per la massa, che sorge per il fatto della ripartizione (in analogia con quanto avviene per l'IVA pagata ai professionisti in sede di riparto) e, dunque, debba essere accantonato l'importo totale dei contributi da versare, ponendolo, di fatto e sostanzialmente, a carico degli altri creditori, diminuendo l'importo disponibile alla loro percentuale di soddisfazione.
c) se il curatore debba effettuare le prescritte comunicazioni telematiche all'INPS in relazione a quanto viene pagato agli ex dipendenti e a quanto viene versato a titolo di contributi, come se si trattasse di un datore di lavoro in bonis.
Sono dell'avviso che il curatore dovrà comunque inviare telematicamente il modello CU negli ordinari termini di legge.
Nel caso concreto, il soggetto inciso dalla contribuzione INPS a carico del fallimento sarebbe proprio l'INPS, in quanto, per effetto della surroga, ha acquisito il medesimo grado di privilegio dei dipendenti e partecipa al riparto per disponibilità che non sono sufficienti a pagare tutti i crediti privilegiati dello stesso grado. Ma questo è un effetto paradossale che non ha a che vedere con il profilo degli adempimenti, che sono in realtà l'unico aspetto operativo realmente oneroso per il curatore.
Grazie anticipate per le risposte.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/10/2015 12:06RE: RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
Il debito per contributi è già emerso dai Mod. Uniemens trasmessi all'INPS nei vari mesi di maturazione degli stipendi, e dovrebbe già risultare ammesso al passivo a seguito dell'istanza di ammissione dell'Ente.
In sede di riparto ai dipendenti (come in sede di ammissione al passivo degli stessi) gli importi dovuti a titolo di contributi (sia la quota a carico del datore di lavoro sia la quota a carico del dipendente) non debbono quindi essere tenuti in considerazione.
Il Curatore dovrà pertanto effettuare le sole ritenute fiscali per la componente IRPEF (le ritenute per addizionali non debbono essere effettuate in sede di pagamento degli arretrati), rilasciare le Certificazioni Uniche sempre per la sola parte fiscale, e ovviamente presentare il relativo Mod. 770.
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Anna Lisa Bertolini
Reggio Emilia (RE)13/03/2012 18:39RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
Buonasera,
A Suo parere,iin caso di corresponsione di interessi ad INPS che agisce in surroga, avendo pagato il TFR nel 1998, devo applicare la rienuta fiscale agli interessi? In caso di risposta affermativa, quale aliquota dovrei applicare?
RingraziandoLa porgo cordiali saluti.
Avv. Anna Lisa Bertolini, curatore
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/03/2012 21:15RE: RE: ritenute di acconto su retribuzioni arretrate dipendenti
La ritenuta sugli interessi, ex art. 26, V comma, D.P.R. 29/9/1973 n. 600, deve essere operata nel caso in cui gli stessi costituiscano redditi di capitale.
Poichè nel caso esposto nel quesito tali interessi non costituiscono per il percettore (INPS) reddito di capitale, non deve essere operata alcuna ritenuta.
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