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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
L\'IRAP nel concordato preventivo
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Lorena Galuzzi
Urbino (PU)27/05/2009 16:34L'IRAP nel concordato preventivo
Relativamente ai seguenti componenti positivi, realizzati nel corso di una procedura di concordato preventivo con cessione di beni:
- plusavalenze da cessioni immobili strumentali
- plusvalenze da cessioni beni mobili strumentali
- realizzo rimanenze
- sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa conseguenti alla procedura stessa
si è ritenuto valido, fino ad oggi, quanto espresso dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 01.03.2004, la quale afferma quanto segue:
"… La circolare del 4 giugno 1998, n. 141/E ha in proposito chiarito che rientrano nella voce A.5) del conto economico e, quindi, nella base imponibile IRAP, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali a seguito della fisiologica sostituzione di cespiti, conseguente al deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa; non ricorrendo le predette condizioni, la plusvalenza presenta natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20) del conto economico, con conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP. Ciò considerato, si ritiene che la plusvalenza realizzata dalla società (cos' come il componente positivo rappresentato dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo), configurino dei proventi straordinari classificabili nella voce E.20 del conto economico e, pertanto, esclusi dal concorso alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP."
Alla luce delle modifiche normative (Legge Finanziaria per il 2008) apportate alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (criterio civilistico) nonché di quanto affermato dalla recente Circolare n. 27/E del 26 maggio 2008, si chiede di conoscere un parere in merito al trattamento da riservare ai fini IRAP, ai componenti positivi sopra elencati, relativamente ad una srl in concordato preventivo con cessione di beni.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/07/2009 20:08RE: L'IRAP nel concordato preventivo
Per quanto riguarda il realizzo di rimanenze e le sopravvenienze derivanti dalla riduzione dei debiti ci pare che il trattamento ai fini IRAP sia abbastanza chiaro:
a) ancorchè non si sia in presenza di vendite "ordinarie", la cessione di beni iscritti fra le rimanenze genera comunque "ordinari" ricavi di gestione, ex art. 85, primo comma, TUIR (lettera "a" per le cessioni di prodotti finiti, lettera "b" per la cessione delle altre rimanenze, lettera "c" per le rimanenze di titoli e partecipazioni "merce" e quindi iscritti fra le rimanenze); è indubbio che tali ricavi costituiscono componenti positive di reddito anche ai fini IRAP
b) pochi dubbi pare sollevare anche la sorte delle sopravvenienze derivanti dalla riduzione dei debiti; le recenti modifiche al D. L.vo 446/97 hanno reso ancor più stretto il legame fra il bilancio redatto secondo i principi civilistici e la base imponibile IRAP; di conseguenza:
- da un lato non rileva più, ai fini IRAP, il dettato dell'art. 88, quarto comma seconda parte del D.P.R. 917/86, che esclude da tassazione IRES le sopravvenienze attive da riduzione debiti in concordato
- dall'altro vale però la chiara regola generale del principio 12: vanno compresi nella voce A.5 del conto economico (e quindi rilevano ai fini IRAP) solo gli altri ricavi "purchè inerenti la gestione ordinaria", e ci sentiamo di escludere che la riduzione dei debiti ex concordato possa essere considerata gestione ordinaria
Per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni strumentali, mobili e immobili, pur con tutte le cautele del caso si ritiene che la circolare 27E da Lei citata sia sì sul punto assolutamente chiara, ma sia applicabile solo alle aziende in normale attività, per le quali la cessione dei beni strumentali è ordinario atto di gestione.
Per le aziende in liquidazione concordataria invece tale cessione è evento straordinario, la cui conseguenza sul piano economico (plus o minusvalenza) va allocata alle voci 20 e 21 del conto economico, quindi fuori della base imponibile IRAP.
Il Principio Contabile 12 stabilisce infatti testualmente che vanno incluse nelle voci 20 e 21 le plusvalenze e minusvalenze derivanti da:
- operazioni che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda
- cessione di beni strumentali alla normale attività ... aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali.
Ben si inserisce in questa ricostruzione l'abrogazione del III comma dell'art. 11 della D. L.vo 446/97:
- ante modifiche tale norma stabiliva che concorrevano alla formazione della base imponibile IRAP "in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda"; poichè l'art. 86 TUIR stabilisce però che la "cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze", e nella determinazione della base imponibile IRAP tale disposizione aveva rilevanza, dette plusvalenze non costituivano base imponibile IRAP
- ora, non esistendo più la disposizione eccezionale del III comma dell'art. 11, ed essendo tali plusvalenze allocate alla voce 20 del conto economico, e quindi fuori della base imponibile IRAP, tali importi continuano a non costituire base imponibile ai fini di detta imposta.
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Anna Bonfiglio
Creazzo (VI)01/02/2018 16:17L'IRAP nel concordato preventivo
Buongiorno
mi riallaccio a questa discussione per chiedere un Vostro cortese parere in merito al trattamento ai fini Irap della sopravvenienza attiva derivante dalla falcidia dei debiti nel concordato preventivo.
L'eliminazione della parte straordinaria del conto economico mi pare faccia cadere la motivazione indicata nei vari interpelli emessi dall'Agenzia delle Entrate (es. Interpello nr. 954/2013).
Torna in campo il principio di correlazione? Così ragionando si dovrebbero tassare gli stralci di debiti per forniture e non es. i debiti bancari?
Oppure in osseguito all'oic 12 tali sopravveienze vanno collocate ora nella componente finanziaria e quindi essere comunque escluse da tassazione Irap (propenderei per questa soluzione...).
Vi ringrazio per un vostro parere
Cordiali saluti
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/02/2018 11:32RE: L'IRAP nel concordato preventivo
Non vediamo il motivo per non applicare il chiaro principio OIC 12, collocando le sopravvenienze in questione nell'area finanziaria e quindi escludendole, come avveniva pacificamente in precedenza e come ci pare in linea con la ratio delle disposizioni via via richiamate, dall'imposizione anche ai fini IRAP.
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