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richiesta dichiarazione al Curatore, per assegni familiari ex dipendenti non percepiti dalla fallita

  • Silvia Pavanello

    Milano
    07/06/2016 09:59

    richiesta dichiarazione al Curatore, per assegni familiari ex dipendenti non percepiti dalla fallita

    Buongiorno.
    Quesito : Il sindacato dei dipendenti di una cooperativa edile fallita mi chiede la sottoscrizione della dichiarazione( da inoltrare all'INPS di competenza ) che gli ex dipendenti della società fallita ( in relazione ai cedolini paga prodotti) non hanno percepito assegni familiari. Tala assegni non sono stati nè richiesti nè quindi ammessi al passivo delFallimento .
    D'altro canto il sindacato precisa che l'INPS non riconosce ai dipendenti facoltà di autocertificazione sul punto.
    Io ritengo di non essere tenuta come Curatore, a dichiarare una situazione antecedente al Fallimento, non accertata ( nè richiesta) in sede di verifica dei crediti.
    E' possibile che tale dichiarazione possa/ debba invece essere rilasciata dall'ex amministratore unico della società?
    e se invece deve rilasciarla il Curatore, in base a quale norma lo deve fare ?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/06/2016 20:06

      RE: richiesta dichiarazione al Curatore, per assegni familiari ex dipendenti non percepiti dalla fallita

      Riteniamo che al caso in questione sia applicabile in via analogica quanto oramai pacifico relativamente ai Mod. SR52, sulla base delle sentenze Trib. Roma, Sez. fallimentare, 24/2/2009, del Tribunale di Padova, con decreto del 15/7/2011 (entrambi reperibili a questo link), e del Tribunale di Teramo, sentenza del 24/10/2014: in estrema sintesi, si tratta di obblighi che non competono al Curatore, non esistendo una specifica previsione di Legge e non potendogli essere chiesto di certificare fatti dei quali non è a conoscenza.

      Come è già stato scritto in altri interventi su questo Forum relativamente ai modelli SR, si tratta di un "compito collaborativo" del Curatore e non un obbligo giuridico: essendo il curatore un organo con funzioni pubblicistiche in possesso dei dati da comunicare, e dai quali può dipendere il pagamento o meno di quote significative di credito per fasce di creditori deboli quali i dipendenti, è opportuno che egli presti la dovuta collaborazione per raggiungere lo scopo; ma se di tali dati non è in possesso, non è tenuto a dichiarare alcunchè.

      Poichè è pacifico che il legale rappresentante della cooperativa fallita mantenga legittimazione a compiere una serie di operazioni (presentazione di dichiarazioni fiscali per i periodi anteriori a quello nel quale è stato dichiarato il fallimento, impugnazione di accertamenti, ecc.), riteniamo che ben possa rilasciare anche queste dichiarazioni, relative a un periodo nel quale egli era in carica e quindi a conoscenza di ciò che in esse deve essere attestato.