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Adempimenti fiscali concordato fallimentare

  • Andrea Culot

    Gorizia
    19/11/2015 09:53

    Adempimenti fiscali concordato fallimentare

    Buongiorno,
    sto chiudendo una procedura fallimentare a seguito di un concordato fallimentare con garanzia. Quali sono gli adempimenti fiscali a carico del curatore?
    Dichiarazione dei redditi del maxi-periodo fallimentare e dich. Iva 1.1.2015 - data di chiusura?
    Ritengo che gli altri adempimenti siano tutti a carico della società ritornata in bonis (registrazione note di variazione Iva, dich. variazione Iva, certificazione unica, 770, comunicazione polivalente, pagamento IMU/TASI).
    Un dubbio: per il periodo fallimentare va presa a riferimento la data del decreto di chiusura del fallimento oppure la data di omologa del concordato fallimentare? Io ritengo il decreto di chiusura del fallimento, anche perché tra l'omologa del concordato e l'effettiva chiusura del fallimento hanno avuto luogo operazioni che altrimenti non saprei come trattare (incasso canoni di locazione, pagamento utenze, pagamento fatture fornitori,...).
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/01/2016 00:58

      RE: Adempimenti fiscali concordato fallimentare

      Per quanto riguarda il termine della procedura concorsuale ai fini della relativa dichiarazione dei redditi, che indubbiamente il Curatore è tenuto a presentare, l'art. 183 del T.U.I.R. fa riferimento al "periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale", si deve quindi fare riferimento alla data di chiusura del fallimento.

      Le fonti di prassi sull'argomento, ovvero la Risoluzione 21/12/1979 n. 2380 e la Risoluzione 1/10/2003 n. 191, individuano tale data nel passaggio in giudicato della sentenza che omologa in concordato; ciò però in vigore del vecchio testo dell'art. 31, II comma, l.fall. che recitava: "Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa".

      Nella nuova formulazione degli articoli relativi al concordato fallimentare il secondo comma dell'art. 130 stabilisce però ora che "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione … ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento", e non ci risultano fonti di prassi successive a tale modifica parimenti chiare. Non possiamo quindi che ipotizzare due diverse soluzioni:
      - sulla base dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 130, siccome la legge fallimentare stabilisce che il fallimento è dichiarato chiuso con il decreto del Tribunale, successivo all'approvazione del rendiconto, il termine di riferimento per la dichiarazione dei redditi è la data di tale decreto
      - sulla base della prima parte di tale articolo, il termine di riferimento è il momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, perché è da tale data che la proposta di concordato diventa efficace.

      In considerazione del fatto che successivamente alla definitività del decreto di omologa il Curatore perde ogni controllo sulla procedura, e tale data è quella di riferimento per il rendiconto finale, personalmente propendiamo per la seconda soluzione, che però non possiamo dare per certa.


      Relativamente agli altri obblighi dichiarativi, alcuni dubbi possono sorgere se si considerano le fonti di prassi più datate (Risol. 21/12/1979 n. 2380, e soprattutto Circ. 22/3/2002 n. 26) le quali sono assai chiare nello stabilire che sia ai fini IVA che delle imposte dirette "il maxi-periodo d'imposta di durata della procedura sia, fiscalmente, anche l'ultimo periodo d'imposta dell'impresa. E ciò anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito perché, in tale ipotesi, la ripresa della precedente attività economica è del tutto eventuale, e in ogni caso determina - anche ai fini fiscali - il sorgere di una nuova impresa", e in particolare "ai fini IVA, la chiusura della procedura fallimentare integra una fattispecie di cessazione dell'attività".

      Di tenore assolutamente diverso è però la successiva Circolare 4/10/2004 n. 42, che recita "Il soggetto ex fallito, rientrando nella piena disponibilità e possibilità di gestire i beni compresi nel residuo attivo restituitogli, riprenderà l'esercizio dell'impresa già condotta sino al momento della dichiarazione di fallimento … Le considerazioni sin qui esposte non mutano se, in luogo dell'imprenditore individuale, sia interessata al fallimento una società di capitali. In proposito si ricorda che ... a seguito della riforma societaria la dichiarazione di fallimento non è più prevista quale causa di scioglimento delle società di capitali".

      Nel caso di concordato fallimentare, poi, la cessazione della procedura non è contestuale alla cessazione delle attività di liquidazione, pertanto riteniamo che:
      - il Curatore (a meno che non abbia ritenuto chiusa l'attività d'impresa e quindi cessato la partita IVA prima della chiusura della procedura o contestualmente a essa, nel qual caso è soggetto ai relativi obblighi anche dichiarativi) non sia tenuto a presentare le dichiarazioni indicate nel quesito diverse da quella dei redditi
      - sia opportuno che consegni all'esecutore del concordato le documentazione a lui indispensabili per poter effettuare i citati adempimenti, e lo faccia verbalizzando chiaramente tale consegna e l'oggetto della stessa, così da chiarire per quali dati e per quale periodo è responsabile della correttezza degli elementi che verranno indicati nelle dichiarazioni.