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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
compensazione credito ante e debito post (iva) nel fallimento
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Lucio Santin
Pesaro (PU)07/03/2017 16:18compensazione credito ante e debito post (iva) nel fallimento
Buongiorno,
ho letto nel vostro forum diversi interventi in merito alla compensazione tra un credito iva vantato dal fallito ante procedura e un debito iva maturato in corso di procedura.
Fermo restando che l'art. 56 l.f. regola la compensazione tra debiti e crediti maturati nello stesso periodo, la circolare dell'agenzia delle entrate n. 13/E del 2011 e la successiva circolare irdec 23 del 2011 trattano l'argomento indicando quale unica eccezione all'impossibilità di compensazione il credito ante trascinato nei periodi post.
Nei vostri interventi (ad esempio quello del 20/11/2014 ore 00.42 in risposta ad Alberto Bombardelli) precisate che il credito maturato ante procedura (è irrilevante che sia stato poi trascinato negli anni successivi) non potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti sorti in corso di procedura, anche se in tal caso si parlava di debito IRES e credito IVA.
Dalla lettura delle istruzioni della dichiarazione iva 2017 si legge che in presenza di un credito iva relativo al periodo ante fallimento, nel quadro vx devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro risultati dal quadro vl di ciascun modulo.
Nel caso che interessa si ha un credito ante procedura pari ad euro 10.000, che man mano viene riportato nelle dichiarazioni iva dei periodi successivi (chiaramente resta ante il fatto genetico del credito). Successivamente, a seguito di alienazione di beni, si realizza un debito iva di 1000.
Dalla lettura della circolare dell'agenzia delle entrate, così come dei vostri interventi, pare che la compensazione non possa essere effettuata, ma leggendo le istruzioni della dichiarazione iva e per motivi di compilazione della stessa (non saprei come compilarla altrimenti) ritengo invece di poter compensare.
Infatti nella circolare sopracitata parla di eccezione in caso di trascinamento del credito, ma non è specificato il senso, lasciando spazio a più interpretazioni.
Ritengo inoltre che la compensazione iva da iva non sia una vera e propria compensazione.
Vista la vostra esperienza, attendo la vostra opinione
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como08/03/2017 10:40RE: compensazione credito ante e debito post (iva) nel fallimento
Purtroppo non siamo d'accordo con l'ultima affermazione esposta nel quesito perchè, ancorchè si tratti del medesimo tributo, rimangono un credito ante e un debito post, e la "barriera" costituita dall'art. 56 l.fall. ne impedisce la compensazione.
Che la compilazione della dichiarazione IVA non consenta di tenere separati tali due importi è vero, ma ciò accade semplicemente perchè la modulistica da sempre ignora il problema, costringendo i Curatori e i Liquidatori giudiziari a seguire un "doppio binario":
- nella dichiarazione IVA non si può che riportare il credito dell'anno precedente anche se nel frattempo è intervenuto il fallimento, e ricomprendere l'IVA a credito derivante anche da fatture ricevute ante procedura se registrate dopo, l'IVA su note di credito emesse e ricevute a storno parziale o integrale di fatture emesse e ricevute ante fallimento, e così via, secondo i principi tributari
- in un prospetto al di fuori della dichiarazione, si deve tenere ben separato il credito e debito ante da quelli post, e ai fini della compensazione tenere conto solo di quello.
Nel caso esposto nel quesito, la dichiarazione IVA evidenzierà un credito di 10.000 che si trascina fin da prima del fallimento, ma se in corso di procedura sorgono debiti IVA i relativi importi dovranno essere versati se il credito ante è compensabile dall'Erario con debiti di importo pari o superiore, e comunque fino a quando debiti potranno emergere da eventuali accertamenti relativi a periodi ante.-
Fabiola Di Francesco
Pescara31/03/2017 17:19RE: RE: compensazione credito ante e debito post (iva) nel fallimento
Buonasera,
mi inserisco per chiedere se in caso di credito IVA pari ad Euro 20.000 comunicato ex art.74 e lasciato in IVA in dichiarazione possa essere compensato con debiti successivi al fallimento per prosecuzione contratti oppure deve essere effettuata una variazione della dichiarazione IVA?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como31/03/2017 19:45RE: RE: RE: compensazione credito ante e debito post (iva) nel fallimento
La soluzione corretta non è né l'una né l'altra.
Trattandosi di credito ante fallimento esso è compensabile, a norma dell'art. 56 l.fall., con ogni eventuale credito dell'Erario sempre ante procedura, anche se non ammesso al passivo, e anche se esso emergerà (ipotesi certo non rara) da eventuali avvisi di liquidazione o di accertamento, relativi a periodi ante procedura.
Pertanto, qualora fosse utilizzato in compensazione, sia verticale (IVA da IVA) che orizzontale (con altri tributi) e successivamente emergessero crediti dell'Erario che lo diminuissero o azzerassero, il Curatore si troverebbe ad aver utilizzato un credito inesistente.
Il rischio è quindi molto alto, e bisogna prestare la massima attenzione e usare grande prudenza.
Per quanto invece riguarda la dichiarazione IVA, se dalla dichiarazione precedente emergeva un credito, in assenza di elementi che facciano ritenere tale dichiarazione errata, non c'è nè necessità nè possibilità di variare una dichiarazione corretta, ed esso deve essere riportato all'anno successivo; sempre tenendo presente che si tratta di un credito in qualche modo "sub iudice" e quindi, come detto, da non utilizzare o da utilizzare con la massima prudenza.
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