Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

ADEMPIMENTI FISCALI CURATELA

  • Stefano Mazzuoli

    CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
    23/05/2013 11:55

    ADEMPIMENTI FISCALI CURATELA


    La soc X srl è stata posta in Liquidazione Volontaria in data 25/06/2012 con iscrizione alla CCIA del 18/07/2012. Il 25/01/2013 La medesima viene posta in fallimento con nomina del Curatore.

    Ai fini fiscali il Liquidatore Volontario avrebbe dovuto oltre che adempiere agli obblighi dichiarativi per l'anno 2011(Redditi,Iva e Irap e 770) predisporre per l'anno d'imposta 2012:

    1) le Dichiarazioni Ires e Irap Anti Liquidazione volontaria (1/1/2012-25/06/2012) entro il 9° mese successivo alla nomina (quindi entro 30/03/2013)

    2) le medesime Dichiarazioni per il periodo Post (26/06/2012-31/12/2012) alle ordinarie scadenze.

    Vista l'intervenuta PROCEDURA fallimentare del 25/01/2013 e visto che alla data odiena, 22/05/2013, il Liquidatore volontario non ha presentato dichiarazione, mi chiedo quale debba essere il corretto comportamento del Curatore al fine ei suoi adempimenti fiscali:

    A) Presentare seppur tardivamente entro il 30/06/2013 le dichiarazioni di cui al punto 1) in quanto, posto che alla data della nomina 25/01/2013 non era stato presetato nulla (ed i termini erano comunque ancora aperti) è comunque compito del Curatore farlo, magari beneficiando di ulteriori 4 mesi come accade per iva. Alle ordinarie scadenze provvedere alle dichiarazioni del punto 2).

    B) Presentare comunque tardivamente entro il 30/06/2013 le dichiarazioni di cui al punto 1) anche se non tenuto (si parla sempre e comunque di dichiarazioni senza imposta da pagare) e alle ordinarie scadenze quelle del punto 2).

    C) presentare soltanto le dichiarazioni del punto 2) (26/06/2012-31/12/2012)

    C) Pensare di presentare una dichiarazione Redditi e Irap per tutto l'anno d'imposta 2012 anno precedente al fallimento alle ordinarie scadenze onde evitare probalili accertamenti AE.

    Soltanto a titolo informativo si precisa che le notizie di cui si da mensione rivengono da Cassetto Fiscale e che il Curatore ha potuto attivare soltanto in data odierna posto l'ostruzionismo ingiustificato dell'ex consulente della soc X che ha impiegato circa quattro mesi prima di presentare dovuta revoca alla competente sede dell'AE.



    Mi domando altresì quali possano essere le responsabilità del Liquidatore qualora sussistano.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/05/2013 19:33

      RE: ADEMPIMENTI FISCALI CURATELA

      Come è già stato scritto su questo Forum, per quanto riguarda la dichiarazione relativa al periodo dall'inizio dell'esercizio alla messa in liquidazione:
      - l'art. 182 del T.U.I.R. stabilisce che in caso di messa in liquidazione debba essere presentata una dichiarazione relativa "al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione"
      - l'art. 5 del D.P.R. 322/98 stabilisce che "in caso di liquidazione ... il liquidatore o ... il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione".

      Il fatto che tale obbligo sia posto a carico solo del liquidatore e del legale rappresentante, ed il rinvio all'art. 3, che disciplina la presentazione delle "ordinarie" dichiarazioni dei redditi, portano ad escludere che l'obbligo di presentare tale dichiarazione, ancorchè siano ancora pendenti i termini, possa gravare sul Curatore.


      Per quanto invece riguarda l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi relativa all'anno anteriore a quello della dichiarazione di fallimento, riteniamo che, nonostante la Circolare n. 5 del 7/11/88, e la Risoluzione 18 del 2/2/07 che la richiama e conferma, pongano a carico del Curatore l'obbligo di presentarla, ciò non trovi fondamento nella normativa.

      L'art. 1 del D.P.R. 22/7/98 n. 322 infatti non menziona il Curatore fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, al comma 3 esso stabilisce che "la dichiarazione è sottoscritta ... dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale" ed il Curatore non è nè il contribuente, nè il rappresentante dello stesso.

      Ben chiare sono invece, e riteniamo siano una ulteriore conferma indiretta della nostra interpretazione, le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 322/98, nel porre a carico del Curatore l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1 - data del fallimento, e per il "maxi-periodo" fallimentare.

      La stessa modulistica, e relative istruzioni, forniscono un ulteriore, anche se non esplicito, supporto alla nostra interpretazione, dato che le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, fasc. 1, pag. 14, stabilisce che nella casella "Stato e periodo d'imposta" il Curatore debba indicare il codice 5 se "periodo Ante fallimento" e il codice 6 se "periodo di Chiusura fallimento": solo due sono le dichiarazioni da presentare da parte del Curatore, ognuna col suo codice specifico.

      Giuridicamente infondata (ed infatti la stessa circolare non ha certamente un tono deciso) ci pare la motivazione addotta dalla Circolare 5, ovvero che "poiche' dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito viene spossessato del proprio patrimonio e privato, quindi, del potere di disposizione e amministrazione dello stesso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi concernente il periodo d'imposta conclusosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dovrebbe fare carico al curatore"

      Ed infine, come coordinare tale preteso obbligo a carico del Curatore con l'obbligo, che certamente permane in capo al fallito, di presentare la dichiarazione dei redditi in costanza di fallimento, qualora consegua p.es. redditi di lavoro dipendente?

      Per tutto quanto sopra esposto riteniamo che sul curatore non gravi quindi l'onere di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno o le frazioni di anno anteriori a quello del fallimento.


      In definitiva, riteniamo che il Curatore non sia tenuto alla presentazione di dichiarazioni dei redditi diverse da quella dall'inizio dell'esercizio fino al fallimento, e quella per il maxi-periodo fallimentare.


      Per quanto riguarda la responsabilità del liquidatore, riteniamo che essa esuli dall'ambito di questo Forum.