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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Credito Iva Ante fallimento
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Gilda Mastroianni
Caserta01/09/2014 10:27Credito Iva Ante fallimento
Buongiorno, sono il curatore di una ditta individuale con nomina del 10/04/2014; alla data del 10/08/2014 scadeva il termine dei 4 mesi per presentare la dichiarazione iva mod 74 bis, che ho apppena presentato con qualche giorno di ritardo.
Mi è rimasto però qualche dubbio: nella dichiarazione 74 bis presentata, non ho indicato l'eventuale credito iva dell'anno precedente il fallimento (2013) in quanto la dichiarazione iva dell'anno 2013 non è ancora pronta ( il commercialista della ditta fallita la sta preparando per la presentazione del 30 settembre, per cui il termine non è ancora scaduto) e quindi di fatto io ancora non so se esiste o meno un credito, nè la sua quntificazione.
Ho fatto bene a presentare comunque la dichiarazione Iva 74 bis, o avrei dovuto attendere la dichirazione iva dell'anno 2013, sebbene il termine dei 4 mesi era scaduto?
In caso nella dichiarazione iva 2014 per l'anno 2013 - una volta approntata - sia riportato un Credito Iva, come mi devo comportare:
- posso riportarlo nella Dichiarazione Iniziale di fallimento (per intendersi la dichiarazione che si redige entro il 9° mese dall'apertura del fallimento ai fini Irpef) redigendo anche i quadri Iva?
- oppure posso presentare di nuovo la dichiarazione iva Mod.74 bis con i dati corretti o meglio inegrati?
Cosa ritenete sia giusto fare?
Grazie dell'attenzione.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/09/2014 03:44RE: Credito Iva Ante fallimento
Scindiamo i vari aspetti del quesito.
Per quanto riguarda la dichiarazione mod. 74-bis, al Curatore si presentavano due possibilità:
a) presentare la dichiarazione tardivamente e comprendente il credito 2013, avvalendosi del ravvedimento operoso, che pare pacificamente utilizzabile atteso che il modello 74-bis è qualificato "dichiarazione" dall'art. 8 del D.P.R. 322/98, e quindi a esso si può applicare quanto previsto dall'art. 13, primo comma lettera "c", del D. L.vo 472/97: sanare col pagamento della sanzione ridotta, nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine, l'eventuale omessa presentazione;
b) presentare la dichiarazione nei termini, ed eventualmente inserire il credito IVA in una successiva dichiarazione integrativa, la cui ammissibilità è però molto meno pacifica, e ci pare anzi non possibile, alla luce di due considerazioni:
- l'art. 8, comma 6, del D. L.vo 472/97 richiama l'art. 2, commi 8 e 8-bis (che consentono di integrare le dichiarazioni dei redditi) "Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto"; poichè il riferimento è "alla dichiarazione" e non "alle dichiarazioni" IVA, una interpretazione prudente porterebbe a considerare integrabile solo la dichiarazione annuale, escludendo quindi che il rinvio riguardi anche la dichiarazione mod. 74-bis
- a tale elemento, in realtà assai debole, va affiancato il fatto che il frontespizio del modello IVA 74-bis, a differenza dei modelli di dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, non prevede la casella "dichiarazione integrativa" ma solo la casella "correttiva nei termini".
Nessuna di tali procedure è esente da critiche (nel primo caso di viola comunque il termine di presentazione, nel secondo si presenta una dichiarazione incompleta e molto probabilmente non sanabile), e da tale impossibilità di tenere un comportamento inattaccabile riteniamo finisca per derivare che ben difficilmente verrà irrogata una sanzione al Curatore che scelga l'una o l'altra strada.
In realtà è stata però percorsa una terza strada, ovvero la presentazione comunque tardiva (che lo sia di pochi giorni non ha alcuna rilevanza), di una dichiarazione comunque incompleta.
Una soluzione per sistemare la cosa, con un costo (ovviamente a carico del Curatore e non della procedura) minimo, riteniamo sia, nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Mod. 74-bis, una volta noto il dato relativo al credito 2013, trasmettere una nuova dichiarazione mod. 74-bis, per far sì che l'Amministrazione disponga comunque dei dati corretti per poter effettuare l'insinuazione al passivo, barrando la casella "correttiva nei termini" per evidenziare che si tratta della seconda dichiarazione, che va a sostituire la precedente, e pagando contestualmente la sanzione ridotta prevista dall'art. 13 D. L.vo 472/97.
Passando all'aspetto successivo, quanto indicato nella dichiarazione mod. 74-bis non ha alcuna rilevanza sulla spettanza nel 2014 dell'eventuale credito 2013: se l credito esiste, non è certo l'omessa indicazione in tale dichiarazione che ne fa perdere il diritto.
Infine, non ci convince quanto esposto nel primo trattino della seconda parte del quesito, dato che gli obblighi dichiarativi del Curatore sono assolutamente diversi, e non collegati, fra IVA e imposte sui redditi:
- a fini IVA il Curatore deve, nel caso in esame e oltre a quanto già detto sul modello 74-bis, presentare entro il 30/9/14 la dichiarazione relativa all'anno 2013, ed entro il 30/9/15 la dichiarazione relativa al 2014, che conterrà due moduli, uno relativo al periodo dal 1/1 al 10/4/14, l'altro relativo alla restante frazione dell'anno 2014
- ai fini delle imposte sui redditi, presentare entro il 31/1/2015 la dichiarazione relativa al periodo 1/1 - 10/4/14; in questa dichiarazione non deve essere compilato alcun quadro relativo all'IVA
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