Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

  • Michele Cattaneo

    BRESCIA
    22/07/2013 11:49

    COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

    Buongiorno,
    alla data del fallimento, il soggetto ha iscritto in bilancio:
    • crediti per: IVA, IRAP e IRES, sorti ante fallimento, rilevati da dichiarazioni regolarmente presentate in esercizi anteriori all'anno in cui interviene il fallimento;
    • debiti per importi non versati, relativi a ritenute di lavoro dipendente e autonomo e debiti verso l' INPS per contributi.
    Equitalia è stata ammessa allo stato passivo per l'intero importo richiesto relativamente ad INPS, INAIL, imposta sulla pubblicità e sanzioni stradali, mentre non risulta insinuata relativamente alle ritenute sopra indicate.
    Primo quesito:
    risulta operante l'art 56 L.F. relativo alla compensazione legale, per cui i crediti e debiti dello stesso soggetto devono essere compensati? In caso affermativo come definisco il creditore oggetto di compensazione? È Equitalia inteso come unico soggetto, sono l'Erario, l'INPS e l'INAIL da considerare come tre creditori separati o è necessario ragionare per tipologia di tributo? Per esempio, il credito IVA viene compensato direttamente ex art 56 L.F. solo con IVA (il medesimo tributo), con le sole ritenute IRPEF (medesimo ente impositore - Erario), ovvero anche INPS e INAIL e gli altri "tributi" indicati in premessa? e in caso fosse operante la compensazione devo modificare lo stato passivo?
    Secondo quesito:
    in caso sia applicabile la compensazione, la stessa come si attua:
    • i crediti emergenti dalle dichiarazioni vanno indicati interamente in dichiarazione o vanno decurtati dell'importo iscritto al passivo da Equitalia compensabile?
    • ovvero i crediti devono essere indicati al lordo fino a quando non viene modificato lo stato passivo, per tener conto della compensazione?
    • oppure la compensazione viene effettuata in sede di piano di riparto?
    Grazie per la collaborazione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/07/2013 19:19

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

      Per quanto riguarda il primo quesito l'art. 56 è pienamente operante anche in campo tributario, e soggetto di riferimento per effettuare o meno la compensazione non è Equitalia ma l'Ente per conto del quale essa si occupa dell'attività di riscossione, indipendentemente dal titolo in virtù del quale è sorto il singolo credito, quindi:
      - no alla compensazione di crediti verso un ente previdenziale con debito verso l'Erario o un altro ente previdenziale o un ente locale, e viceversa
      - sì alla compensazione di crediti e debiti verso l'Erario, anche se per tributi e annualità diverse.

      Per quanto riguarda il secondo quesito, riteniamo che il termine "dichiarazione" sia un refuso per "stato passivo"; se così è, ci risulta che nella prassi dei tribunali siano seguite entrambe le procedure:
      - ammissione dell'intero credito verso l'Erario o altro ente creditore, con l'annotazione "salvo compensazione con eventuali crediti della procedura", rinviando in tal modo il calcolo al momento del riparto
      - a seguito di eccezione di compensazione sollevata dal Curatore in sede di progetto di stato passivo, ammissione del credito già al netto della compensazione.
      Personalmente riteniamo preferibile la prima soluzione, anche perché i crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate non sono certi, e assumerli come tali in sede di predisposizione dello stato passivo ci pare inutilmente rischioso (oltre che probabilmente contestabile da parte dell'Ufficio).
      • Michele Cattaneo

        BRESCIA
        25/07/2013 10:58

        RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

        Grazie mille per l'esauriente spiegazione; nel secondo quesito con il termine "dichiarazione" intendo rispettivamente le dichiarazioni IRES o IRAP o IVA a seconda dei casi. Il dubbio è il seguente: nella presentazione delle dichiarazioni fiscali sopra indicate relative all'anno del fallimento (periodo 1/1 – data del fallimento per IRES E IRAP, anno del fallimento per IVA) emergono dei crediti che derivano dalle dichiarazioni fiscali del periodo pre fallimentare e che sono da riportare nelle dichiarazioni dell'anno del fallimento: mi domando se nelle dichiarazioni stesse devo indicare i crediti per intero, fino al momento del riparto all'atto del quale farò valere la compensazione. Dato che i crediti ante fallimento della fallita nei confronti di alcuni enti creditori superano i debiti ante fallimento della stessa verso i medesimi enti, chiedo conferma della possibilità di compensare l'eccedenza di credito con altri tributi, ovviamente nei limiti del d.l 78/2010 art 31. Es. credito IRES ante fallimento 10.000€, debito per ritenute dipendenti ante fallimento € 6.000, vendita di beni post fallimento che genera debito IVA di 3.000€. Posso compensare i 3.000€ di IVA a debito con il credito IRES e chiedere a rimborso i 1.000€ ed effettuare la compensazione ex art 56 L.F. per i 6.000€ relativi alle ritenute?
        Grazie per la collaborazione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/08/2013 22:38

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

          Per quanto riguarda la prima parte del quesito, in dichiarazione debbono essere indicati i crediti per intero, dato che la compensazione opera al di fuori della dichiarazione stessa (tra l'altro, l'indicazione di un credito "iniziale" nella prima dichiarazione presentata dal Curatore, diverso dal credito "finale" risultante dalla dichiarazione precedente, causerebbe l'emissione di un avviso di irregolarità).

          Passando alla seconda parte del quesito, la procedura è corretta, ma a nostro parere decisamente rischiosa perchè, come abbiamo già sottolineato in altre risposte relativamente al credito IVA (fattispecie di gran lunga più frequente) qualora, in sede di verifica della dichiarazione dalla quale deriva, il credito utilizzato in compensazione risultasse diminuito o annullato, il Curatore avrebbe utilizzato in compensazione un credito in tutto o in parte inesistente, e quindi omesso in tutto o in parte il versamento, con recupero degli importi dovuti e addebito di interessi e sanzioni.
          • Roberto Cherchi

            Gallarate (VA)
            31/10/2013 18:03

            RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

            Mi ricollego a questa interessante discussione per sottoporre due dubbi, di taglio abbastanza pratico:

            1. Compensazione in sede di ammissione al passivo del concessionario per debiti/crediti erariali. Opera l'effetto preclusivo (di cui alla Cass. S.U. 16508 del 14 luglio 2010) del decreto di esecutività dello SP? Se così fosse, divenuto definitivo lo SP, l'AF non può più contestare il credito utilizzato in compensazione.

            2. Compensazione in sede di riparto. Compenso i debiti ante fall. con crediti sorti in corso di procedura qualora arrivo a soddisfare il grado di privilegio dell'erario. Indico il credito tra l'attivo realizzato ed il -pagamento- materialmente lo effettuo mediante presentazione del modello F24.
            Condividete tale procedura?

            Grazie degli ottimi spunti che offre questo forum

            Roberto Cherchi
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              07/01/2014 19:02

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

              Seguiamo la numerazione esposta nel quesito.

              1) In base alla sentenza da Lei citata pare che effettivamente, una volta "consolidato" nell' stato passivo, il credito in qualche modo dall'Ufficio "accettato" in compensazione in tale sede non possa più essere contestato in sede endofallimentare.
              Siamo costretti a utilizzare una forma comunque dubitativa perchè da un lato non ci risultano precedenti su crediti/debiti tributari, dall'altro sia la sentenza in questione che le altre in essa richiamate si sono occupate della possibilità dell'azione del Curatore volta al disconoscimento di tale credito per azione revocatoria su ciò che l'ha originato, mai di iniziative del creditore della procedura che successivamente all'ammissione al passivo ne avesse contestato l'esistenza ovvero la legittimità.
              Seguendo l'iter logico della sentenza e dei commenti a essa non vediamo però come le conclusioni possano in tal caso essere difformi, soprattutto ora che la riforma della legge fallimentare ha mutato la procedura e quindi la rilevanza giuridica del giudizio di formazione ed esecutività dello stato passivo (la sentenza riguardava il periodo ante riforma, e uno degli interrogativi era se l'ammissione al passivo non a seguito di giudizio di opposizione avesse comunque il valore di cosa giudicata)

              2) La procedura da Lei suggerita appare certo condivisibile sotto il profilo sostanziale, ma nutriamo qualche dubbio sulle modalità formali di attuazione.
              Riteniamo infatti che, quantomeno seguendo una interpretazione prudenziale, dato che gli artt. 116 e 117 l.fall. stabiliscono chiaramente che il riparto finale può avvenire solo successivamente all'integrale realizzo dell'attivo, attivo del quale fa parte anche il credito IVA, e solo "a singoli creditori che vi consentono" consente che siano attribuiti crediti di imposta (art. 117, III comma).
              Alla luce di tali norme riteniamo che il pagamento in sede di riparto di debiti concorsuali con l'utilizzo del credito IVA sorto in corso di procedura, quantomeno in assenza di specifico consenso di Agenzia delle Entrate / Equitalia, sia difficilmente praticabile.

              In altra discussione su questo forum il collega Giovanni Pacini ci ha però segnalato la seguente procedura, da lui attuata previo accordo con una sede di Equitalia; la riportiamo perchè ci pare rispettosa della norma e sicuramente vantaggiosa per la procedura, invitando però chi volesse seguirla a prendere preventivamente (come ha fatto il collega) accordi con l'Ente impositore/riscossore:

              • Il curatore può procedere, previa autorizzazione del GD, in sede di riparto ex art. 117 l.f. a compensare qualsiasi credito erariale liquido, sorto in corso di procedura, e utilizzabile in compensazione ex art. 17 DLgs 241/1997, con un debito per imposta erariale ammessa al passivo (circ Irdec 78/2010)
              • La risoluzione n. 18/E chiarisce che il versamento delle somme iscritte a ruolo sono effettuate ai sensi del DLgs 241/1997, come disposto dal DL 78/2010, e istituisce il codice tributo "RUOL";
              • In sede di compilazione del modello F/24 accise, il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione Accise/Monopoli in corrispondenza degli importi a debito versati;
              • Nel campo ente va indicata la lettera "R", nel campo prov. va indicata la provincia dove ha sede l'agente della riscossione presso il quale risulta il carico;
              • Entro tre giorni dalla presentazione del mod. F/24, occorre trasmettere ad Equitalia (sede di competenza per i ruoli compensati) copia del modello compensazioni DL 78/2010, intestato "Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 31, c. 1 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2010 n. 122" in cui devono essere elencati i ruoli compensati: occorre conoscere n. ruolo, il progressivo, il debito, gli eventuali accessori.