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Credito IVA ante e post procedura

  • Domenico Gandolfo

    IMPERIA
    08/10/2015 18:02

    Credito IVA ante e post procedura

    Buongiorno,
    nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia conseguente ad una procedura di amministrazione straordinaria, al fine di determinare l'ammontare del credito IVA sorto ante procedura e quindi compensato con eventuali debiti erariali a ruolo, si deve considerare l'importo indicato nella dichiarazione Mod. 74 bis o quello nella successiva dichiarazione IVA relativa al periodo dell'amministrazione?

    Il credito post-procedura liberamente compensabile quale risulta?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/11/2015 17:31

      RE: Credito IVA ante e post procedura

      L'art. 71, II comma, secondo periodo, del D. Lgs. 8/7/1999 n. 270 stabilisce che, nel caso di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, "L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza".

      Riteniamo quindi che con tale conversione, per quanto riguarda l'individuazione dei crediti e debiti anche erariali, sorgano tre periodi distinti:
      - il periodo ante apertura dell'amministrazione straordinaria
      - il periodo fra tale apertura e la conversione in fallimento
      - il periodo successivo al fallimento.

      E conseguentemente riteniamo che, ai fini della compensazione fra crediti e debiti ante e crediti e debito post sentenza, stabilita dall'art. 56 l.fall., si debba tener conto dei due momenti di passaggio fra tali tre periodi, pertanto:

      a) l'eventuale credito IVA ante apertura dell'amministrazione straordinaria sarà compensato con gli eventuali debiti d'imposta relativi al periodo fino a tale data; se residuerà un credito esso costituirà attivo del periodo successivo, se residuerà un debito, esso sarà debito della procedura di amministrazione, che sarà già stato accertato, o il cui accertamento proseguirà (sempre con riferimento alla medesima data) in corso di fallimento;

      b) l'eventuale credito IVA derivante dal periodo fra l'apertura dell'amministrazione straordinaria e la conversione in fallimento (sommato all'eventuale credito residuo dal periodo precedente) sarà compensabile con i debiti erariali sorti nel medesimo periodo, con le medesime conseguenze;

      c) analoghe considerazioni valgono per il periodo successivo, che "erediterà" come attivo l'eventuale credito formatosi anteriormente (con le consuete cautele derivanti dal fatto che esso sarà comunque compensabile con eventuali debiti sempre anteriori, ancorchè emersi successivamente) ma non l'eventuale debito, che sarà invece debito concorsuale nella procedura fallimentare.

      Quanto indicare nella dichiarazione Mod. 74-bis non può che essere di conseguenza.