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DICHIARAZIONE IVA ex art. 74-bis L.F.
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Mattia Pedrini
Bologna20/07/2021 19:34DICHIARAZIONE IVA ex art. 74-bis L.F.
Gent.mi,
chiedo un paio di precisazioni in ordine alla corretta compilazione del modello IVA 74bis, condividendo con Voi alcuni dubbi che sono sorti in fase di compilazione.
1. Il RIGO AF1, come da istruzioni, deve indicare il valore delle rimanenze finali al 31.12 dell'anno precedente la dichiarazione di fallimento: nel caso di specie andrei ad indicare il valore delle stesse come risultante dalla situazione patrimoniale consegnatami dal Legale rappresentante della società fallita, ancorché - seppur probabilmente in linea del tutto teorica - il valore avrebbe potuto ancora essere oggetto di variazione, essendo che il termine per il deposito del bilancio d'esercizio non era ancora spirato alla data del fallimento. Il RIGO AF2, viceversa, contenente il valore delle rimanenze alla data di apertura della procedura, lo andrei a compilare sulla base della stima effettuata dal perito nominato in sede fallimentare e successiva alle operazioni di inventario: difatti, seppur trattasi di valore notevolmente inferiore rispetto a quello viceversa risultante dalla situazione contabile aggiornata alla data del fallimento, ritengo sia certamente più veritiero circa l'effettiva consistenza delle giacenze di magazzino. Condividete tale impostazione?
2. RIGO AF8: sulla base delle istruzioni, risulta che lo stesso debba essere compilato - testualmente - "indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento". Ora, il dubbio che mi pongo è se per "periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento" si debba far riferimento al periodo d'imposta anteriore rispetto a quello in cui il fallimento è stato dichiarato (nel caso di specie, l'anno 2020) - con la doverosa precisazione che, in ogni caso, tali importi, anche laddove non versati dalla società in bonis, non verrebbero ripresi al fine della determinazione del debito scaturente dalla dichiarazione IVA 74 bis (che, come noto, non può che afferire al periodo 1/1 - data del fallimento) - ovvero si debba intendere la frazione d'esercizio immediatamente antecedente l'apertura della procedura (1/1 - data del fallimento). Ed ancora, se si condividesse tale utlima ipotesi, essendo che nel caso di specie il fallimento è intervenuto in conlcusione del mese di marzo 2021 (sicché logicamente nessuna LI.PE era ancora stata presentata dalla società fallita), mi chiedo se il rigo vada comunque compilato con le risultanze delle liquidazioni d'imposta (laddove a debito) relative alle mensilità di gennaio e febbraio (si precisa che la società eseguiva le liquidazioni mensilmente), oppure vada lasciato vuoto poiché "nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento" la società fallita non ha "eseguito alcuna liquidazione periodica" (intesa come LI.PE.).
3. Essendo che il debito IVA risultante dalle liquidazioni d'imposta effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2021, è stato compensato dalla società in bonis in F24 con crediti d'imposta in realtà non presenti (in particolare, è stato utilizzato il codice tributo 6920 - credito d'imposta canoni di locazione covid - pur essendo la società morosa nel pagamento dei canoni di locazione da alcuni anni), propenderei per considerare tali versamenti come omessi e, pertanto, per ricomprendere tali debiti nella determinazione della posizione complessiva IVA della società alla data del fallimento. Condividete tale assunzione?
Infine, ancorché trattasi di principio ormai consolidato, chiedo conferma del fatto che il credito IVA portato da fatture d'acquisto aventi data anteriore a quella di dichiarazione del fallimento ma ricevute dal Sdi in data successiva a quella di apertura della procedura, nonché quello relativo a fatture che pur avendo data successiva alla sentenza dichiarativa afferiscono a prestazioni e/o consegne aventi causa genetica anteriore alla stessa, non sia da considerare nella Dichiarazione IVA 74 bis. L'importo dello stesso, seppur originato successivamente al Fallimento, verrà, in ogni caso, trattato come credito "ante" con la conseguenza che non potrà essere utilizzato - vendendosi, peraltro, a creare così una distorsione tra l'imposta comunicata a mezzo LI.PE. e quella effettivamente versata dalla Procedura - e, tuttalpiù, potrà essere compensato ex art. 56 L.F.
Ringrazio fin d'ora per la preziosa collaborazione e per la possibilità di confronto.
Cordialmente.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/07/2021 10:42RE: DICHIARAZIONE IVA ex art. 74-bis L.F.
Per quanto riguarda il rigo AF1 siamo d'accordo con quanto proposto nel quesito.
Per quanto riguarda il rigo AF8, modello e istruzioni sono veramente costruiti male:
- il fatto che siano previsti dodici mesi nonché, nelle istruzioni, la liquidazione del quarto trimestre (solo per i regimi speciali) più l'acconto, farebbe pensare che si riferisca all'anno precedente: nell'anno del fallimento certamente tali liquidazioni non vi potranno essere
- il fatto che si parli di "periodo" e non "anno" "antecedente l'apertura della procedura di fallimento" fa invece pensare che si riferisca all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento.
Propendiamo nettamente per la seconda ipotesi, anche perché non dimentichiamo che il Modello 74-bis è intestato "Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa".
Ci pare invece sufficientemente chiaro che per "liquidazioni periodiche eseguite" si debbano intendere le liquidazioni effettuate, non quelle trasmesse: gennaio e febbraio, nel caso in esame.
Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, ci baseremmo sulla relativa norma penale (art. 10-quater del D.Lgs 74/2000), che recita "È punito ... chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ... crediti non spettanti" o "non esistenti": "non versa" significa che l'importo dovuto e compensato con crediti inesistenti è da considerare non versato.
Passando alla domanda successiva, l'art. 8, IV comma, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322,stabilisce chiaramente che nel Mod. 74-bis vanno indicati i dati relativi alle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", pertanto per la compilazione di tale modello si deve far riferimento alle sole registrazioni effettuate dal soggetto in bonis.
Infine, confermiamo che, allo stato, l'IVA relativa a operazioni ante procedura, ancorché registrate o addirittura emesse dopo la dichiarazione di fallimento, sia a nostro avviso da considerare "IVA ante", alla luce della posizione chiaramente espressa dalla Corte di Cassazione.
Non ci è chiaro perché tale credito "tuttalpiù" potrà essere compensato ex art. 56 L.F.: la compensazione ex art. 56 l.fall. opera a semplice scelta del creditore/debitore della procedura, e stante l'evidente convenienza per esso la si può considerare di fatto una compensazione automatica.
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