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credito iva

  • Giuseppe Palomba

    Cagliari
    17/12/2014 12:06

    credito iva

    capita che allo spirare del termine previsto per l'invio del modello iva 74 BIS non siano a disposizione del Curatore i registri e le dichiarazioni fiscali. Tale modello potrebbe essere inviato a zero in attesa di sviluppi futuri. Se poi dovesse emergere un credito iva ante procedura (dalla dichiarazione annuale presentata dal fallito), è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione annuale del curatore? con quali conseguenze?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/12/2014 13:11

      RE: credito iva

      Se il Curatore, agendo con la dovuta diligenza, non dispone nei termini di Legge degli elementi da indicare nella dichiarazione Mod. 74-bis, gli si pongono tre possibilità.

      La prima è effettuare l'adempimento tardivamente, avvalendosi del ravvedimento operoso.
      Ci pare infatti che, essendo il modello 74-bis qualificato "dichiarazione" dall'art. 8 del D.P.R. 322/98, a esso si possa applicare l'istituto previsto dall'art. 13, primo comma lettera "c", del D. L.vo 472/97, e quindi si possa sanare col pagamento della sanzione ridotta, nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine, l'eventuale omessa presentazione.
      Personalmente nutriamo però forti dubbi sull'opportunità che, pur se in previsione di un adempimento tardivo, il Curatore ometta scientemente il rispetto di un preciso termine di Legge; non ci pare quindi la soluzione migliore.

      La seconda potrebbe essere la presentazione di una dichiarazione integrativa.
      Abbiamo utilizzato il termine "potrebbe" perché tale possibilità non è assolutamente pacifica e riteniamo anzi che la risposta sia negativa, per due motivi:
      - l'art. 8, comma 6, del D. L.vo 472/97 richiama l'art. 2, commi 8 e 8-bis (che consentono di integrare le dichiarazioni dei redditi) "Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto"; poichè il riferimento è "alla dichiarazione" e non "alle dichiarazioni" IVA, una interpretazione prudente porterebbe a considerare integrabile solo la dichiarazione annuale, escludendo quindi che il rinvio riguardi anche la dichiarazione mod. 74-bis
      - a tale elemento, in realtà assai debole, va affiancato il fatto che il frontespizio del modello IVA 74-bis, a differenza dei modelli di dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, non prevede la casella "dichiarazione integrativa" ma solo la casella "correttiva nei termini".

      La soluzione più convincente rimane quindi la terza, ovvero la presentazione della dichiarazione a zero, senza presentazione di una successiva dichiarazione integrativa: soluzione certamente non "elegante" ma che ci pare la più rispettosa della norma e comunque senza conseguenze negative per la procedura atteso che, e veniamo alla seconda parte del quesito:
      - l'eventuale credito IVA che emergerà dalla dichiarazione per l'anno precedente ovvero dalla frazione di anno antecedente il fallimento, rimarrà comunque spettante
      - l'eventuale debito IVA della frazione di anno antecedente il fallimento, per il quale l'Ufficio possa/debba chiedere l'ammissione al passivo, emergerà comunque dal modulo 1 della dichiarazione IVA per l'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento.