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stralcio debito verso banche in piano di risanamento art. 67

  • Gabriella Croci

    BODIO LOMNAGO (VA)
    16/06/2017 10:33

    stralcio debito verso banche in piano di risanamento art. 67

    Sottopongo il seguente quesito per una verifica della corretta impostazione: il punto nodale è la conferma che, ai fini IRES, lo stralcio di un debito finanziario (capitale e interesse) nell'ambito di piano di risanamento art. 67 L.F. sia da considerare provento finanziario, con le conseguenze che di seguito si indicano.

    Nel 2016 è stata rilevata sopravvenienza attiva per l'importo di € 10 milioni a seguito del parziale stralcio del debito nei confronti delle banche nell'ambito di piano di risanamento art. 67 L.F.
    Nel conto economico del bilancio di esercizio tale posta è inclusa nella voce "Proventi finanziari" (bilancio IAS certificato)
    Le perdite fiscali pregresse riportate dal modello Unico 2016 (rigo RS44 colonna 5) ammontano ad € 4 milioni.
    Le eccedenze di interessi passivi non deducibili ai sensi dell'art. 96 TUIR ammontano ad € 13 milioni(Mod. unico 2016 – rigo RF121 colonna 3).

    Sulla base dell'art. 88 comma 4-ter del TUIR il provento di cui sopra risulta imponibile in quanto non eccede le perdite pregresse ed il riporto di interessi passivi indeducibili.

    Il test del ROL per l'esercizio presenta:
    1. ROL = zero (la sopravvenienza non entra nel ROL essendo a bilancio nei proventi finanziari)
    2. Interessi passivi per € 1 milione
    3. Interessi attivi e proventi assimilati per € 10 milioni, avendo incluso fra i proventi finanziari l'intera sopravvenienza (costituita esclusivamente da riduzione di un debito finanziario, per capitale e interessi).

    Seguendo tale impostazione i proventi vengono indicati nel rigo RF118 colonna 3 e pertanto gli interessi passivi dell'esercizio risultano totalmente deducibili, oltre all'eccedenza deducibile di interessi precedenti esercizi pari ad € 9,5 circa, da indicare tra le riprese in diminuzione (rigo RF55 – cod. 13).
    L'eccedenza di interessi passivi da riportare a nuovo ammonta ad € 3.382.860.
    Le perdite pregresse di € 4milionirisultano utilizzabili a copertura del risultato fiscale dell'esercizio (in misura del 80%) oppure riportate a nuovo.

    Grazie
    Gabriella Croci
    Varese
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/07/2017 22:11

      RE: stralcio debito verso banche in piano di risanamento art. 67

      Non avendo reperito alcuna fonte né in prassi né in dottrina che si sia occupata della questione in esame, non possiamo che proporre una nostra interpretazione dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, norma di non facile lettura e di ancor meno facile applicazione.
       
      Il punto di partenza non può che essere la finalità della stessa, che è chiaramente antielusiva; essa vuole infatti evitare che alla fine di un concordato di risanamento o comunque di una procedura che non chiude l'attività ma dopo la quale l'impresa prosegue, la stessa non si avvalga di un duplice vantaggio:
      a) da un lato la non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti
      b) dall'altro l'utilizzabilità delle perdite pregresse, ovvero degli interessi passivi a deducibilità "rinviata" per eccedenza sul 30% del ROL, maturati presumibilmente proprio nel periodo di crisi "risolto" dal concordato o procedura analoga.
       
      Il citato comma, in sostanza, stabilisce infatti, con una formulazione decisamente "contorta", che le sopravvenienze attive di cui al punto "a" sono sì non imponibili, ma solo dopo aver "bruciato" le "doti fiscali" indicate al punto "b".
       
      Per quanto riguarda le perdite pregresse, il procedimento è chiaro se si fa un esempio numerico: se le perdite pregresse sono 100 e la riduzione dei debiti 150, allora:
      a) 150 – 100 non costituisce sopravvenienza attiva imponibile
      b) 100 costituisce invece sopravvenienza attiva, che non sarà tassata perché compensata dall'utilizzo delle perdite pregresse (tralasciamo per semplicità la questione dell' utilizzabilità della perdita per l'intero o solo per l'80% del reddito, che non è pacifica ed esula dall'oggetto di questo intervento)
      c) alla fine l'intero importo di 150 non sarà stato tassato, ma le perdite pregresse saranno state azzerate.
       
      E se dobbiamo seguire la medesima logica per gli interessi indeducibili per eccedenza sul 30% del ROL, riportati a nuovo, ci pare corretta la procedura illustrata nel quesito: considereremo la sopravvenienza da riduzione dei debiti un provento finanziario, così che la parte di essa che non eccede gli interessi in questione sia sì componente positiva di reddito, ma sia compensata appunto dall'utilizzo delle eccedenze di interessi rinviate a nuovo.
       
      Dopo la procedura descritta nel quesito, infatti:
      - la riduzione dei debiti per 10 mln di euro non ha generato alcun imponibile, ma
      - ha "bruciato" interessi passivi deducibili riportati a nuovo per pari importo.
       
       
      Rimane un solo dubbio: se debbano essere utilizzati per primi gli interessi riportati, come avviene seguendo la costruzione esposta nel quesito, oppure le scritture contabili e l'esposizione in dichiarazione dei redditi debbano essere costruite in modo da "bruciare" per prime le perdite pregresse, e solo dopo di esse gli interessi.

      Ma, nell'assenza di qualsivoglia chiarimento o presa di posizione ufficiale che faccia propendere per tale seconda soluzione, ci pare che la procedura esposta nel quesito sia coerente e difficilmente contestabile.