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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Revocatoria? No, transazione... e l\'IVA?
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Matteo Eccher
Mori (TN)27/02/2012 18:18Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
Buongiorno,
Prima di iniziare un'azione revocatoria fallimentare con lo scopo di rientrare in possesso di un bene, ho contattato la controparte ed abbiamo concordato di chiudere il tutto con una transazione: la Curatela rinuncia all'azione e la controparte corrisponde alla Procedura Euro X.
Il dubbio è: al momento dell'incasso della cifra pattuita devo assogettarla ad IVA? In che misura?
Ragionando sul caso concreto:
- la transazione evita un'azione legale il cui esito sarebbe stato una reintegrazione patrimoniale di un autovettura, che poi avrei ceduto;
- con la transazione mi obbligo a non fare (art. 3 DPR 633/72) un'azione legale.
Concluderei ritenendo necessaria l'emissione di fattura con applicazione dell'IVA al 21% sull'importo pattuito in quanto obbligazione di non fare, a prescindere dalla tipologia del bene sottostante. E' corretto?
Vi ringrazio.
Matteo Eccher-
Matteo Eccher
Mori (TN)06/03/2012 17:27RE: Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
Scusate se rinnovo il quesito, ma nessuno, neppure tra i colleghi, ha avuto un caso simile?
Vi ringrazio.
Matteo Eccher-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/03/2012 18:43RE: RE: Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
La questione appare delicata e di soluzione non univoca.
Seguendo la Sua costruzione, al di là del collegamento con una operazione soggetta a IVA (l'eventuale futura cessione dell'autovettura), si tratta di un rapporto sinallagmatico, nel quale a fronte di un versamento di denaro la procedura si impegna a non avviare l'azione legale: come da Lei ipotizzato, in base al citato art. 3 del D.P.R. 633/72 si tratta di un'operazione soggetta a IVA.
Riteniamo però possibile una diversa costruzione, praticabile a maggior ragione quando la causa non è ancora iniziata: non esiste un diritto che la procedura vanta e che si impegna a non far valere a fronte di un pagamento, bensì una ipotesi di azione legale, aleatoria per entrambe le parti, e tale alea viene risolta di comune accordo mediante una transazione della quale il pagamento non è che una delle componenti.
Seguendo tale seconda impostazione, delle due l'una:
- o qualsiasi transazione è sempre imponibile IVA, perchè sempre pone a carico di una o di entrambe la parti un obbligo di non fare (e ciò non ci pare emerga dalla giurisprudenza sull'argomento); ma in tal caso dovremmo essere ancor più rigorosi, applicare l'art. 11 del D.P.R. 633/72 e derivarne che ciascuna delle parti deve fatturare all'altra il corrispettivo per gli impegni che assume, e solo dopo tale doppia fatturazione compensare gli importi: ci pare che questa strada porti forse troppo lontano...
- o nel momento in cui le parti si fanno reciproche concessioni non siamo in presenza dell'assunzione di obbligo di fare o non fare a fronte del pagamento di un corrispettivo, ma dell'assunzione di obblighi di fare o non fare reciproci ed eventualmente il pagamento di una somma di denaro, che non è quindi un corrispettivo ma solo una delle componenti dell'accordo
Riteniamo che la scelta fra:
- considerare l'importo corrisposto quale corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di non fare, e quindi imponibile IVA
- considerare tale importo come una delle componeti di un accordo più ampio, non corrispettivo specifico, e quindi fuori campo IVA
sia estremamente delicata e, anche se personalmente propendiamo per la seconda, sia necessaria la massima prudenza e soprattutto un'attenta analisi degli specifici termini dell'accordo.-
Francesco Ingenito
BRINDISI19/11/2014 16:39RE: RE: RE: Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
Buongiorno.
Nel correlato caso che vi sottopongo, la curatela ha verificato che un fornitore della società poi fallita, in prossimità della dichiarazione di fallimento, aveva ottenuto la restituzione della propria fornitura impagata; tale restituzione è stata caratterizzata da una nota di credito emessa dal fornitore senza applicazione di iva nell'ottobre 2012.
La curatela ha quindi esercitato l'azione revocatoria per ottenere la restituzione di tale merce che è stata eseguita nell'ottobre 2014. Ritengo che tale ultima restituzione, rappresentando una cessione di merce, debba essere fatturata dal fornitore e assoggettata ad iva; pertanto la curatela dovrà versare al fornitore l'importo corrispondente alla sola imposta. Vi chiedo una cortese conferma dell'obbligo di fatturazione con applicazione dell'iva.
Grazie-
Francesco Ingenito
BRINDISI03/12/2014 09:30RE: RE: RE: RE: Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
Avrei bisogno di una cortese risposta. Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/12/2014 15:43RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria? No, transazione... e l'IVA?
Come ricordato in altri interventi su questo Forum, l'effetto della revocatoria fallimentare non è l'annullamento della cessione, bensì la dichiarazione di inefficacia della stessa nei confronti della procedura, che potrà quindi nuovamente mettere in vendita la merce, anche se la stessa, civilisticamente e fiscalmente, non è più di sua proprietà.
Le conseguenze di ciò sotto il profilo fiscale sono dettagliatamente evidenziate dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 30/3/2007, nella quale si legge: "con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 62, la scrivente ha fornito indicazioni in merito agli obblighi di fatturazione e versamento IVA del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 e seguenti c.p.c.. Non diversa sembra essere la posizione del curatore fallimentare nei confronti del terzo che ha subito l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare".
Di conseguenza, nessun documento dovrà essere emesso al momento della conclusione dell'azione revocatoria, dato che la stessa non costituisce cessione o retrocessione, mentre al momento della successiva cessione a terzi della merce, sempre seguendo la citata Risoluzione, "il curatore fallimentare è obbligato ad emettere fattura in nome e per conto della [società terza che ha subito l'azione revocatoria] e a versare l'IVA incassata all'Amministrazione Finanziaria. Il curatore provvederà, poi, a consegnare o spedire un esemplare della fattura medesima al liquidatore della [società terza che ha subito l'azione revocatoria] o, in mancanza, ai suoi soci, dandone, altresì, comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate".
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