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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE
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Cristiana Cavina
Faenza (RA)11/08/2016 15:40ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE
Buongiorno, sono curatore di una S.A.S. il cui fallimento è stato dichiarato quest'anno. Il socio accomandatario è titolare di una ditta individuale artigiana aperta nel mese di marzo 2015, per la quale il Giudice delegato ha disposto ai sensi dell'art. 46 1 e 2 comma L.F. la continuazione dell'esercizio dell'attività.
Preciso che tale situazione è stata comunicata alla CCIAA e che tale attività d' impresa non presenta posizioni debitorie. Vorrei sapere quali sono le dichiarazioni fiscali che sono tenuta a presentare in qualità di curatore, e per quale periodo, relativamente a tale soggetto poichè svolge attività "estranea al fallimento" .
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/08/2016 09:36RE: ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE
Poiché la sentenza di fallimento ha dichiarato fallita la s.a.s. e il socio accomandatario di essa in quanto tale, e non il fallimento della sua ditta individuale (peraltro quasi certamente non fallibile per limiti dimensionali) riteniamo che le problematiche fiscali di tale ditta siano estranee al fallimento, pur se con qualche inevitabile "interferenza" sotto il profilo IVA, di cui diciamo qui sotto.
Per quanto infatti riguarda le imposte dirette, sappiamo che per tutto ciò che riguarda beni e redditi non compresi nel fallimento, gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte dirette rimangono quelli ordinari, e fanno capo direttamente al fallito.
Per quanto invece riguarda l'IVA, se gli adempimenti ordinari (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.) riteniamo non riguardino il Curatore, non possiamo ignorare che anche i beni della ditta individuale (con le limitazioni di cui all'art. 46, I comma n. 5 e al correlato art. 515, III comma, c.p.c.) entreranno a far parte dell'attivo fallimentare e il Curatore dovrà quindi liquidarli. E tale cessione dovrà essere assoggettata a IVA.
In tale sede, riteniamo possano applicarsi per analogia le disposizioni dettate per le esecuzioni individuali ovvero, per restare in ambito fallimentare, per la cessione di beni oggetto di revocatoria: il Curatore emetterà la fattura a nome della ditta individuale, ovvero farà sì che la emetta il fallito, riscuoterà e verserà l'IVA relativa e trasmetterà al fallito copia del relativo Mod. F24 perché egli ne tenga conto in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.-
Cristiana Cavina
Faenza (RA)29/08/2016 15:13RE: RE: ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE
Ringrazio dell'attenzione e della Vostra risposta ma avrei bisogno di delucidazioni in merito agli adempimenti da assolvere in materia di IVA relativamente ai beni della ditta individuale che prosegue l'attività.
Chiedo inoltre se anche gli adempimenti relativi alle dichiarazioni Mod. 770 e IRAP rimangono estranei al fallimento.
Grazie infinite e cordiali saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 10:36RE: RE: RE: ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE
Non siamo sicuri di comprendere bene la prima parte della domanda.
Se ci si riferisce ai beni (e servizi) compravenduti dal fallito, sarà suo onere rispettare gli ordinari adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche e quant'altro.
Se ci si riferisce ai beni facenti parte della impresa individuale entrati comunque a far parte dell'attivo fallimentare, come detto nell'intervento precedente, riteniamo che il Curatore debba emettere la fattura a nome della ditta individuale, ovvero far sì che la emetta il fallito, riscuotere e versare l'IVA relativa e trasmettere al fallito copia del relativo Mod. F24 perché egli ne tenga conto in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.
Se infine ci si riferisce ai beni facenti parte dell'impresa individuale che non entrano a far parte dell'attivo fallimentare perché indispensabili per l'esercizio dell'impresa individuale e quindi estranei al fallimento ex art. 46, I comma n. 5 l.fall. e art. 515, III comma, c.p.c., non essendo oggetto di operazioni rilevanti ai fini IVA da parte del Curatore non richiederanno alcun adempimento.
Sempre seguendo l'impostazione che l'attività svolta dal fallito è estranea al fallimento, saranno a suo carico anche le dichiarazioni dei redditi (IRAP compresa) e gli adempimenti quale sostituto d'imposta.
A proposito di questi ultimi, qualora parallelamente al pagamento di compensi soggetti a ritenuta da parte del fallito nell'esercizio della sua attività, anche il Curatore effettui pagamenti soggetti a ritenuta per attività relativa al fallito, p.es. il pagamento del perito che ne abbia valutato la casa di abitazione, si porrà un problema analogo a quello IVA: due serie di adempimenti "paralleli", da effettuare in capo al medesimo soggetto.
Nel totale silenzio della normativa, riteniamo che la soluzione debba ricercata con buon senso e sia sostanzialmente analoga a quella descritta per l'IVA, pur se (ripetiamo: siamo in assenza di indicazioni ufficiali e ci stiamo quindi muovendo in base ai principi generali e alla prudenza) con una differenza in sede di adempimenti annuali:
a) in corso d'anno entrambi i soggetti effettueranno gli adempimenti dovuti per la parte di loro competenza (effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto)
b) al momento degli adempimenti annuali (Certificazione Unica e Mod. 770), siccome entrambi sono tenuti da una norma di Legge a rispettarli, ed è purtroppo estremamente probabile che, ricevendo due Mod. 770 intestati al medesimo soggetto (anche se in uno di essi è indicato come presentatore il Curatore), il sistema informatico dell'Agenzia sovrascriva il secondo al primo, il nostro suggerimento è:
- chiedere istruzioni all'Agenzia delle Entrate competente, ovviamente in forma scritta, e attenersi alle stesse
- qualora non sia possibile ottenere tali istruzioni, che entrambi i soggetti trasmettano la dichiarazione di loro competenza, così da rispettare l'obbligo a cui sono tenuti: se poi ne sorgeranno problemi in sede di verifica, entrambi potranno giustificare il loro operato e non vediamo come possano essere legittimamente assoggettati a sanzioni.
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