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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Cartelle Equitalia successive al fallimento
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Elisa Giordana
VERZUOLO (CN)25/03/2015 11:13Cartelle Equitalia successive al fallimento
Persona fisica socio di società di persone fallita nel 2005 ha subito di conseguenza il fallimento in proprio in quanto amministratore della società stessa; il fallimento si è concluso nel 2012 e non è stata attivata la procedura per l'esdebitazione, che quindi allo stato attuale non può più essere richiesta. Equitalia invia a tale contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di circa 73.000,00 portato da cartelle notificate dal 2000 al 2008, oltre spese per assistenza legale e per istanza di insinuazione nel fallimento(ovviamente il fallimento non aveva soddisfatto il creditore Equitalia in quanto aveva pagato creditori con un privilegio di grado maggiore). Poiché la Cassazione, con sentenze n.12263/2007 e n.9617/2014, ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo e poiché molte cartelle si riferiscono a tributi quali sanzioni per il codice della strada e contributi previdenziali ed assistenziali il cui termine di prescrizione è di 5 anni, si ritiene che tale avviso debba essere parzialmente sgravato. Il dubbio però che la scrivente si pone(sono ex curatore fallimentare del contribuente che mi sta chiedendo una consulenza per questa pratica)è se il fallimento abbia oppure no interrotto i termini di prescrizione. Nel caso li avesse interrotti il nuovo termine di 5/10 anni per la prescrizione, decorre dalla sentenza di chiusura del fallimento?
Grazie per la collaborazione.
Elisa Giordana-
Ettore Trippitelli
Rimini28/03/2015 12:38RE: Cartelle Equitalia successive al fallimento
Ritengo che la dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie. Diversamente, la presentazione di un'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare (come riferisci sia avvenuto)è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio e, pertanto, determina a mio avviso l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/05/2015 00:56RE: RE: Cartelle Equitalia successive al fallimento
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di fallimento non interrompe la prescrizione, ma tale effetto, a norma dell'art. 2943 c.c., è ottenuto dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo.
Cosa che, nel caso in esame, pare sia effettivamente avvenuta.
I termini prescrizionali ripartono dall'inizio, a norma dell'art. 2945 c.c., dalla chiusura del fallimento.
Evoluzione giurisprudenziale:
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
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