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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
rimborso iva
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Carla Chiola
PESCARA10/05/2010 14:30rimborso iva
Quale curatore di un fallimento ho riportato per 3 anni il credito riveniente dall'ultima dichiarazione Iva presentata dalla società in bonis e ne ho chiesto il rimborso ai sensi dell'art.30 comma 4 del DPR 633/72.
L'Agenzia delle Entrate ha formulato un' istanza al Giudice Delegato di autorizzazione alla compensazione, ai sensi dell'art.56 L.F., del credito chiesto a rimborso dal Curatore – riferibile all'attività del fallito – con i debiti del fallito per carichi pendenti nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria per "circa € 300.000,00", motivata dal fatto che testualmente si riporta: l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione del 12 agosto 2002 n.279 nel caso di specie prevede "………fatta eccezione per l'ipotesi in cui il credito vantato dalla procedura derivi, per effetto del trascinamento, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura concorsuale. In tale ultima ipotesi, peraltro, la compensazione potrà essere operata in misura comunque non superiore alla quota di credito vantato dalla procedura che effettivamente tragga origine dall'esercizio dell'impresa commerciale ante dichiarazione di fallimento …….."
Non condivido le ragioni dell'Amministrazione Finanziaria, e quindi ritengo che la compensazione ex art.56 L.F. non sia ammissibile, peraltro con crediti non meglio precisati (si parla di circa € 300.000,00), e che l'Ufficio debba procedere al rimborso dell'importo richiesto dal Curatore in quanto non contestato, per i motivi che vado ad elencare:
- il credito Iva maturato nel periodo pre-fallimento, riportato nelle dichiarazioni Iva presentate dal Curatore, è diventato credito del fallimento a tutti gli effetti.
Se così non fosse il legislatore non consentirebbe il suo utilizzo in compensazione orizzontale e/o verticale. E' la legge stessa, quindi, che consente che un "credito riveniente da operazioni del fallito" - da "trascinamento" come definito dalla risoluzione 279/02 richiamata - venga utilizzato per il "pagamento in compensazione di debiti tributari sorti durante il fallimento" sia per iva che per altre imposte e tributi compensabili.
Il legislatore, quindi, in un'ottica fallimentare ha di fatto consentito il realizzo di un attivo - nella specie rappresenttao dalle somme non riversate per effetto della compensazione (es. Iva, ritenute etc. a debito) - che andrà ripartito a favore dei creditori concorsuali secondo l'ordine dei privilegi previsto dall'art.2777 e segg. del cod. civ..
- per il diverso caso di "non utilizzo del credito in compensazione" orizzontale e/o verticale – in quanto, ad esempio, nella procedura non si sono generati debiti Iva ovvero per ritenute da versare - il rimborso dell'imposta rappresenta la sua logica alternativa e, quindi, in un'ottica fallimentare rappresenta anch'esso la realizzazione di un attivo che andrà ripartito a favore dei creditori concorsuali secondo l'ordine dei privilegi previsto dall'art.2777 e segg. del cod. civ..
A voler ragionare sulla scorta delle non condivise sopra riportate prospettazioni dell'Amministrazione Finanziaria, invece, la compensazione richiesta dall'Ufficio ex art.56 L.F. - tra credito chiesto a rimborso dal Curatore e crediti "presumibilmente" concorsuali - genererebbe il realizzo di un attivo fallimentare del quale beneficerebbe il solo Ufficio, con una evidente violazione della "par condicio creditorum", rimanendo esclusi da un eventuale riparto quei creditori ammessi al passivo di grado superiore ovvero di uguale grado.
- pertanto, come logica conseguenza di quanto precede i creditori, tra i quali anche l'amministrazione finanziaria, in entrambi gli alternativi casi prospettati – compensazione orizzontale e/o verticale e rimborso – devono poter concorrere al riparto sull'intero importo
- non è possibile rinvenire alcun elemento che conduca a conclusioni differenti rispetto a quelle appena prospettate e nessun pregio, a parere della scrivente, assume la circostanza che per il caso di compensazione orizzontale e/o verticale il curatore deve tenere in considerazione il rischio di un eventuale disconoscimento integrale o parziale, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, del credito, in quanto ai relativi controlli non si sottrae neanche per il caso in cui proceda per l'alternativa richiesta di rimborso.
Vi ringrazio per l'autorevole opinione che Vorrete esprimere.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/06/2010 12:04RE: rimborso iva
Non condividiamo la tesi esposta nel quesito.
E' pacifico che (al di là dei meccanismi formali, quali rinvio da una dichiarazione all'altra, compensazione in F24, ecc.):
a) vi può essere compensazione fra crediti e debiti fiscali del fallito ante procedura, compresi quelli che "emergono" nel corso di procedura per "trascinamento", accertamenti o altro
b) vi può essere compensazione fra crediti del fallito ante procedura e debiti sorti in corso di procedura: i primi sono attivo fallimentare, i secondi sono debito in prededuzione
c) non vi può essere compensazione fra debiti del fallito ante procedura (da pagare "in moneta fallimentare") e crediti sorti in corso di procedura (da riscuotere per intero).
Nel caso in esame abbiamo un credito verso l'Erario ante procedura (ancorchè "trascinato" in corso di procedura) e debiti verso l'Erario sempre ante procedura, quindi la compensazione appare legittima.
Nè si può giungere a conclusione diverse argomentando che il credito IVA "trascinato" da periodi ante fallimento avrebbe potuto essere utilizzato in pagamento di debiti fiscali della procediura, perchè ciò non è vero.
L'utilizzo in corso di procedura, in compensazione, di un credito ante procedura, che risulti non spettante o comunque da compensare con altri debiti (di pari o maggior importo) sorti anch'essi ante procedura, è utilizzo di credito di fatto inesistente; di conseguenza il pagamento effettuato in compensazione è irregolare e, riteniamo, fonte di responsabilità del Curatore, soprattutto quando lo stesso avesse, all'epoca, le disponibilità necessarie per effettuare il pagamento-
Maurizio Pocetti
Lanciano (CH)03/09/2014 15:27RE: RE: rimborso iva
Salve a tutti
leggendo quanto precede
Vi chiedo cortesemente gli sviluppi sull'istanza di rimborso eventualmente presentata. In qualità di Curatore mi trovo in una situazione similare. Nel periodo ante fallimento, anno 2009 la società presenta una istanza di rimborso credito iva all'agenzia delle entrate la quale riconosce il credito complessivo di € 70.000,00. Parte del credito (€ 50.000,00) viene liquidato direttamente in favore di Equitalia e la parte residua (€ 20.000,00) viene portata in compensazione.
Orbene la ditta fallisce del 2012 ed io in qualità di Curatore riporto nell'art 74 Bis il residuo credito in compensazione di € 20.000,00 a cui si vanno a sommare ulteriore crediti ante fallimento per circa 40.000,00.
Nel corso della procedura alcun utilizzo di predetto credito è stato fatto!!!
Viene effettuata la verifica delle insinuazioni tempestive e tardive l'ente si insinua e non chiede alcuna compensazione ex art 56 L.F. per la parte dei crediti tributari vantati dalla fallita.
Ad oggi la procedura volge al termine e presento nel Luglio 2014 istanza di rimborso la quale mi viene sospesa in quanto vi sono pendenze in corso tutte risalenti al periodo prefallimentare
A tal proposito unica strada percorribile è il ricorso in Commissione.
Ritengo che il diritto della Curatela sia lecito alla luce della mancata compensazione richiesta dall'Ente nonchè dalla circostanza che il trascinamento del credito (non contestato) è avvenuto in capo ad un soggetto diverso, la Curatela fallimentare dato che la società fallita è cessata con la dichiarazione di fallimento.
Vi ringrazio per qualsiasi opinione in merito.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/09/2014 20:27RE: RE: RE: rimborso iva
Non possiamo che rinviare a quanto già risposto nell'intervento precedente.
Il credito è sorto ante procedura e quindi, a norma dell'art. 56 l.fall., l'Ufficio ha pieno diritto di compensarlo con debiti fiscali parimenti ante procedura; nè l'Ufficio era tenuto a chiedere tale compensazione in sede di istanza di ammissione al passivo.
Non condividiamo l'affermazione che per quanto riguarda i crediti/debiti fiscali, la Curatela sia un soggetto diverso dal fallito: il soggetto è il medesimo, ciò che rileva è invece la collocazione della causa genetica di tali crediti/debiti ante o post fallimento.
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Marco Domenicali
BOLOGNA05/11/2015 12:46RE: RE: rimborso iva
Egregio Dott. Andreani,
alla luce di quanto scriveva al punto b) della Sua risposta del 14/06/2010, Le chiedo un parere specifico nel merito.
Il fallimento da me curato vanta crediti elevati ante procedura verso la società locatrice dell'immobile dove erano depositati i beni della fallita (credito derivante dal residuo prezzo per la vendita dell'immobile stesso); allo stesso tempo il fallimento aveva debiti per canoni di locazione non pagati e ha maturato un debito per indennità di occupazione nei confronti della medesima locatrice dalla data di fallimento alla data della riconsegna dell'immobile (ammesso a SP in prededuzione nella misura del 50% del canone).
Ora, posto che il creditore non ha eccepito la compensazione al momento della domanda di ammissione, ho optato per l'accertamento del credito e sua ammissione integrale, riservandomi di compensare il tutto al momento del riparto(previa richiesta di pagamento del saldo al netto della compensazione).
Le chiedo pertanto se conferma che vi può essere compensazione fra crediti del fallito ante procedura e debiti sorti in corso di procedura (il dubbio sorge dal fatto che da più parti si ritiene che le due ragioni di creidto debbono essere sorte anteriormente alla dichiarazione di fallimento) e se condivide che che sia possibile operare la compensazione in sede di progetto riparto (come diversi autori ritengono).
Grazie
Marco Domenicali-
Marco Domenicali
BOLOGNA05/11/2015 12:48compensazione
Mi scuso, l'oggetto è, più in generale, quello della compensazione.
Saluti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/11/2015 12:08RE: compensazione
La procedura descritta appare corretta, per i motivi esposti ai punti "a" e "b" del nostro primo intervento:
- fra crediti e debiti ante procedura opera la compensazione ex lege in base all'art. 56 l.fall.
- i crediti del fallito ante procedura costituiscono attivo fallimentare e possono quindi essere utilizzati per estinguere, mediante compensazione, debiti sorti in corso di procedura e quindi in prededuzione.
Ciò che non può essere fatto é compensare debiti ante, che sono debiti da pagare in moneta concorsuale, con crediti post, da riscuotere per intero.
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