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Avviso di accertamento in capo alla società fallita (s.r.l.)

  • Roberta Tosches

    Foggia
    10/09/2015 13:44

    Avviso di accertamento in capo alla società fallita (s.r.l.)

    Buongiorno,
    mi è stato notificato un avviso di accertamento riguardante la società di cui sono curatrice. Data l'entità delle somme richieste nell'accertamento, nonchè i possibili risvolti penali, sto predisponendo un'istanza per informare il G.D. che dovrà, se lo riterrà opportuno, nominare un professionista che impugni l'atto. Tuttavia, ho letto su altre discussioni sull'argomento che dovrei informare anche la società. Trattandosi di una s.r.l. in liquidazione con liquidatore irreperibile sia presso la sede legale della società che risulta inesistente all'indirizzo comunicato in CCIAA sia presso la sua residenza, potrebbe essere opportuno avvertire il socio di maggioranza nonchè amministratore della società fino alla data della messa in liquidazione?
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.

    Roberta Tosches
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/09/2015 11:22

      RE: Avviso di accertamento in capo alla società fallita (s.r.l.)

      La questione dell'impugnabilità degli avvisi di accertamento da parte del fallito può oramai dirsi pacificamente inquadrata nel senso di riconoscere al fallito il diritto di procedere alla presentazione del ricorso nel caso di inerzia da parte del Curatore (anche se non è del tutto chiara la portata del termine "inerzia", si veda sul punto C.T.P. Firenze, sentenza 937/03/14 del 15 luglio 2014, che ha richiamato le assai datate Cass. 3667/1997 e 7561/1995).

      Da tale principio deriva che l'atto impositivo deve essere portato a conoscenza anche del fallito (cfr. fra altre, Cass 17687/2013, 2910/2009, 6476/2007 e la recentissima 14500/2015), con la conseguenza che se tale notifica non viene effettuata il fallito conserva la possibilità di proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni da quando ne viene a conoscenza.

      Tutto ciò premesso, non ci risulta sussistere, nella fattispecie illustrata nel quesito, un obbligo del Curatore di procedere a tale notifica in caso di inerzia dell'Ente impositore e anzi, data la peculiarità della situazione, la comunicazione non al Liquidatore ma al socio di maggioranza riteniamo potrebbe essere addirittura controproducente, perchè potrebbe introdurre un "fattore di disturbo": una comunicazione ufficiale da parte del Curatore al socio di maggioranza, può far presumere all'Ufficio che per tale via il legale rappresentante "ne sia venuto a conoscenza", facendo così decorrere il termine per l'impugnazione?.