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REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    02/02/2012 09:27

    REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

    CASO:
    Il fallimento è dichiarato a novembre del 2011. Il fallito consegna al curatore fatture di vendita datate 2011 e fatture di acquisto (sempre 2011).
    Il falllito, che ha liquidazioni iva mensile, ha depositato registri IVA che si fermano al 30 settembre del 2010 (un anno prima, quindi del fallimento).

    NORMA:
    entro 4 mesi dalla nomina, il curatore deve provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis D.P.R. 633/72)

    DUBBIO:
    Relativamente alle fatture, sia di vendita, sia di acquisto, del 2011, il curatore deve registrarle con la data delle relative liquidazioni mensili e pertanto procedere alla liquidazione IVA mese per mese, nonché ad inserirle nella comunicazione IVA art 74 bis?
    OPPURE, a vostro avviso vanno tutte (vendite e acquisto) registrate con data successiva al fallimento?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/02/2012 14:00

      RE: REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

      Per quanto riguarda la registrazione delle fatture, le regole sono notevolmante diverse fra quelle di acquisto e quelle di vendita, situazione che porta a risultati sconcertanti; le norme ci paiono peraltro abbastanza chiare e l'interpretazione obbligata:

      a) per le fatture di acquisto, l'art. 25, I comma, del D.P.R. 633/72, stabilisce che debbano essere registrate "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione", mentre a norma dell'art. 19, I comma, del medesimo D.P.R. 633/72, tale diritto "sorge nel momento in cui l'inposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto"

      Di conseguenza, le fatture di acquisto possono essere registrate fino a tale ampio termine, e se nel frattemo è intervenuto il fallimento:
      - la relativa IVA diviene IVA a credito endoconsorsuale
      - tali fatture non rilevano ai fini della dichiarazione ex art. 74-bis.

      b) per le fatture di vendita, l'art. 23 del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro". Si tratta quindi di un adempimento il cui termine è, nel caso in esame, abbondantemente scaduto: nessun adempimento di registrazione sussiste quindi in capo al Curatore.


      Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, sempre ai fini IVA, le regole sono le seguenti.

      Nella dichiarazione annuale (v. istruzioni alla dichiarazione IVA 2012, pag. 33, ultimo periodo) debbono essere indicati "gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2011, annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse".
      Analoga esplicita disposizione non è contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 74-bis (molto più sintetiche) ma riteniamo che si tratti di un principio di portata generale e quindi valido anche per tale particolare dichiarazione.
      Da ciò desumiamo quindi che in assenza di contabilità, qualora il Curatore sia a conoscenza di fatture emesse, come nel caso in esame, e che quindi avrebbero dovuto essere annotate nel relativo registro, il loro importo debba essere inserito nella dichiarazione IVA relativa al periodo nel quale è avvenuta tale emissione, nonchè nella dichiarazione ex art. 74-bis.

      Per quanto invece riguarda le fatture di acquisto, stante quanto detto qui sopra, diviene di fondamentale importanza il periodo nel quale il Curatore ne effettuerà la registrazione, esercitando quindi il diritto alla detrazione:
      - se verranno registrate nel 2011, rientreranno nella dichiarazione IVA 2012, e dovranno essere inserite nel modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento
      - se verranno registrate nel 2012, il diritto alla detrazione sorge in tale anno e concorreranno alle liquidazioni, e alla dichiarazione annuale, relative al 2012.

      • Marco Bartolini

        Orvieto (TR)
        27/02/2012 14:56

        RE: RE: REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

        Grazie per la preziosa e precisa risposta. Saluti.
      • Andrea Volpato

        Mestre (VE)
        25/02/2017 11:23

        RE: RE: REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

        Ho una situazione analoga in cui nella dichiarazione IVA 74-bis ho indicato tutti gli importi delle fatture emesse ma non registrate, evidenziando un debito d'imposta di circa 80.000 euro; viceversa, le fatture di acquisto antecedenti al fallimento che non erano state registrate dalla società in bonis le ho registrate io nel periodo successivo al fallimento. Ho quindi presentato una dichiarazione IVA per il 1999 composta di due moduli, il primo che riportava il debito evidenziato nella dichiarazione 74-bis e il secondo per il periodo post fallimento che presentava una credito complessivo di euro 150.000. Questo credito è stato da me riportato nelle dichiarazioni successive e nel 2016 è stato chiesto a rimborso.
        In data 28 novembre 2002 l'Agenzia delle Entrate inviava comunicazione nella quale evidenziava che nella dichiarazione 1999 erano presenti delle irregolarità ed in particolare sanzionava i mancati versamenti periodici non effettuati nel periodo pre-fallimentare ed evidenziati nella dichiarazione stessa; inoltre, nel prospetto sintetico dei dati della dichiarazione indicava l'imposta dovuta di cui al rigo VL8 modulo 1, l'imposta a credito di cui al rigo VL8 modulo 2 e l'IVA a credito da trasferire rigo VX2 nella somma algebrica dei due importi. Il 26 novembre 2003, l'Agenzia inviava nuova comunicazione di irregolarità per l'anno 2000 con la quale richiedeva il pagamento dell'importo evidenziato a debito con la dichiarazione ex art. 74-bis.
        L'agenzia, tuttavia, non ha mai richiesto l'insinuazione al passivo per l'importo evidenziato con la dichiarazione ex art. 74-bis.
        Ora a seguito della presentazione della domanda di rimborso, l'Agenzia nega il rimborso parziale del credito sostenendo e richiamando la risoluzione n. 279 del 2002, che il credito derivi in realtà, per effetto del trascinamento, dall'attività del fallito precedente all'apertura del fallimento.
        A mio parere si tratta di una posizione errata, in quanto il credito IVA evidenziato nel secondo periodo è sorto proprio in quel momento e non prima proprio a seguito della registrazione delle fatture di acquisto.
        Cosa ne pensate?
        Grazie per una cortese risposta

        dott. Andrea Volpato
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/03/2017 21:23

          RE: RE: RE: REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

          Riteniamo che l'Agenzia abbia ragione, perchè, a norma dell'art. 19, I comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/72 "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile", ovvero ante fallimento, anche se "può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione".

          Anche noi, seguendo esattamente il ragionamento fatto nel quesito, in passato abbiamo scritto che l'IVA a credito derivante dalle fatture di acquisto registrate dal Curatore è endoconcorsuale, ma abbiamo poi cambiato opinione, in esito all'applicazione dei principi dettati chiaramente dalle sentenze della Corte di Cassazione sulla nota questione del privilegio IVA dei professionisti.

          Ribadiamo che non condividiamo completamente tali principi, ma anche le pronunce più recenti (fra le altre Cass. 3/7/2015 n. 13771) sono assolutamente conformi e, quantomeno per il momento, non possiamo che seguirli.

          Richiamiamo quini il principio che tali sentenze della Suprema Corte enuncia, esposto fra le altre dalla sentenza n. 2438 del 3/2/2006, come detto relativa al grado di privilegio spettante sull'IVA al professionista ammesso al passivo in base a nota provvisoria: "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
          Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., ....".

          Ciò che rileva quindi non è il momento in cui la fattura viene emessa (o, nel caso di cui qui ci stiamo occupando, registrata), ma quando si è verificato l' "evento generatore" della stessa.

          Nel caso di fatture di acquisto emesse ante procedura e registrate in corso di essa dal Curatore, l' "evento generatore" è certamente ante, e quindi ante è da considerare anche il relativo credito.

          E se è un credito ante, certamente l'Agenzia può compensarlo con un suo controcredito parimenti ante, in virtù del principio sancito dall'art. 56 l.fall.; e ciò, pacificamente, anche se tale credito non risulta ammesso al passivo.