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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
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Giuseppe Candotti
Latisana (UD)23/09/2014 19:33Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
Si evidenzia che l'articolo 19-bis 2 del DPR 633/72 prevede che la disciplina della rettifica sulla detrazione IVA relativa all'immobile strumentale ammortizzabile sia applicata agli immobili civili prevedendo un monitoraggio della durata di anni 10 compreso l'anno di acquisto.
La rettifica è dovuta se la variazione del pro-rata è superiore al 10% e qualora la vendita avvenga in uno dei periodi d'imposta assoggettati a monitoraggio la rettifica è stabilita nella misura di tanti decimi tanti quanti gli anni mancanti al compimento del decimo anno.
Nel caso specifico, nell'anno 2009 l'impresa edile con percentuale di detrazione dell'IVA del 100% portava in detrazione l'IVA di € 24.000,00 relativa all'acquisto di un immobile uso civile abitazione.
Nel 2011 l'impresa è stata dichiarata fallita e nel 2013 il curatore ha alienato detto immobile obbligatoriamente in esenzione IVA trattandosi di "immobile merce" e non "immobile prodotto o ristrutturato".
In sede di dichiarazione IVA annuale è emerso un pro-rata di indetraibilità del 97% e pertanto il curatore ha determinato la rettifica alla detrazione dell'IVA sull'acquisto del 2009 per un ammontare di € 11.640,00.
variazione pro-rata 97%: 24.000,00x97/100= 23.280,00
recupero per un anno 23.280,00:10= 2.328,00
per i cinque anni mancanti 2.328,00x5= 11.640,00
La dichiarazione IVA evidenzia un debito di € 12.373,00 di cui € 11.640,00 quali rettifica dell'IVA ante fallimento ed € 733,00 quale debito maturato nell'esercizio per effetto dell'esercizio di rivalsa.
In relazione ad un caso analogo il Dott. Stefano Andreani in data 11/03/2012 sul forum di diritto fallimentare evidenziava quanto segue:
"Il debito che ne consegue però,ancorchè emerso in corso di fallimento, deriva dalla rettifica di importi relativi a periodo ante procedura, e quindi riteniamo non debba concorrere a determinare il debito IVA endoconcorsuale, da pagare in prededuzione, costituendo invece debito della massa (è un debito che sorge ora, ma ha effetto su detrazioni operate quando l'impresa era in bonis)."
Suggerisce inoltre di non versare la quota relativa alla rettifica in quanto dovrebbe costituire credito da ammettere tardivamente al passivo.
Chiedo se questa problematica ha trovato attualmente una soluzione condivisa dall'Agenzia delle Entrate al fine di evitare responsabilità sia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria sia nei confronti della procedura in relazione all'eventuale distorsione della par condicio creditorum.
Il curatore
Dott. Candotti Giuseppe-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como23/09/2014 20:22RE: Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
Purtroppo non ci risultano nè prese di posizione dell'Agenzia, nè tantomeno esiti giurisprudenziali.
Non possiamo quindi che ribadire quanto già scritto, che ci pare coerente con i principi generali.
Ovviamente saremo estremamente grati a qualsiasi abbonato che, avendo qualunque tipo di "riscontri sul campo", li vorrà condividere sul Forum.-
Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)20/02/2018 15:28RE: RE: Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
Buonasera,
volevo sapere se in merito al quesito posto dal collega Candotti, vi sono state delle evoluzioni chiarificatrici. Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/02/2018 15:19RE: RE: RE: Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
No, purtroppo sulla questione della "collocazione temporale" di IVA (a debito o a credito) sorta in in corso di procedura ma derivante da un "fatto genetico" verificatosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento non vi sono state ulteriori evoluzioni, rispetto alle note sentenze della Suprema Corte. -
Cristiano Aimi
FONTANELLATO (PR)27/02/2018 12:34RE: RE: RE: RE: Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
Buon giorno,
ho lo steso problema può cortesemnete indicarmi le pronunce a cui fa riferimento.
Grazie per la preziosa collaborazione.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/03/2018 10:49RE: RE: RE: RE: RE: Urgente - Quesito rettifica detrazione IVA art. 19-bis 2 nel fallimento
Dato che la questione si ripresenta periodicamente, volentieri ricordiamo nuovamente il ragionamento sul quale si basano le nostre considerazioni.
Il punto di partenza sono le numerose e concordi sentenze della Corte di Cassazione in tema di privilegio dei professionisti relativamente all'IVA sulle fatture emerse in sede di riparto, per prestazioni effettuate all'impresa in bonis.
Le sentenze sono (fra altre) 17876/2013, 8222/2011, 3582/2011, 15690/2008, 10799/1998, 6149/1995, 1227/1995, 1115/1995, 5429/1994; in esse, più o meno pedissequamente ripetute, troviamo le seguenti affermazioni:
- "il credito di rivalsa I.V.A. di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento ... non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ... in quanto la disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, primo periodo ... secondo cui "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", non pone una regola generale rilevante in ogni settore del diritto – avendo l'emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione di beni o della prestazione di servizi in un momento diverso da quello della stipulazione"
e quindi:
- "sul piano civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa I.V.A., autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a questo soggettivamente e funzionalmente connesso"
di conseguenza
- "il diritto di rivalsa non è riconducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione della procedura fallimentare ... perché esso non è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento effettuato dal curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente emissione della fattura da parte del professionista, tenuto conto che"
e questa è l'affermazione di fondamentale interesse in questa sede:
- "ai fini dell'individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale, cioè la genesi del debito per atto degli organi fallimentari – e non di un terzo creditore – in occasione e per le finalità della procedura".
In sostanza, sottolineiamo, la Cassazione afferma e più volte ribadisce che ai fini della qualificazione di un debito (e di un credito, ovviamente) come debito della procedura o della massa, ovvero della sua collocazione temporale rispettivamente ante o post dichiarazione di fallimento, ciò che rileva non è quando tale debito emerge, viene contestato, viene "esplicitato" in una fattura, ma la collocazione temporale della sua causa genetica.
Riteniamo che questo principio, come detto ribadito più volte, debba applicarsi in ogni caso nel quale si presenti una situazione di "emersione" di un credito o debito la cui causa genetica sia collocata altrove, cosa che per l'IVA accade spesso; per tale motivo abbiamo affermato, anche se relativamente a tali diverse fattispecie non abbiamo reperito sentenze altrettanto chiare ed esplicite, che:
- il credito IVA che emerge in capo alla procedura dalle fatture in questione è credito IVA "ante", quindi anche se sorge in corso di procedura è compensabile ex art. 56 l.fall. con eventuali debiti tributari parimenti relativi a periodi ante procedura (ammessi o non ammessi al passivo, emersi prima o dopo la dichiarazione di fallimento)
- il credito/debito IVA da recupero del pro-rata, è credito /debito ante procedura per la parte in cui rettifica una detrazione effettuata parimenti ante procedura
- il debito IVA per fatture emesse dall'impresa in bonis con IVA sospesa, riscosse in corso di procedura, è debito ante procedura.
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