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Emissione fattura

  • Francesco Troiano

    Manfredonia (FG)
    08/03/2018 18:15

    Emissione fattura

    Una società fallisce a luglio 2017. La stessa ha svolto attività sino a novembre 2014 svolgendo servizi in subappalto. Per i lavori svolti ha emesso fatture nei confronti della società appaltatrice sino a maggio 2014, ma continuando a svolgere le proprie prestazioni. L'attività è continuata sino a novembre 2014, ma non ha riscosso nessuna somma sia per il periodo in cui ha emesso regolare fattura, sia per quello successivo, ovvero giugno-novembre 2014, poichè nel contratto di subappalto era previsto che nessun pagamento poteva essere effettuato se il DURC non era regolare (caso questo della società fallita). L'impresa appaltatrice, però, ha accertato un debito nei confronti della società poi dichiarata fallita, e dal canto suo, la società fallita ha accertato un credito per fattura da emettere, ma senza emissione del documento. Durante il 2016 i dipendenti della società fallita hanno fatto un pignoramento presso terzi ( impresa appaltatrice) per la somme da questi avanzate dalla società fallita. L'impresa appaltatrice, a seguito di sentenza, ha pagato i lavoratori. Successivamente la curatela, non sapendo del pignoramento presso terzi, ha richiesto il pagamento delle somme spettanti. La società appaltatrice ha risposto che la maggior parte delle somme richieste non erano dovute in quanto pagate ai lavoratori, e che la somma residua da riconoscere alla società fallita può essere pagata sola a seguito dell'emissione della fattura da parte della curatela. Si chiede se la curatela è obbligata ad emettere fattura, ovvero se, essendo terza rispetto alle parti, può esimersi dall'emissione. Aggiungo che la società appaltatrice ha richiesto l'emissione della fattura per l'intero credito vantato dalla curatela, onde evitare qualsiasi problematica di natura fiscale. Infine si chiede se, nel caso di non obbligo di emissione di fattura, la curatela può rilasciare alla società appaltatrice una ricevuta di pagamento? Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/04/2018 11:35

      RE: Emissione fattura

      A norma del combinato disposto degli artt. 6 e 21 del D.P.R. 633/72 nel caso di prestazione di servizi l'operazione si considera effettuata, e la fattura deve essere emessa, al momento del pagamento. E' poi consentito che tale emissione avvenga in qualunque momento anteriore a tale data, a scelta del prestatore.

      Ciò vale anche nel caso di pignoramento del credito, dato che il pagamento al terzo pignorante è comunque "pagamento".

      Infine, l'art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... gli adempimenti previsti dal presente decreto ... devono essere eseguiti dal curatore ..." e che "Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni".


      Tutto ciò premesso, vanno affrontate separatamente le due problematiche esposte nel quesito.


      Per quanto riguarda il pagamento effettuato nel 2016, ante fallimento e a seguito di pignoramento, la fattura avrebbe dovuto essere emessa all'epoca e quindi:
      - il Curatore non è tenuto, né legittimato, a effettuare tale adempimento ora
      - l'appaltante/committente avrebbe dovuto all'epoca sollecitare l'emissione della fattura e, non avendola ricevuta entro quattro mesi dal pagamento, attuare la procedura di "autofattura-denuncia" di cui all'art. 6, VIII comma, lettera "a", del D.Lgs. 471/1997.


      Per quanto riguarda il pagamento del residuo in programma ora, il Curatore dovrà emettere la fattura entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento stesso.

      E' facoltà del Curatore emettere la fattura anche prima di tale data, qualora sussistano particolari e giustificati motivi (p.es. per facilitare il pagamento, qualora lo stesso per procedure interne del committente/appaltatore avvenga dietro emissione di mandato e ciò richieda la preventiva acquisizione della fattura) ma, ripetiamo, tale emissione anticipata è una mera facoltà e non un obbligo del Curatore.