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CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  • Antonella Cuviello

    Roma
    16/05/2016 15:34

    CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

    Buonasera.
    Il qualità di curatore di un fallimento di una procedura dichiarata nel 2013, non avendo rinvenuto tra i destinatari della disciplina ex d. lgs. 231/07 la figura del curatore fallimentare, vorrei sapere se e quali adempimenti siano posti a carico del curatore in ordine alla segnalazione di operazioni oltre soglia effettuate - con modalità non tracciabili - dalla società in bonis, di cui si rinvenga traccia nelle scritture contabili.
    Ringrazio anticipatamente.
    avv. Antonella Cuviello
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/06/2016 10:10

      RE: CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

      Come correttamente rilevato nel quesito, il Curatore in quanto tale non è soggetto alle disposizioni del D. Lgs. 231/2007, ma va rilevato che esso è di norma o un commercialista o un avvocato.

      Ora, ai sensi dell'art. 12 del decreto citato, i commercialisti sono certamente soggetti alla normativa antiriciclaggio, mentre gli avvocati lo sono in una serie di casi, fra i quali "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti ... 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; ... 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".

      Ora, il ruolo di Curatore non è espressamente previsto, ma poichè il compenso del Curatore viene prelevato dall'attivo e quindi pagato con somme del fallito, al quale egli intesta la relativa fattura, ci pare che in senso lato si possa considerare "cliente", e alcune delle attività qui sopra elencate si avvicinano molto all'attività propria del Curatore; riteniamo quindi che, quantomeno per prudenza, anche l'avvocato che svolga tale compito sia soggetto alla normativa in questione.

      Non affermiamo che effettuando una lettura rigorosa ciò possa essere contestato, ma sia la ratio del sistema che la già accennata prudenza ci pare suggeriscano una lettura più ampia e inclusiva.
      • Antonella Cuviello

        Roma
        06/06/2016 10:34

        RE: RE: CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

        Ringrazio per la risposta.
        Vorrei tuttavia precisare che la problematica che mi ero posta era quella delle operazioni poste in essere dalla società prima del fallimento e degli eventuali adempimenti del curatore a fronte delle avvenute (ndr. anche assai risalenti nel tempo) operazioni cd. "sopra-soglia" compiute dalla società (ripeto, in bonis) eventualmente risultanti dalla contabilità.
        Si tratta di una attività che - a mio parere - non sembra rientrare tra quelle previste dalla norma in discussione.
        Resto in attesa di Vs. cortese risposta.
        Grazie.
        avv. Antonella Cuviello
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/06/2016 20:24

          RE: RE: RE: CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

          Non siamo del tutto d'accordo con quanto nell'ultimo intervento: chi è soggetto alla normativa antiriciclaggio non è certamente tenuto a svolgere attività "investigativa" risalendo indefinitamente nel tempo per verificarne il rigoroso rispetto, ma qualora nello svolgimento della propria attività (e l'esame delle scritture contabili del fallito rientra nell'attività del Curatore) egli venga a conoscenza di un comportamento/operazione giudicata da segnalare, è obbligato a farlo (nel caso evidenziando, in quale momento "successivo" ciò è avvenuto, e motivandolo).

          Per completezza, ricordiamo che le operazioni sopra soglia, non è detto che debbano essere segnalate (dipende dai singoli casi) ma potrebbero essere solo effettuate le comunicazioni di infrazioni al MEF.
          • Andrea Salerno

            Modena
            02/02/2018 10:07

            RE: RE: RE: RE: CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

            In data 21 giugno 2006 l'Ufficio Italiano Cambi chiariva con provvedimento quanto segue:

            "L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC."

            Tenuto conto delle recenti modifiche in tema di antiriciclaggio, ritenete che il professionista nominato Curatore fallimentare debba attivarsi, ad esempio, per segnalare eventuali operazioni sospette individuate dall'esame delle scritture contabili della società fallita? La relazione ex art. 33 L.F. non dovrebbe già ottemperare ad ogni formalità di segnalazione e/o denuncia di eventuali ipotesi di reato, considerato che copia della medesima è trasmessa al pubblico ministero?

            Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              26/02/2018 16:15

              RE: RE: RE: RE: RE: CURATORE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

              La fattispecie descritta è controversa, in quanto il riferimento alla nota UIC del 2006 non è più congruente.

              Il recentissimo D.Lgs. 90/2017 prevede ora solo due casi espressi di esonero dagli adempimenti AML, e il curatore fallimentare non è citato.

              Vi sono argomentazioni tecniche che inducono a ritenere il ruolo escluso dagli adempimenti, ma al momento non vi è il conforto del dettato legislativo.

              L'interpretazione prudenziale porterebbe quindi a ritenere che, al di là degli obblighi inerenti la relazione ex art. 33 L.F., sussisterebbe anche l'obbligo di segnalazione ex DLgs 231/07, come modificato, appunto, dal D.Lgs 90/2017.