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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
IMU e fallimento
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Sante Casonato
Treviso25/01/2012 10:13IMU e fallimento
Lo scrivente curatore ha ceduto nel mese di gennaio 2012 diversi immobili. Secondo la normativa precedente, entro 90 giorni il curatore doveva provvedere al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Circa il periodo compreso dall'apertura del fallimento fino alla data del 31/12/2011 non sussistono problemi. Per quanto attiene il mese di gennaio 2012 (vendita avvenuta nella seconda parte del mese) lo scrivente rifacendosi a quanto previsto per l'ICI dovrebbe versare l'imposta anche per tale mese.
L'IMU, che ha effetto dal 01/01/2012, ha pero' sia una componente patrimoniale che una componente reddituale. Stante l'esenzione reddituale del fallimento, lo scrivente ritiene di dover procedere al conteggio dell'ICI anche per il mese di gennaio, escludendo pertanto l'applicazione dell'IMU.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/02/2012 08:49RE: IMU e fallimento
Come correttamente indicato dal Collega non vi sono dubbi circa l'assoggettamento a ICI degli immobili ricompresi nel fallimento fino alla data del 31/12/2011.
Chiaro è il testo dell'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento ICI degli immobili compresi nel fallimento: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione."
Per il periodo successivo deve essere invece applicato il D. L.vo 14/3/2011 n. 23, che agli artt. 8 e 9, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU), fissandone l'entrata in vigore al 2014; entrata in vigore che l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 ha anticipato al 1/1/2012.
L'art. 8 del citato D. L.vo 23/2011 stabilisce che "L'imposta municipale propria ... sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili".
Tale formulazione ha creato grande perplessità nei Curatori, dato che per le procedure fallimentari le imposte sul reddito sono riscosse con modalità assolutamente particolari (e nella pratica assai raramente emerge materia imponibile), mentre l'ICI era invece dovuta, ancorchè riscossa con la particolari modalità stabilite dall'art. 10, VI comma, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504, esposte nel quesito: poichè l'IMU sostituisce entrambe, cosa succede nelle procedure fallimentari?
Ancorchè con formulazione non del tutto corretta e coerente, il prosieguo della norma risolve però tale perplessità, perchè l'art. 9, VII comma, del D. L.vo 23/2011 stabilisce che "Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, .... del citato decreto legislativo n. 504 del 1992"
Il richiamo all'articolo 10, comma 6, del D. L.vo 504/1992 riteniamo risolva senza dubbi il problema, anche se la prima parte del comma fa riferimento a "accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso" e non a "Versamenti e dichiarazioni", che sono il tema dell'art. 10/504.
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Maddalena Cottica
sondrio20/01/2017 11:26RE: RE: IMU e fallimento
Buongiorno,premesso che l'imu su un bene immobile del fallimento va pagata per il periodo dall'apertura della procedura sino alla sua vendita/atto di trasferimento e va effettuato entro 90 giorni.
Nel caso in cui vi sia l'atto di vendita ma il Giudice non ha provveduto al decreto di trasferimento e alla cancellazione della trascrizione del fallimento sul bene in quanto ha richiesto la modifica dell'atto di vendita per un mero errore formale si chiede se il termine di 90 giorni sia da rispettare in relazione all'atto di vendita originario o al decreto di trasferimento e se vi siano particolari sanzioni per il versamento oltre 90 giorni.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/02/2017 00:12RE: RE: RE: IMU e fallimento
Supponiamo che per "atto di vendita" si intenda il provvedimento di assegnazione; se così non è, chiediamo ulteriori precisazioni.
Se effettivamente vi è stato il provvedimento di assegnazione ma non in decreto di trasferimento, si applica senza problemi l'art. 10, VI comma, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, relativo all'ICI e applicabile anche all'IMU, il quale stabilisce che l'imposta deve essere versata entro tre mesi "dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Gli eventuali ritardi nell'emissione di tale decreto sono quindi irrilevanti, perchè è solo da esso che inizia a decorrere il termine di legge.
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Alberto Manaresi
Bergamo16/04/2013 16:18RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
Buon giorno mi trovo in questa situazione.
In data 21.01.2013 e' stato dichiarato il fallimento della società.
Lo scrivente è stato nominato in tale sede curatore fallimentare.
La società alla data di fallimento esercitava la propria attività in immobile detenuto in forza di contratto di leasing immobiliare stipulato con Fineco Leasing Spa.
Il fallimento in data 4 aprile 2013 ha comunicato alla proprietaria Fineco Leasing Spa lo scioglimento del contratto alla data di fallimento ex art. 72 L.F.. (e quindi prima della scadenza naturale del relativo contratto)
L'immobile non verrà consegnato dal fallimento alla legittima proprietaria fino a quando lo stesso sarà libero da persone e cose.
A questo punto avrei la necessità di una Vs. conferma in merito a quanto di seguito esposto:
1. Il fallimento è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di fallimento (21.01.2013)? Dalle istruzioni ministeriali pare di si, essendo il contratto risolto anticipatamente e l'immobile non consegnato alla proprietaria.
2. Il fallimento è tenuto a versare l'IMU in prededuzione per il periodo dalla data di fallimento alla data di consegna dello stesso alla legittima proprietà ed entro quale termine? Ritengo di si e che tale termine sia, in caso di procedure fallimentari, entro 90 giorni dalla riconsegna dello stesso alla proprietà e quindi non entro il normale termine di scadenza del 16.06.2013 per il versamento della prima rata di IMU 2013 e quello del 16 dicembre 2013 per il versamento della seconda rata di IMU.
Inoltre, se l'IMU è da versarsi in prededuzione, tale spesa concorre con il medesimo grado di tutte le altre spese in prededuzione, quali il compenso del curatore, il compenso del perito, le spese per la pubblicità relativa alla vendita delle attiità fallimentari, l'indennità di occupazione da riconoscersi alla proprietaria dell'immobile ecc. Pertanto, se il realizzato non sarà sufficiente a pagare tutte queste spese, dovrà essere distribuito in proporzione il relativo ricavato tra tutte le spese in prededuzione?
Grazie.
Dott. Alberto Manaresi-
Carlo Alfonso Lovato
Bologna29/05/2013 15:43RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
Gentile Dott. Manaresi,
ci troviamo con lo stesso genere di dubbio da lei formulato per una società di cui il mio titolare cura il fallimento.
Ha per caso trovato risposte?
Soprattutto sul punto 2 e 3. eravamo molto in dubbio.
Saluti cordiali.
Chiara Mazzetti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/06/2013 12:54RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
Da quanto è stato descritto riteniamo che derivino le seguenti conclusioni sul piano sostanziale:
a) il contratto di leasing, dopo l'automatica sospensione, è per scelta del Curatore risolto con decorrenza dalla data del fallimento
b) la riconsegna avverrà in futuro
c) (eventuale ICI e) IMU fino al fallimento verranno ammesse al passivo
d) successivamente al fallimento non c'è IMU dovuta dalla procedura perchè non c'è più il contratto; l'importo dell'imposta, fino alla riconsegna, potrà essere tenuto in considerazione nel momento in cui verrà determinata l'indennità di occupazione a carico della procedura (in prededuzione), per il periodo dal fallimento alla riconsegna.
Per quanto riguarda l'obbligo di presentazione della dichiarazione, le istruzioni ci paiono purtroppo (spiegheremo poi perchè) decisamente chiare, dato che per gli immobili in leasing recitano: "Nel caso ... di risoluzione anticipata ... la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo, e il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l'onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna"
La dichiarazione dovrà quindi essere presentata (anche) dal Curatore, entro 90 giorni dalla riconsegna.
Abbiamo scritto "purtroppo" perchè, dato che la riconsegna avverrà presumibilmente molto più che 90 giorni dopo la data del fallimento (e quindi della cessazione del contratto) riteniamo sia possibile che, in sede di controllo:
- se, come "spartiacque" fra il periodo con IMU a carico della società fallita e quello con IMU a carico della società di leasing, verrà (correttamente) presa la data del fallimento, la dichiarazione potrebbe apparire tardiva, venendo effettuata oltre 90 giorni da tale data
- se come "spartiacque" viene presa la data di riconsegna (come stabilito dalle istruzioni), la dichiarazione sarà considerata tempestiva ma l'IMU fra la data del fallimento e quella della riconsegna potrebbe (erroneamente) essere richiesta alla procedura.
Per limitare il rischio che ciò accada, e comunque per precostituirsi una più facile difesa nel caso in cui accada, suggeriamo di comunicare sia alla società di leasing che al Comune, con la stessa lettera raccomandata con la quale si comunica la volontà di non proseguire il contratto o con una raccomandata apposita, che in conseguenza di tale mancata prosecuzione l'IMU relativa all'immobile è dovuta, dalla data del fallimento, esclusivamente dalla società di leasing.
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Irma Coiro
Ravenna13/06/2013 16:08IMU - IMMOBILE IN CONCORDATO CHE POI DIVENTA FALLIMENTO
vorrei sapere come ci si deve regolare nel caso di concordato preventivo ammesso con cessione di beni , fra i quali vari immobili . Nel corso della procedura sono maturate saldo Imu 2012 e acconto Imu 2013, e le votazioni sono state contrarie , per cui sarà dichiarato il fallimento . In relazione al criterio della consecuzione delle procedure , l'imposta è da considerare in prededuzione , da pagare alle scadenze dell'imposta? si deve pagare dopo la vendita dell'immobile come per l'Ici in corso di procedura ? oppure si deve ammettere al passivo in privilegio ? grazie dei charimenti . -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/07/2013 21:15RE: IMU - IMMOBILE IN CONCORDATO CHE POI DIVENTA FALLIMENTO
Riteniamo che dal principio della consecuzione delle procedure, correttamente richiamato dal quesito, consegua l'assoggettamento dell'IMU alle ordinarie regole in caso di fallimento, considerando come data di apertura della procedura la data di presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo.
L'imposta relativa al periodo dalla presentazione di detta istanza alla cessione sarà quindi dovuta dopo la vendita di ogni immobile, mentre riteniamo che il termine di novanta giorni per la presentazione della "dichiarazione iniziale" di cui all'art. 10, VI comma, del D. Lgs. 30/12/92 n. 504 (dettata ai fini ICI e ora applicabile ai fini IMU) non possa che decorrere dalla dichiarazione di fallimento.
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)27/07/2013 12:10RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
nel caso sull'immobile di proprietà della società fallita fosse pendente, alla data del fallimento, una procedura esecutiva nella quale il curatore potrà subentrare ma potrebbe anche succedere che i fondiari decidessero di portarla avanti loro, in questo caso come si deve procedere per l'imu?. Occorre comunque fare la dichiarazione imu per dichiarare il fallimento entro i 90 giorni dalla sentenza a prescindere dalla piega che prenderà la procedura esecutiva pendente?. Grazie mille. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/08/2013 00:06RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
La pendenza di una procedura esecutiva può causare, come nel caso in esame, una deroga ai principi generali della liquidazione dell'attivo fallimentare, ma non muta certamente il fatto che l'immobile in questione sia compreso nel fallimento, e che lo stesso sia ceduto in corso di procedura.
Riteniamo quindi che si applichi comunque la procedura stabilita dall'art. 10, VI comma, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504, e quindi l'obbligo per il Curatore di presenare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dal fallimento e versare l'imposta relativa al periodo fallimentare entro tre mesi dal decreto di trasferimento dell'immobile.
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)12/09/2013 00:29RE: IMU - IMMOBILE IN LEASING ALLA DATA DI FALLIMENTO
grazie Dott. Andreani,
volevo porLe un altra domanda. Cosa succede se, ad esempio, il fondiario continua la esecuzione immobiliare (o ne avvia un altra) e il curatore si limitasse ad intervenire (anche perché non potrebbe fare altro). In questo caso avrebbe già fatto la dichiarazione imu, avrebbe trascritto la sentenza di fallimento sugli immobili che erano stati già pignorati nella esecuzione già in corso alla data del fallimento, ma al momento della vendita ipotizziamo che al curatore non spettasse nulla perché il credito del fondiario é superiore al realizzato. Chi pagherebbe l'imu in questo caso?. E a chi spetterebbe cancellare la trascrizione della sentenza di fallimento (e quindi subirne i costi?).
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