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regime fiscale relativo a somma pignorata al debitore fallimentare pensionato presso il terzo 'INPS

  • Silvia Pavanello

    Milano
    10/07/2012 11:07

    regime fiscale relativo a somma pignorata al debitore fallimentare pensionato presso il terzo 'INPS

    il Fallimento ha notificato pignoramento presso il terzo INPS, per l'importo dovuto dalla debitrice ( a seguito di condanna in sede di azione civile di responsabilità verso l'amministratrice della società , ora pensionata INPS) .l'INPS chiede al Fallimento di dichiarare quale regime fiscale applicare ( non soggetto a ritenuta alla fonte/ totalmente soggetto a ritenuta alla fonte/ parzialmente soggetto a ritenuta alla fonte ) così come i relativi interessi da corrispondersi . Quale è il regime applicabile ?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/08/2012 20:20

      RE: regime fiscale relativo a somma pignorata al debitore fallimentare pensionato presso il terzo 'INPS

      Ancorchè corrisposti al terzo creditore del pensionato, gli importi corrisposti dall'INPS rimangono comunque, per il titolare della pensione, redditi di lavoro dipendente o assimilato, soggetti quindi ordinariamente a ritenuta d'acconto.

      Per quanto riguarda la ritenuta, continuano quindi ad applicarsi le medesime regole che si sarebbero appicate se tali importi fossero stati corrisposti al pensionato. Analogamente a quanto avviene, per esempio, nel caso di cessione dell quinto dello stipendio.

      Tanto che, sinceramente, ci stupisce la richiesta dell'INPS: il fatto che il netto dovuto al pensionato sia oggetto di pignoramento non ha alcuna rilevanza sulla qualificazione di tale importo ai fini fiscali.