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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Accertamento con adesione
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Antonio Pellegrini
Senigallia (AN)17/12/2010 09:33Accertamento con adesione
Si chiede se, nel caso in cui il Curatore voglia proporre una Istanza di Accertamento con adesione all'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, sia necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Delgato o se questa debba essere ottenua solo nel caso di un eventuale contenzioso presso la Commissione Tributaria.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/01/2011 12:22RE: Accertamento con adesione
La procedura di accertamento con adesione non può essere considerata un "giudizio", non riteniamo quindi sia necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 31, II comma, l. fall.
Riteniamo essa sia invece assimilabile a una transazione e conseguentemente, a norma dell'art. 35 l. fall., sia necessaria l'autorizzazione del Comitato dei Creditori (I comma) e la previa informazione al Giudice Delegato (III comma) (ovviamente, qualora non esista Comitato dei creditori, le funzioni a esso spettanti saranno esercitate dal Giudice Delegato a norma dell'art. 41, IV comma, l. fall.)
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Luca Gasparini
Mantova29/10/2011 10:23RE: RE: Accertamento con adesione
Sono d'accordo con la valutazione del Dott. Andreani, con la precisazione che, a mio avviso, l'autorizzazione del CdC e l'informazione preventiva al GD andrebbero azionate solo allorché siano noti i contenuti della transazione da sottoporre al vaglio dei predetti Organi. Pertanto, ritengo che l'istanza di accertamento con adesione possa essere presentata in assoluta autonomia dal Curatore, legittimato altresì a trattare con l'Agenzia delle Entrate competente, fatta salva la necessaria autorizzazione a transare da raccogliere in corso di contraddittorio e necessaria per il perfezionamento. -
Marco Bartolini
Orvieto (TR)24/10/2013 15:38RE: RE: RE: Accertamento con adesione
quale alternativa ha un curatore di un fallimento che non ha le somme sufficienti per accettare una eventuale adesione? Caso: l'agenzia notifica un accertamento in cui - tra minor credito iva riconosciuto e relative sanzioni - chiede un pagamento di euro 300.000. il curatore ritiene che euro 150.000 non siano dovuti e avrebbe gli elementi per dimostrarlo. Se, però, il fallimento ha nulle disponibilità finanziarie come può tentare un'adesione? -
Matteo Eccher
Mori (TN)25/10/2013 13:28RE: RE: RE: RE: Accertamento con adesione
Buongiorno,
mi permetto di intervenire nel dibattito esponendo un mio dubbio.
Premetto che sto valutando il caso di un avviso di accertamento su annualità ante fallimento. Sulla base di quale norma il Curatore avrebbe la facoltà, pur con autorizzazione del Comitato dei Creditori e preventiva informativa al Giudice Delegato, di riconoscere e pagare un debito ante fallimento fuori dal procedimento di accertamento dello stato passivo?
Vi ringrazio.
Matteo Eccher-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/10/2013 13:59RE: RE: RE: RE: RE: Accertamento con adesione
Per quanto riguarda l'intervento del collega Bartolini, non ci è chiara la situazione descritta nel quesito: il fallimento ha o non ha i 150.000 euro (tenuto conto anche dei debiti con privilegio di grado superiore)?
Se non li ha, come pare di intendere, il Curatore (più correttamente: la massa dei creditori, in qualche modo "rappresentata" dal Curatore) non ha alcun interesse a definire l'accertamento con adesione, oltre a non poter comunque aderire perchè o non potrebbe pagare, o violerebbe l'ordine dei privilegi.
Qualora fosse ragionevolmente convinto dell'infondatezza, anche parziale, della pretesa dell'Ufficio, il Curatore potrebbe (o meglio riteniamo dovrebbe, operando con la dovuta correttezza) presentare istanza di autotutela, che non presenta alcun costo per la procedura e comunque, se accolta, diminuirebbe l'entità del debito concorsuale.
Egli deve però comunicare al fallito, o al legale rappresentante della società fallita, che è stato ricevuto un accertamento e che non intende nè definirlo in adesione nè, se del caso, impugnarlo avanti la Commissione Tributaria.
Ciò perchè il fallito o l'amministratore della società fallita, qualora ne abbiano l'interesse e le possibilità finanziarie, mantengono anche in corso di procedura la legittimazione a proporre ricorso ovvero anche, riteniamo, a definire un accertamento con adesione, se ne sostengono il costo con disponibilità estranee all'attivo fallimentare.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/10/2013 14:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accertamento con adesione
La problematica sollevata dal collega Eccher riguarda invece l'inquadramento dell'accertamento con adesione sotto il profilo giuridico.
Se si ritiene che il pagamento di quanto concordato in sede di accertamento con adesione costituisca pagamento di debito concorsuale, certamente la fattispecie non è percorribile; si tratterebbe infatti di pagamento effettuabile solo passando per l'ammissione al passivo, in sede di riparto, e non ci pare ragionevolmente che esista il modo per effettuare la necessaria procedura.
Il Curatore non può infatti firmare l'atto di adesione se non è certo di poter effettuare il pagamento nei venti giorni richiesto dalla legge, e il pagamento potrebbe avvenire solo previa presentazione di istanza di ammissione al passivo, accoglimento dell'istanza, predisposizione e definitività del piano di riparto. E' evidentemente una procedura non completabile in venti giorni.
L'ipotesi è invece praticabile ove la definizione dell'accertamento con adesione e il successivo pagamento non siano considerati pagamento di debito concorsuale, ma come transazione stipulata in ambito endofallimentare; in tal caso la procedura non è quella prevista dagli artt. 93 e segg. l.fall., bensì quella disciplinata dall'art. 35 l.fall.
Pur con le necessarie cautele, e dovendo tenere ben conto delle specifiche fattispecie concrete, ci pare che tale ultimo inquadramento sia, quantomeno in linea di principio, preferibile, convinzione che di viene da due considerazioni:
- un avviso di accertamento non è un credito, nemmeno condizionato o contestato, bensì una contestazione, che solo a seguito di precisi eventi successivi (acquiescenza, definitività di una sentenza che lo consolidi, ecc.) genera un credito; ciò da cui deriva l'importo dovuto origina quindi dall'attività svolta dal Curatore all'interno della procedura, e le motivazioni dell'adesione possono essere, p.es., non la debenza dell'importo ma la convenienza a non sostenere i costi del contenzioso
- a ben vedere, la stragrande maggioranza delle transazioni perfezionabili a norma dell'art. 35 l.fall., ed effettivamente perfezionate nella realtà, definiscono debiti che hanno causa anteriore al fallimento (pensiamo p.es. alla definizione di una causa per danni causati dall'impresa fallita): la norma non ci pare richieda (quanto meno in via generale) che, una volta definiti gli importi appunto transattivamente all'interno della procedura, si debba passare attraverso l'iter di ammissione al passivo e riparto.
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