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Tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    03/03/2012 18:57

    Tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

    In virtù della prossima scadenza del 16.03.2012 sul pagamento della tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI da parte delle società di capitali mi chiedevo se anche le società in fallimento sono tenute a versarla.
    A parere dell'amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.......

    Ma come la si versa se la procedura non presenta attivo ?

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/03/2012 19:34

      RE: Tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

      La Circolare 108/1996 da Lei citata stabilisce che "La tassa, pertanto, rimane applicabile sempre che permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile".

      Essa è quindi dovuta nelle procedure concorsuali nelle quali la società prosegue la propria attività normalmente, ancorchè sotto il controllo del Tribunale, ed è tenuta agli adempimenti ordinari (tenuta libro giornale, predisposizione ed approvazione del bilancio, presentazione della dichiarazione dei redditi, ecc.), come p.es. i soggetti in concordato preventivo.

      Non è inveve dovuta nelle procedure, come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, nelle quali gli adempimenti mutano radicalmente: non tenuta del libro giornale secondo le regola del codice civile ma tenuta del giornale della procedura, non redazione e deposito del bilancio, e così via.
      • Jacopo Lanzafame

        Parma
        02/03/2016 10:01

        RE: RE: Tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

        Chiedo una precisazione.
        Da quale anno non è più dovuta?

        propongo un esempio per essere più chiaro:

        Fallimento dichiarato il 01/03/2016. La tassa non è già dovuta per il giorno 16/03/2016, oppure non è più dovuta dal 2017, visto che per due mesi del 2016 la società era ancora in bonis.

        grazie!
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          03/03/2016 08:19

          RE: RE: RE: Tassa di VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

          L'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 641 stabilisce che "Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente ..."

          Non abbiamo reperito fonti "ufficiali" sulla questione, ma il riferimento alla situazione al primo gennaio, e l'analogia con quanto stabilito esplicitamente in tema di diritto camerale, ci fanno ritenere pacifico che, indipendentemente dal termine di versamento, la tassa sia dovuta in base alla situazione al 1 gennaio, e da tale data, conseguentemente essa appare dovuta e dovrà essere emessa al passivo (ovviamente, se richiesta) come debito concorsuale.