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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Responsabilità solidale negli appalti
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Giampiero Favalli
lovere (BG)02/12/2014 18:40Responsabilità solidale negli appalti
Buonasera sono il dott. Giampiero Favalli,curatore di fallimento che vanta un credito commerciale verso debitore da esecuzione di contratto di appalto.
La norma dettata dall'art.35,comma 28 dl 223/2006 relativamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed all'imposta sul valore aggiunto è prevalente sulle norme fallimentari? Ovverosia il curatore può legittimamnte pretendere il pagamento dal debitore responsabile in solido,per garantire tutti i creditori attraverso lo stato passivo oppure no?Occorre senno' attendere la decadenza della responsbilità solidale negli appalti?O altro?
Anche il recentissimo decreto 175/2014 abrogherà dal 13/12/2014 la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore,ma mi viene fatto osservare che tale disposizione non ha alcun valore retroattivo.
Devo dunque soccombere alle osservazioni del debitore o esistono novità normative o prassi che mi consentano di recuperare il credito commerciale che la procedura vanta?
Ringrazio per la Vostra cortese risposta;ammetto che attendo con ansia Vostri pregiati chiarimenti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/12/2014 19:00RE: Responsabilità solidale negli appalti
Non ci è ben chiara la veste dei vari soggetti coinvolti nell'operazione.
Il soggetto fallito è appaltatore o sub-appaltatore?
Chi è il "debitore responsabile in solido" e a che titolo il Curatore intende richiedere il pagamento?
Non appena ricevuti tali chiarimenti potremo inquadrare la problematica e tentarne una soluzione.-
Giampiero Favalli
lovere (BG)07/12/2014 22:10RE: RE: Responsabilità solidale negli appalti
Ringrazio per la Vs.tempestività.
Il soggetto fallito è sub-appaltatore;il debitore responsabile in solido per i tributi precisati, per mancato versamento da parte del sub-appaltatore, è la ditta appaltatrice debitrice della procedura. Il titolo attualmente esistente per la richiesta è la fattura emessa e registrata per prestazioni effettuate alla ditta appaltatrice , in mancanza al momento di esperimento di proposte transattive o di azioni giudiziarie. Tutto il resto confermato.
Sperando di avere fornito quanto richiesto, attendo Vs. pregiato riscontro.Cordialità-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/12/2014 02:04RE: RE: RE: Responsabilità solidale negli appalti
Sulla questione non ci risultano prese di posizione nè giurisprudenziali nè di prassi, la fattispecie ci pare peraltro analoga a quella dei pagamenti per i quali la norma richiede il rilascio del DURC: in entrambi i casi si pone il problema se prevalga l'interesse dello specifico ente pubblico creditore del soggetto fallito (ente previdenziale nel caso del DURC, Erario nel caso prospettato nel quesito), ovvero la tutela della par condicio creditorum, stabilita dalla legge fallimentare.
Nel caso del DURC, non abbiamo reperito fonti giurisprudenziali ma due documenti di prassi, entrambi favorevoli alla prevalenza della normativa fallimentare e quindi al pagamento alla curatela anche in assenza di DURC (e ci risulta che questa sia in effetti la prassi seguita nella maggior parte dei casi).
Il primo è il Parere Prot. 34807 (IOP) del 29/11/2013, del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel quale si premette che "Si anticipa, fin d'ora, che, sulla prospettata questione, lo scrivente ha ritenuto di formulare un quesito all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in considerazione della complessità della evidenziata problematica, della sua portata di interesse generale e del ruolo rivestito, nel nostro ordinamento giuridico, dagli interessi ad essa sottesi, qui confliggenti", e che conclude affermando che "nel quadro di incertezza applicativa sopra delineato ed in attesa di conoscere la presa di posizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene di poter propendere, in via meramente collaborativa, per la soluzione sub b), riconoscendosi, pertanto, nel raffigurato contrasto, prevalenza all'applicazione delle regole sottese alla procedura fallimentare ed al principio della par condicio creditorum".
Il secondo è una risposta a quesito del febbraio 2014, sempre sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che alla domanda "Nel caso di una impresa fallita, con DURC irregolare, può l'Ente debitore esercitare il potere sostitutivo ex art. 4 comma 2 DPR 207/10, o deve disporre la liquidazione del credito maturato risultante dallo stato di consistenza, a favore del curatore?" risponde "Come espressamente confermato dall'Inps di Udine, la liquidazione del credito maturato da un'impresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposto dall'Ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare".
La questione non è quindi definitivamente decisa ma le prassi sopra citate propendono tutte per la prevalenza della normativa fallimentare su quella specifica in tema di DURC e quindi anche, dobbiamo ritenere, in tema di ritenute nel subappalto; ciò anche perchè, ci permettiamo di aggiungere, essendo la normativa fallimentare antecedente, in caso che le norme specifiche per tali settori avessero inteso derogare da un principio fondamentale della stessa, riteniamo avrebbero potuto/dovuto prevederlo espressamente.-
Giampiero Favalli
lovere (BG)16/01/2015 15:55RE: RE: RE: RE: Responsabilità solidale negli appalti
ringrazio tardivamente per Vostra utilissima risposta.Giampiero Favalli
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