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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
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Alessandra Giacobazzi
Sassuolo (MO)29/08/2016 17:27Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
La società fallita chiude la P.IVA e cancella la società dal Registro Imprese nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimneto.
Entro i 12 mesi successivi la cancellazione un creditore deposita correttamente istanza di fallimento, in quanto il suo credito non era stato onorato dalla fallita prima della chiusura della società.
La curatela non deve vendere beni in quanto non rinvenuti, non deve aprire esercizio provvisorio ma solo gestire un unico credito peraltro già incassato.
La partita IVA non è stata quindi riaperta ed al Registro imprese la società risulata tutt'ora cancellata ma con la segnalazione dell'intervenuto fallimento.
Le uniche fatture passive nella procedura saranno quelle di Fallco e del Curatore.
Tali fatture devono essere intestate con il solo codice fiscale?
Se così fosse quella del curatore non dovrebbe avere la ritenuta di acconto in quanto il fallimento non più soggetto IVA e nessuna dichiarazione IVA deve essere presentata dopo la sentenza di fallimento.
Si chiede se qunto sopra descritto è corretto?
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 09:08RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Se non deve più essere effettuata alcuna operazione attiva con rilevanza IVA, la posizione IVA, come correttamente esposto nel quesito, non deve essere riaperta (con l'ovvia conseguenza, fra l'altro, che l'IVA sulla fattura di Fallco e del Curatore non sarà detraibile e quindi non potrà essere oggetto di richiesta di rimborso).
Dato che il soggetto in virtù del fallimento "rivive", ritornerà attivo anche il suo codice fiscale, ed è tale codice che dovrà essere indicato nelle fatture dei suoi fornitori (Fallco e Curatore).
Non dovrà essere fatto alcun adempimento IVA, ma il Curatore è comunque sostituto d'imposta, esattamente come quando è Curatore del fallimento dei soci illimitatamente responsabili falliti in conseguenza del fallimento di società di persone; egli dovrà quindi operare la ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro corrisposti (fra i quali il compenso al Curatore), predisporre, trasmettere e rilasciare al percipiente la Certificazione Unica e trasmettere il Mod. 770, indicando sempre denominazione e codice fiscale della società fallita.-
Maurizio Pellizzer
Mantova20/09/2016 16:03RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Buongiorno,
mi trovo in una situazione simile alla collega, ma nel mio caso il fallito è una persona fisica che ha cessato l'attività ed entro i 12 mesi successivi i dipendenti hanno presentato istanza di fallimento.
Alla data di fallimento era in essere un contratto d'affitto d'azienda iniziato successivamente alla data di cessazione, pertanto non fatturato.
Per velocizzare l'attività di vendita dei beni, in accordo con il conduttore il contratto d'affitto si è risolto.
La partita iva non è stata riaperta ed al R.I. la ditta individuale risulta cancellata e fallita.
Al momento della vendita dei beni, la procedura dovrà emettere una semplice ricevuta? oppure è necessario riaprire la stessa partita iva ed emettere la fattura con l'IVA?
Il Curatore è comunque sostituto di imposta ed operare ritenuta d'acconto, deve predisporre, trasmettere e rilasciare al percipiente la Certificazione Unica e trasmettere il modello 770 indicando il solo codice fiscale della persona fisica?
Ringrazio per la collaborazione-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/10/2016 16:23RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Il caso prospettato presenta una sostanziale differenza rispetto al precedente, atteso che dovranno essere venduti i beni facenti parte dell'impresa.
La partita IVA dovrà quindi essere riaperta.
Come già scritto nella risposta precedente, il Curatore dovrà comunque agire quale sostituto d'imposta, effettuando gli adempimenti indicati nel quesito, indipendentemente dall'apertura o meno della partita IVA.-
Lorena Galuzzi
Urbino (PU)19/06/2017 17:41RE: RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Il mio caso è riconducibile a quello della collega Giacobazzi. Tuttavia, quando deve essere presa la decisione di riaprire la partita IVA? E se in momento successivo si dovessero rinvenire dei beni? E' corretto non procedere alla riattivazione fino al momento in cui (solo eventuale) dovesse essere necessario? Non vi è anche un problema legato al fatto di dover riattivare la partita IVA al fine di consentire all'Agenzia di insinuare il proprio credito alla data del fallimento/cancellazione? Nel caso di cancellazione della società in data 08.09.2016 e fallimento dichiarato il 01.06.2017 è comunque dovuta la dichiarazione 74 bis per il periodo 01.01.2017 - 01.06.2017? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/07/2017 08:42RE: RE: RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Se non è certo che dovranno essere effettuate operazioni rilevanti ai fini IVA, è corretto non riaprire tale posizione, rinviando l'eventuale riapertura a quando se ne dovesse presentare la necessità.
L'Agenzia delle Entrate può tranquillamente presentare istanza di ammissione al passivo anche se la partita IVA è cessata.
La dichiarazione mod. 74-bis è relativa al periodo 1/1 - data del fallimento, pertanto siccome in tale intervallo la società aveva già chiuso la posizione IVA, la steffa non deve essere presentata.-
Lorena Galuzzi
Urbino (PU)12/09/2017 21:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Per operazione rilevante è da intendersi (ritengo) anche (ad es.) la fattura di acquisto dei servizi Fallco (es. apertura della pec) fatturata alla curatela? E allora la partita IVA deve essere riaperta quasi subito e comunque all'atto della fatturazione passiva... -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/09/2017 14:13RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
La precisa posizione dell'Agenzia delle Entrate richiede che sia aperta la partita IVA se vengono poste in essere operazioni attive, dalle quali quindi deriva un debito IVA.
Nel caso di sole operazioni passive, tale apertura non è necessaria.
Essa potrebbe apparire comunque opportuna, perché non riaprendo la partita IVA l'imposta indicata nelle fatture di acquisto non è detraibile, ma:
- da un lato si tratterà probabilmente di importi modesti, che è quindi proporzionalmente eccessivamente difficile e oneroso (soprattutto in termini di tempo) ottenere a rimborso
- dall'altro, in assenza di qualsiasi attività e operazione attiva, la spettanza della detraibilità dell'IVA e quindi del rimborso dell'IVA sugli acquisti potrebbe forse essere messa in discussione dall'Agenzia delle Entrate.
In previsione che non vengano effettuate operazioni attive riteniamo quindi che la riapertura della posizione IVA solo per tentare di recuperare almeno in parte l'IVA sugli acquisti non sia consigliabile. -
Lorena Galuzzi
Urbino (PU)18/09/2017 09:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Società fallita dopo chiusura della Partita IVA
Grazie mille!
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