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Dichiarazione integrativa della Dichiarazione Iva 74 bis

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    23/03/2011 16:02

    Dichiarazione integrativa della Dichiarazione Iva 74 bis

    Dopo aver inviato, nei termini, la dichiarazione Iva 74 bis, ci si è accorti che i dati inseriti erano inesatti (cioè da quella inviata si evinceva un debito IVA inferiore a quello rilavato successivamente - si ricorda che con le indicazioni fornite nella Dichiarazione 74 bis l'Amministrazione finanziaria elabora la propria insinuazione al passivo del fallimento!); è possibile effettuare una Dichiarazione integrativa?
    Se si, qual'è la procedura e quali sono le sanzioni?
    (URGENTE)
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/03/2011 19:54

      RE: Dichiarazione integrativa della Dichiarazione Iva 74 bis

      La questione non è purtroppo chiara.

      Riteniamo pacifico che, essendo il modello 74-bis qualificato "dichiarazione" dall'art. 8 del D.P.R. 322/98, a esso si possa applicare l'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13, primo comma lettera "c", del D. L.vo 472/97, e quindi si possa sanare col pagamento della sanzione ridotta, nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine, l'eventuale omessa presentazione.

      Per quanto invece riguarda la possibilità di presentazione di una dichiarazione integrativa un dubbio sorge, per due motivi:
      - l'art. 8, comma 6, del D. L.vo 472/97 richiama l'art. 2, commi 8 e 8-bis (che consentono la presentazione di integrare le dichiarazioni dei redditi) "Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto"; poichè il riferimento è "alla dichiarazione" e non "alle dichiarazioni" IVA, una interpretazione "ultra-prudente" porterebbe a escludere che il rinvio riguardi anche la dichiarazione mod. 74-bis
      - a tale elemento, in realtà assai debole, va affiancato il fatto che il frontespizio del modello IVA 74-bis, a differenza dei modelli di dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, non prevede la caselle "dichiarazione integrativa" ma solo la casella "correttiva nei termini".

      Che nel termine breve di cui all'art. 13 D. L.vo 472/97 sia sanabile l'omessa presentazione, e non sia invece rettificabile una dichiarazione presentata nei termini, pare effettivamente poco coerente; una soluzione ragionevole ci pare quindi la trasmissione di una nuova dichiarazione mod. 74-bis, per far sì che l'Amministrazione disponga comunque dei dati corretti per poter effettuare l'insinuazione al passivo, barrando la casella "correttiva nei termini" per evidenziare che si tratta della seconda dichiarazione, che va a sostituire la precedente, e pagando contestualmente la sanzione ridotta prevista dall'art. 13 D. L.vo 472/97.

      Non possiamo assicurare che tale comportamento sia ritenuto corretto da parte dell'Amministrazione, ma ci sembra comunque la miglior soluzione possibile.