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Accertamento iva annualità precedente fallimento

  • Linda Priori

    Siena
    16/04/2018 08:54

    Accertamento iva annualità precedente fallimento

    Buongiorno,
    In un fallimento i cui termini per le insinuazioni tardive sono ormai terminati da oltre un anno, l'agenzia delle entrate (tempestivamente avvisata all'apertura della procedura) ha proceduto ad emettere un avviso di accertamento iva,ires e irap nei confronti della società fallita poiché le dichiarazioni per l'anno antecedente al fallimento non erano state presentate.
    Tale avviso è stato notificato in proprio anche al curatore per la sola parte delle sanzioni relative a tutte le imposte non versate e ricostruite dall'agenzia tramite i vari spesometri dei clienti/fornitori.
    La sottoscritta curatrice non ha provveduto all'invio delle dichiarazioni in quanto sprovvista (anche oggi) di qualsiasi documento contabile societario. Tramite pec è stato più volte sollecitato il consulente specificandogli di provvedere a tali incombenze tenuto conto che i documenti non erano stati prodotti e risultavano essere presso il suo studio.
    Le domande sono:
    1. Il curatore, essendo pacifico che le sanzioni iva siano a suo carico, è tenuto anche al pagamento delle altre sanzioni derivanti da irap ed ires?
    2. Un atto dell'agenzia delle entrate, che non potrà mai essere ammesso all'interno dello stato passivo societario per ritardo della domanda, può obbligare il curatore ad essere chiamato a rispondere in solido per qualcosa che non ha alcuna possibilità di essere preteso dalla fallita? Detto con parole più semplici: se l'agenzia non è più legittimata a chiedere denaro al debitore principale per scadenza dei termini, può pretenderlo da chi è obbligato in solido sulla scorta di un atto principale che non può essere pagato?

    Grazie mille

    LP
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/04/2018 15:49

      RE: Accertamento iva annualità precedente fallimento

      Il quesito contiene quattro questioni separate fra loro, per maggiore chiarezza dividiamo quindi la risposta in quattro parti, più una chiosa finale.

      Per quanto riguarda la questione dell'obbligo o meno da parte del Curatore di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno anteriore al fallimento, essa si pone per tutti i fallimenti (esclusi solo quelli dichiarati fra il 1 novembre e il 31 dicembre, quando i termini sono scaduti), è stata senza alcun dubbio inquadrata unanimemente dalla dottrina, con ampie e condivisibili motivazioni e spiace constatare che, mentre la maggior parte dei funzionari dell'Agenzia ha compreso la situazione (in caso contrario assisteremmo a migliaia di accertamenti ogni anno, e ciò non ci risulta ....) alcuni di essi continuino a sostenere la tesi opposta, emettendo atti come quello di cui si dice nel quesito.

      Ben sappiamo che la posizione ufficiale dell'Agenzia, risalente alla Circolare n. 5 del 7/11/1988 (da allora sempre richiamata e confermata in tutti i documenti di prassi, da ultimo nella Risoluzione 2.2.2007 n. 18), è di tenore opposto, e che esistono anche alcune fonti giurisprudenziali conformi (C.T.C. 7/5/1997 n. 2180/8, C.T.Reg. Roma 26/1/2015 n. 277/1 - quest'ultima a nostro avviso decisamente sconcertante), ma ci paiono decisamente più correttamente motivate, oltre che di rango superiore ancorché in materia penale, le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27/10/1995 n. 299, 1/12/2010 n. 1549 e la recentissima 16/4/2018 n. 16638, che le richiama e integra, della quale citiamo testualmente uno stralcio:

      "Questa stessa Sezione terza, del resto, ha già affermato che «Spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo di imposta compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento» (Sez. 3, n. 299 del 27.10.1995, Bruno, Rv. 203692; conf. Sez. 3, n. 1549 del 1.12.2010, Ghilardi, Rv. 249351), specificando, in motivazione, che «in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Coerentemente, resta in capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento».
      Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, posto che la dichiarazione omessa è relativa a periodo di imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento, cioè all'anno 2008, non rilevando la scadenza del termine per la presentazione della stessa in data successiva alla dichiarazione di fallimento, permanendo egualmente in capo all'amministratore l'obbligo di presentarla".

      L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP non gravava sul Curatore e quindi nessun inadempimento può essergli contestato.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/04/2018 15:50

        RE: RE: Accertamento iva annualità precedente fallimento

        Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni personalmente a carico del Curatore, richiamiamo poi il ben noto art. 7, I comma, del D.L. 30/9/2003 n. 269, che recita: "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

        Se la società fallita è società di capitali, come parrebbe dal quesito non essendo menzionato il coinvolgimento dei soci e delle loro dichiarazioni personali, non vediamo perché la sanzione debba essere irrogata a soggetto diverso dalla società stessa.

        Se poi sono scaduti i termini per chiedere l'ammissione del relativo importo al passivo, non è certo problema della procedura e dei suoi organi.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/04/2018 15:52

          RE: RE: RE: Accertamento iva annualità precedente fallimento

          Per quanto poi riguarda le sanzioni IVA, non siano d'accordo sul fatto che esse siano "pacificamente a carico" del Curatore.

          A parte quanto setto nell'intervento precedente, la normativa di riferimento (D.Lgs. 18/12/1997 n. 472) stabilisce infatti:

          - all'art. 5, I comma, che "Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave"

          - all'art. 6, V comma, che "Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".

          Non disponendo della necessaria documentazione, e avendo fatto il possibile per procurarsela, non vediamo come il Curatore possa essere sanzionato per non aver comunicato all'Agenzia dati che non aveva e non era in grado di avere.

          Il comportamento corretto sarebbe stata la presentazione di una dichiarazione in bianco, dando così prova di aver comunque effettuato l'adempimento nei limiti entro i quali ciò era possibile, ma se il Curatore è in grado di dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per ottenere gli elementi indispensabili per rispettare l'obbligo, riteniamo che anche in caso di omissione vi sia spazio per costruire una difesa sostenibile.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            29/04/2018 15:53

            RE: RE: RE: RE: Accertamento iva annualità precedente fallimento

            Malposta ci pare poi l'ultima questione, ovvero quella dell'irrogabilità delle sanzioni al Curatore in presenza di dichiarazione per la quale sono scaduti i termini per l'ammissione al passivo, infatti una cosa è l'ammissibilità al passivo, altra cosa è l'emissione dell'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che sono fatti separati:

            - se pendono i termini per farlo, l'avviso di accertamento certamente può essere emesso e avrà efficacia sotto tutti gli altri aspetti, esclusa la sola ammissibilità al passivo del credito dell'Erario che ne derivi; varrà quindi agli eventuali fini penali, varrà nei confronti del fallito eventualmente tornato in bonis, per fare solo due esempi

            - se è legittimo l'accertamento, altrettanto legittima è l'irrogazione delle sanzioni; ovviamente qualora essa venga effettuata (si veda una delle risposte precedenti) a carico del soggetto sul quale esse gravano.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              29/04/2018 15:54

              RE: RE: RE: RE: RE: Accertamento iva annualità precedente fallimento

              Infine, due osservazioni finali.

              In primo luogo, essendo stato notificato l'accertamento anche al Curatore, ed essendo tale accertamento come detto valido,riteniamo assolutamente opportuno che il Curatore lo contesti er quanto lo riguarda personalmente, per evitare che si consolidi nei suoi confronti una pretesa che diviene poi più difficile se non impossibile contestare.
              I primi passaggi saranno quindi la richiesta di annullamento in autotutela o accertamento con adesione, ma se tali tentativi non dovessero sortire effetto, non vediamo alternativa alla proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria.

              In secondo luogo, spiace constatare che esistono ancora funzionari pubblici che avanzano infondate pretese nei confronti dei Curatori, mettendo in difficoltà e preoccupazione pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, con i quali il rapporto riteniamo potrebbe e dovrebbe essere di maggiore collaborazione.