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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
entrate e uscite fallimento soci società di persone
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)26/06/2014 13:23entrate e uscite fallimento soci società di persone
nel caso di fallimento di soci di società di persone (per estensione), le spese e le entrate non sono operazioni rilevanti ai fini iva non essendo il fallito un imprenditore fallito in quanto tale. Ipotizziamo che fallisca la società ALFA SNC e i due soci Tizio e Caio. Se tizio é intestatario di un immobile che viene acquisito al fallimento di tizio e la curatela avrà delle spese per quell'immobile (ad esempio un legale nominato dalla curatela per un qualsiasi motivo), la fattura dell'avvocato dovrà essere intestata al "fallimento di Tizio" e non al "fallimento di Alfa SNC" e non riportare nemmeno la ritenuta di imposta in quanto il fallimento di Tizio non é sostituto a differenza del fallimento di Alfa SNC.
A quel punto, se il fallimento di Tizio avrà pagato 100 + 22 di iva, avrà una spesa di 122 e le 22 euro di iva non possono essere utilizzate nella liquidazione iva del fallimento della società. Nel caso di vendita di un bene del socio Tizio acquisito al fallimento dello stesso, il curatore non deve emettere fattura poiché vendita non soggetta ad iva, basta fare una semplice ricevuta in questo caso?
Vorrei un vostro parere su tutto il ragionamento fatto e capire se c'é qualcosa di sbagliato.
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/07/2014 16:54RE: entrate e uscite fallimento soci società di persone
E' assolutamente corretto quanto scritto nel quesito relativamente all'IVA (esistendo un documento attestante la vendita dell'immobile del socio non imprenditore non è nemmeno necessaria l'emissione di una ricevuta).
Non corretta è invece l'affermazione che sulla fattura del legale non deve essere operata la ritenuta d'acconto perchè, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, il Curatore è sempre sostituto d'imposta, anche se il fallito, come in questo caso, non lo è.-
Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)02/03/2015 18:15RE: RE: entrate e uscite fallimento soci società di persone
e' vero che l'art. 25 del dpr 600/73 afferma, richiamando l'art. 23 dello stesso dpr, che il curatore fallimentare deve operare una ritenuta a titolo di acconto del 20%, però interpretando l'articolo mi viene da pensare che quando si parla di curatore si dia per scontato che si tratti di un "sostituto" dell'impresa fallita non contemplando la possibilità che il fallito sia una persona fisica non imprenditore. Se così non fosse come andrebbe gestita la questione dal punto di vista operativo?. Se il curatore fa la trattenuta poi dovrà versarla con f24 ma a nome di chi visto che il fallito é un privato?. Inoltre poi c'é la certificazione unica da fare l'anno dopo e il modello 770, come si può presentare un 770 per conto di un privato non imprenditore?, nel frontespizio infatti vanno indicate le generalità del soggetto fallito e poi va detto che a presentare il modello in sua vece é il curatore in tale qualità, ma non capisco come lo si possa fare per un privato.
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/03/2015 11:18RE: RE: RE: entrate e uscite fallimento soci società di persone
Condividiamo la sua perplessità, ma riteniamo che non vi sia alternativa proprio agli adempimenti descritti nel quesito:
- il Curatore effettua le ritenute a le versa indicando nel Mod. F24 i dati del privato fallito (oltre, come di consueto, al suo codice fiscale e al codice 03 nell'ultima riga dei dati del soggetto che effettua il versamento)
- il Curatore predispone CU e Mod. 770 indicando il fallito persona fisica come "intestatario" e i suoi dati e la sua qualifica come firmatario.
Ci pare l'unico modo di procedere rispettoso della chiara attribuzione della qualifica di sostituto d'imposta in capo al Curatore, che non prevede limitazioni ai soli fallimenti di imprenditori (individuali o collettivi).
L'unica alternativa sarebbe stata considerare il Curatore in proprio come sostituto d'imposta, che quindi dovesse includere i compensi pagati nella sua veste di Curatore nel suo Mod. 770 personale, ma è tesi che è stata proposta da una dottrina minoritaria e subito, inevitabilmente, abbandonata.
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