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accertamento IMU concordato e sanzioni

  • Roberto Ricci

    massa (MS)
    23/09/2016 12:21

    accertamento IMU concordato e sanzioni

    In un concordato liquidatorio, in occasione della definizione di un contenzioso IMU con conciliazione giudiziale, in merito alle sanzioni, chiedo di poter sapere se:
    1) le sanzioni maturate sulle imposte relative al periodo antecedente alla presentazione della domanda di concordato, sono pagate con un qualche grado di privilegio ed eventualmente quale?
    2) le sanzioni maturate sulle imposte relative al periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato, sono pagate in prededuzione?
    Il calcolo degli interessi come dovrebbe essere effettuato?
    Grazie per la risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/10/2016 19:29

      RE: accertamento IMU concordato e sanzioni

      Le sanzioni su quanto maturato fino alla presentazione della domanda sono in chirografo.

      Le sanzioni relative al periodo successivo sono dovute integralmente, come il tributo, trattandosi di debiti maturati in corso di procedura.

      Per quanto riguarda l'IMU maturata post domanda di concordato, gli interessi sono quelli ordinariamente dovuti per il ritardato versamento.

      Per quanto riguarda gli interessi sul debito ante procedura, l'art. 55 l.fall. (richiamato per il concordato dall'art. 169, e che a sua volta richiama l'art. 54) regola la decorrenza e il tasso degli interessi sia sui debiti chirografari, stabilendo che ne cessa la maturazione alla data di presentazione della domanda, sia sui debiti privilegiati, per i quali richiama l'art. 2749 c.c. e stabilisce un dies ad quem di non facile individuazione.

      Detto art. 2749 c.c. stabilisce che il privilegio accordato al credito si estende agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (che per il concordato diviene la data della presentazione della domanda) e per quelli dell'anno precedente; gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

      Come anticipato, tale ultimo termine nel concordato non è di immediata individuazione, perché l'ultimo periodo dell'art. 54 l.fall. stabilisce che nel fallimento "il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", ma nel concordato non esiste un vero e proprio piano di riparto. Riteniamo comunque che sia presumibile che si debba fare riferimento a quando viene presentato il progetto di pagamento anche parziale di tale debito, pur se esso non viene letteralmente qualificato "riparto".

      Tutto ciò, ovviamente, nel silenzio della proposta concordataria sul punto, perché qualora essa regolamenti diversamente le modalità di determinazione e pagamento dei debiti anche tributari, con l'omologa tale proposta si sostituisce alla previsione di Legge.