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Risoluzione contratti di affitto d'azienda - adempimenti

  • Filippo Pellegrino

    Tricesimo (UD)
    19/01/2016 11:53

    Risoluzione contratti di affitto d'azienda - adempimenti

    Buongiorno, avrei il caso di due contratti di affitto di azienda stipulati dal fallito con atto notarile ante fallimento (in qualità di affittuario), per i quali entro i 60 gg. dalla sentenza ho comunicato alle rispettive controparti la volontà del curatore di recedere ex art. 79 L.F.
    Ora per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi alla risoluzione, interpellato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso mi comunica la necessità di presentare il "mod.002" e di pagare l'imposta di registro in misura fissa pari ad € 200 per entrambi i contratti risolti.
    Leggendo l'art.28 dpr.131/86, mi sembra però di capire che il pagamento dell'imposta in sede di risoluzione sia prevista solo se dipendente da clausola o condizione risolutiva espressa esplicitamente prevista nel contratto, cosa che non riguarda il caso in oggetto. Condividete tale interpretazione? Ritenete opportuno inviare comunque all'Agenzia una comunicazione di risoluzione dei contratti, senza però procedere ad alcun pagamento?
    Vi ringrazio.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/02/2016 10:28

      RE: Risoluzione contratti di affitto d'azienda - adempimenti

      Riteniamo che la questione fiscale discenda direttamente da quella civilistica, decisamente delicata; il vero problema è infatti se, per la risoluzione di un contratto di affitto d'azienda, anche in sede fallimentare sia o meno indispensabile la stipula di un atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) davanti a un Notaio.

      Personalmente non vediamo come ciò si possa evitare, atteso che non ci pare che la funzione che al di fuori del contesto fallimentare spetta al Notaio, all'interno dello stesso possa essere di competenza del Giudice Delegato, né tantomeno del Curatore.

      E' vero che chiedendo informazioni presso l'Agenzia delle Entrate anche a noi è stato risposto che deve essere corrisposta l'imposta nella misura fissa di € 200, indicandoci si presentare non il Mod. 002 (ovvero quello per la comunicazione di avveramento della condizione sospensiva) ma il Mod. 69 (quello "ordinario" per la richiesta di registrazione), ma, in caso di atti per i quali è necessaria la partecipazione del Notaio, è solo lui, il soggetto legittimato a presentare tale modello.

      E ciò si coordina con quanto ritroviamo nelle istruzioni delle Camere di Commercio, per la comunicazione al Registro delle Imprese della risoluzione del contratto di affitto d'azienda, nelle quali è individuato come soggetto legittimato il solo Notaio, che dovrà utilizzare il Modulo TA, codice atto A20, e saranno dovuti diritti di segreteria per Є 30,00 e imposta di bollo per Є 65,00 (se la posizione è relativa a una società di capitali), Є 59,00 (se la posizione è relativa a una società di persone) ovvero € 42 (negli altri casi).

      La presenza del Notaio risolve il problema dell'imposta di registro, dato che, trattandosi di atto pubblico o scrittura privata autenticata, si applicherà proprio l'art. 28 del T.U.R. citato nel quesito: imposta fissa di € 200.