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Versamento contributi IVS amministratore unico

  • Carlo Cicala

    Roma
    30/10/2017 18:54

    Versamento contributi IVS amministratore unico

    Gentilissimi,
    è stata notificato un avviso di addebito per contributi IVS gestione commercianti all'amministratore unico di una s.r.l., relativi all'anno 2016. Per i primi tre mesi l'amministratore ha ricoperto la qualifica di liquidatore, e ad aprile la società è stata dichiarata fallita.
    Sapete indicarmi un riferimento normativo dal quale emerge che egli non era tenuto al versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento?
    Di fatto egli non esercita più l'attività d'impresa e non dovrebbe essere obbligato a versare la contribuzione.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/11/2017 10:41

      RE: Versamento contributi IVS amministratore unico

      Le fonti normative sono sul punto decisamente carenti, soccorrono però altre fonti, tutte conformi e di rango a nostro parere più che sufficiente.


      In primo luogo la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. L., n.8651 del 12/4/2010, che recita fra l'altro: "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma".


      Tale affermazione è fatta propria da Tribunale Catania - Sez. Lavoro -Sentenza 1220 del 23/2/2011, e in senso conforme, pur con una serie di precisazioni che non riguardano il caso qui in esame, si è espressa la stessa INPS, nel Messaggio del 10/6/2010, n.15352, nel quale si legge fra l'altro quanto segue:

      - "è opportuno evidenziare che il presupposto perché permanga l'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della 'attività sociali', ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell'attività d'impresa"

      - "pur ribadendo il principio secondo cui lo stato di liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, si evidenzia che la predetta cessazione non è necessariamente legata alla cancellazione dell'impresa presso la CCIAA. È possibile, infatti, che il soggetto, pur trovandosi in condizione di non poter più esercitare l'attività ... non possa procedere alla cancellazione dell'impresa"


      Ci pare quindi che la debenza dei contributi successivamente alla dichiarazione di fallimento sia assolutamente da escludere.